IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  6  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194,
relativo  all'attuazione  della direttiva n. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  n.  3600/92 CEE dell'11
dicembre  1992,  relativo  alle  disposizioni  per l'attuazione della
prima  fase  del  programma  di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della
direttiva  n.  91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento
CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali e' stato stabilito l'elenco delle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della
loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto conto che la Francia, individuato come Paese relatore per la
sostanza  attiva  "Metsulfuron-Metile",  ha  effettuato  il lavoro di
valutazione   su   tale  sostanza  attiva,  presentando  la  relativa
relazione;
  Considerato  che  tale  relazione e' stata riesaminata dal Comitato
fitosanitario  permanente  ed  il riesame si e' concluso il 16 giugno
2000;
  Considerato,  inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha
confermato  che  per  l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva,
pur  non  presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono
valutare  il  potenziale  di liscivazione della sostanza attiva nelle
acque  sotterranee  e applicare eventuali misure intese a limitarne i
rischi;
  Vista la direttiva della Commissione 2000/49/CE del 26 luglio 2000,
concernente  l'iscrizione  della sostanza attiva "Metsulfuron-Metile"
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2000/49/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
"Metsulfuron-Metile"  nell'allegato  I del decreto legislativo n. 194
del 17 marzo 1995;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva METSULFURON-METILE e' iscritta, fino al 31
luglio  2011,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  con  la  definizione  chimica  ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.