Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
3 maggio  2001,  n.  160,  coordinato  con  la  legge  di conversione
3 luglio  2001,  n.  251,  corredato  delle  relative  note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986,  n.  217.  Restano  invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.

                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  8  giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
    b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4-bis.  Al  fine  di  allestire,  nei  comuni e nelle province
interessati,  spazi  di  servizio,  aree  e  strutture attrezzate per
l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o
raduni  in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al
G8,  e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria
la  spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.  Il  contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno
in  proporzione  alle  spese sostenute per le predette finalita' come
certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";
    c)  all'articolo  5,  comma  2,  le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "74.000  milioni";  e le parole: "e per
l'anno  2001,  quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo
al  Ministero  degli  affari  esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e per l'anno 2001, quanto a lire
24.000  milioni,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero    dell'interno,    quanto    a    lire   16.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire
30.000  milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo degli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno
2000,  n.  149  (Disposizioni  per  l'organizzazione del Vertice G8 a
Genova), come modificati dal presente decreto:
    "Art.  3.  -  1.  Per  l'organizzazione ed il finanziamento delle
iniziative  di  cui  all'art.  2, comma 1, e' autorizzata la spesa di
lire  2.000  milioni  per  l'anno  2000, e di lire 70.000 milioni per
l'anno  2001.     2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. -
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, viene trasferito al bilancio
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la quale provvede a
somministrare  le  somme occorrenti su apposita contabilita' speciale
istituita  presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato e intestata al
responsabile  della  struttura  di  missione,  prevista  dal comma 1,
dell'art.  2.      3.  In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed
alla  necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori,
le  forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione
delle  iniziative  di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti anche in
deroga  alle  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   23  dicembre  1999,  recante  disciplina
dell'autonomia   finanziaria  e  contabilita'  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del  31  gennaio  2000,  e alle norme di
contabilita'  generale  dello  Stato  in  quanto richiamate, fermo il
rispetto   del   diritto   comunitario   e   dei   principi  generati
dell'ordinamento  nazionale.  I  beni in tale modo acquistati saranno
acquisiti al patrimonio dello Stato.     4. Il rendiconto delle spese
sostenute   sulle   aperture  di  credito  relative  alle  spese  per
l'organizzazione  delle  iniziative  di  cui  all'art. 2, comma 1, e'
presentato  entro  il  30  giugno  2002,  all'Ufficio  di  bilancio e
ragioneria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri.     "4-bis.
Al  fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi
di  servizio,  aree  e  strutture  attrezzate  per  l'accoglienza dei
cittadini  che  intendano  partecipare  ad iniziative o raduni in cui
esprimere  liberamente  la  propria  opinione  in  merito  al  G8, e'
autorizzata  in  favore  degli  enti  locali della regione Liguria la
spesa  di  lire  3.000  milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.  Il  contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno
in  proporzione  alle  spese sostenute per le predette finalita' come
certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001".
    "Art.  5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1,
pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per
gli  anni  2001  e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti
anni,  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
    2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4,
nel  limite  massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire
74.000  milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al  Ministero  degli  affari  esteri e per l'anno 2001, quanto a lire
24.000  milioni,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero    dell'interno,    quanto    a    lire   16.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire
30.000  milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
    3.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio".