IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti  gli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365;
  Visto l'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto l'art. 4 della legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000,
17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e'
stato  dichiarato  lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Toscana,  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e
Bolzano,   in   conseguenza   dei  gravissimi  eventi  alluvionali  e
conseguenti  dissesti  idrogeologici  ripetutamente  verificatisi nei
rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;
  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  246  del
20 ottobre  2000,  n.  3092  del  27 ottobre  2000,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000,  n.  3096  del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  282  del  2 dicembre  2000,  n.  3098  del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1o marzo
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  55  del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 21 maggio
2001;
  Viste  le  note  prot.  n.  APC/432/2001/dir  del 3 aprile 2001, n.
APC/496/2001/dir   del  18 aprile  2001  e  n.  APC/552/2001/dir  del
9 maggio 2001 del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le
quali  e'  stato  delineato il percorso tecnico-amministrativo per il
riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 388/2000 a
favore  delle  aree  colpite  dagli eventi idrogeologici dell'autunno
2000  e  la  conseguente  intesa  manifestata  dalle  regioni e dalle
province autonome interessate;
  Viste  le  note  prot.  n. APC/659/2001/dir del 1o giugno 2001 e n.
APC/674/2001/dir  del  12 giugno  2001  del direttore dell'Agenzia di
protezione civile, con le quali e' stata avviata la raccolta dei dati
relativi   ai  fabbisogni  residui  necessari  per  l'erogazione  dei
contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive
danneggiate dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000, previsti in
applicazione della legge n. 365/2000;
  Viste le note prot. n. 22487/5/gec del 18 giugno 2001 della regione
autonoma  Valle  d'Aosta,  prot. n. 17197/S.1/1.45 del 13 giugno 2001
della  regione  Piemonte, prot. n. 936/Segr. del 21 giugno 2001 della
regione  Liguria,  prot. n. AMB/PTC/01/11893 del 20 giugno 2001 della
regione  Emilia-Romagna,  prot.  n.  101/9378/10.3 del 15 giugno 2001
della  regione  Toscana,  prot. n. U1.2001.0033971 del 25 giugno 2001
della  regione Lombardia, prot. n. 1189/Emer del 19 giugno 2001 della
regione  del  Veneto, prot. n. DRPC/4781/RDC del 18 giugno 2001 della
regione   Autonoma   Friuli-Venezia  Giulia,  prot.  n.  0974/PC  del
10 aprile  2001  della  regione  Puglia, prot. n. 2208/01/D309/EA del
14 giugno  2001  della  provincia  autonoma  di  Trento  e  prot.  n.
26.0.4689  del 15 giugno 2001 della provincia autonoma di Bolzano con
le   quali   le   regioni   e  province  autonome  interessate  hanno
rappresentato i fabbisogni relativi al completamento delle erogazioni
dei  contributi  destinati  ai  soggetti  privati  e  alle  attivita'
produttive danneggiate previsti dalla legge n. 365/2000;
  Considerato  che  occorre  procedere  nell'attivita' di superamento
dell'emergenza   assegnando  ulteriori  risorse  finanziarie  per  il
proseguimento  delle  erogazioni dei contributi destinati ai soggetti
privati e dalle attivita' produttive danneggiate previsti dalla legge
n. 365/2000;
  Considerato   che   allo   stato   attuale  e'  possibile  porre  a
disposizione  delle  amministrazioni  interessate le seguenti risorse
mediante  la  concessione di finanziamenti diretti ed il ricorso alla
contrazione  di  mutui quindicennali: regione autonoma Valle d'Aosta:
lire  39  miliardi;  regione  Piemonte:  lire  450  miliardi; regione
Liguria:  lire  92  miliardi;  regione  Veneto:  lire  14,5 miliardi;
regione  Emilia-Romagna: lire 32,5 miliardi; regione Toscana: lire 22
miliardi;  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 6,8 miliardi;
regione Puglia: lire 0,8 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire
10 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 7,9 miliardi;
  Vista  la nota prot. n. APC/762/2001/dir del 28 giugno 2001, con la
quale  il  direttore dell'Agenzia di protezione civile, anche tenendo
conto  del  contenuto  della nota prot. n. 0037155 del 23 maggio 2001
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato, ha
proposto i criteri per procedere al riparto delle risorse disponibili
per fronteggiare gli eventi idrogeologici dell'autunno 2000;
  Acquisite  le  intese delle regioni e delle province autonome sulla
proposta di riparto trasmessa il 28 giugno 2001;
  Visto  l'art. 5 della propria ordinanza n. 3133 del 10 maggio 2001,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115
