L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                  SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  e,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visti   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Axa Assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Torino,  via  Consolata n. 3, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 26 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Axa Assicurazioni S.p.a., che ha
approvato  le  modifiche apportate agli articoli 5 e 20 dello statuto
sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della Axa
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate
agli articoli:
    art. 5 (Capitale sociale)
      a) nuovo  ammontare della riserva sovrapprezzo per emissioni di
azioni:  Euro  129.769.215,74 (in luogo del precedente valore di Euro
114.176.572,15) [rettifica dovuta ad un mero errore materiale].
      b) nuova    introduzione:    attribuzione   al   consiglio   di
amministrazione,  giusta  delibera  dell'assemblea  straordinaria del
26 aprile  2001, della facolta' di aumentare, in una o piu' volte, il
capitale  sociale  per un importo massimo di Euro 75.000.000 entro il
termine del 31 dicembre 2001 - modalita';
    art. 20 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
      a) requisiti di professionalita' per i sindaci;
      b) individuazione,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti