Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni"; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001"; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 della legge 8 giugno 2000, n. 149 (Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova), come modificati dal presente decreto: "Art. 3. - 1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 70.000 milioni per l'anno 2001. 2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'art. 2. 3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generati dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. 4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, e' presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001". "Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 74.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".