del  19 maggio  2001,  la  cui  copertura finanziaria e' erroneamente
posta a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della
legge  n.  228/1997,  anziche'  dell'art.  2, comma 1, della medesima
legge;
  Considerato  che  il  nuovo  accordo  di  programma  quadro  tra il
Dipartimento  della  protezione  civile  e  l'istituto  nazionale  di
geofisica  e  vulcanologia,  sottoscritto  il  16  maggio  2001 e che
stabilisce   le   procedure   per  il  proseguimento  della  gestione
sperimentale   del   sistema  di  sorveglianza  sismica  e  vulcanica
denominato  Poseidon  e'  attualmente in corso di registrazione e che
permane l'urgenza, da parte del predetto istituto, di provvedere alle
spese relative alla gestione del sistema;
  Ritenuta  per  le  ragioni  suesposte,  l'esigenza di correggere il
dispositivo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001;
  Vista  la  richiesta  della regione Basilicata di prorogare fino al
31 dicembre  2001,  la  concessione  dei  contributi  per  l'autonoma
sistemazione  dei  nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni
danneggiate  dall'evento  sismico del 9 settembre 1998 e di estendere
ai  comuni  danneggiati  dallo  stesso  evento,  le disposizioni gia'
adottate  per  le  regioni  Marche  ed  Umbria  per  lo  stoccaggio e
trattamento  per  il recupero degli inerti derivanti dagli interventi
di ricostruzione post-terremoto;
  Viste  le  ordinanze n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre
1999  e  n.  3061  del  30 giugno  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000;
  Su  proposta dei direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al superamento
dell'emergenza  nei territori delle regioni e delle province autonome
colpite   dagli   eventi   idrogeologici   dell'autunno  2000  e,  in
particolare,   per  l'erogazione  di  primi  acconti  sui  contributi
spettanti   ai   soggetti   privati   ed  alle  attivita'  produttive
danneggiate  ai  sensi  degli  articoli  4  e  4-bis  della  legge n.
365/2000,  la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga ai limiti di
indebitamento  consentiti  dalle  norme  vigenti,  a  contrarre mutui
quindicennali  con  la  Cassa  depositi  e prestiti o con istituti di
credito  nazionali  ed  esteri  per  i  quali  il  Dipartimento della
protezione  civile  e'  autorizzato  a  concedere  contributi annui a
valere  sugli  stanziamenti  previsti  dall'art.  144, comma 5, della
legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  con  imputazione  all'unita'
previsionale  di  base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, nei seguenti limiti:
lire  12 miliardi a decorrere dal 2001 e lire 33 miliardi a decorrere
dal 2002.
  2.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 1, le sottoelencate
regioni  e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di
indebitamento  consentiti  dalle  norme  vigenti,  a  contrarre mutui
quindicennali  con  la  Cassa  depositi  e prestiti o con istituti di
credito  nazionali  ed  esteri  per  i  quali  il  Dipartimento della
protezione  civile  e'  autorizzato  a  concedere  contributi annui a
decorrere  dal  2001 a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge
23 dicembre  2000, n. 388, con imputazione all'unita' previsionale di
base  20.2.1.3  (cap.  9353)  dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2001: regione Liguria:
lire 9,2  miliardi;  regione  Lombardia:  lire  5,4 miliardi; regione
Toscana:  lire 2,2 miliardi; regione autonoma Valle d'Aosta: lire 3,9
miliardi; regione Veneto: lire 1,45 miliardi; regione Emilia-Romagna:
lire 3,25 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 0,68
miliardi;  provincia  autonoma  Trento:  lire  1  miliardo; provincia
autonoma Bolzano: lire 0,79 miliardi.
  3.  Per  le medesime finalita' di cui al comma 1, e' assegnata alla
regione  Puglia  la  somma  di  lire  800  milioni,  con  imputazione
all'unita'  previsionale  di  base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di
responsabilita'  n.  20  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.  Al  fine  di  velocizzare  gli  interventi  di  cui al presente
articolo,   le  regioni  e  le  province  autonome  interessate  sono
autorizzate  ad anticipare le risorse assegnate dal presente articolo
a carico dei propri bilanci o delle disponibilita' gia' assegnate con
le  ordinanze  citate  in  premessa,  ove  necessario  e nella misura
ritenuta congrua nei limiti delle assegnazioni complessive.
  5.  Ove  le  regioni  e  le  province  autonome facciano ricorso al
finanziamento  tramite  la  Cassa  depositi  e prestiti, la stessa e'
autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1o luglio 2001,
per  quanto  riguarda  i  mutui  con decorrenza 2001 e dal 1o gennaio
2002, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2002.