Alle associazioni di medicinali omeopatici
          Alle aziende produttrici di medicinali omeopatici

  Pervengono  a  questa  Direzione generale richieste di chiarimenti,
concernenti la produzione e l'importazione di prodotti omeopatici.
  Per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni alla produzione, ai sensi
delle   vigenti   normative   nazionali  e  tenuto  conto  di  quanto
esplicitato   nella   interpretazione  delle  direttive  92/73/CEE  e
92/74/CEE,  da parte della Commissione europea (ref. IP/MA/502/3/2001
a firma Nils Behrndt), si rappresenta quanto segue:
    l'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  185/1995  nel  dare  la
definizione di medicinale omeopatico, specifica, al comma 3, il campo
di  applicazione  del decreto stesso stabilendo che: "le disposizioni
del  presente  decreto  si applicano ai medicinali omeopatici per uso
umano,  ivi compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica,
ad  esclusione  di  quelli:  a)  preparati  in  farmacia  in  base  a
prescrizioni  mediche  e  destinati a singoli malati; b) preparati in
farmacia  in  base  alle  indicazioni  di  una farmacopea ufficiale e
destinati  ad  essere  forniti  direttamente  ai clienti della stessa
farmacia".
  Si  tratta  rispettivamente  delle  formulazioni magistrali e delle
formulazioni  officinali,  come  definito nell'art. 1 delle direttive
92/73/EEC e 65/65/EEC, recepite nell'ordinamento giuridico italiano.
  Inoltre, il comma 5 del sopracitato decreto legislativo, stabilisce
che   "Ai   medicinali   omeopatici   si  applicano  le  disposizioni
concernenti  le  specialita'  medicinali  salvo  quanto disposto" dal
decreto medesimo.
  Ne  consegue  che, per le autorizzazioni alla produzione, anche nel
caso   delle   officine   di  medicinali  omeopatici,  si  deve  fare
riferimento   al   decreto   legislativo  n.  178/1991  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  La  produzione  estemporanea  di  medicinali  da  parte di officine
farmaceutiche  non  e' prevista dal decreto legislativo n. 178/1991 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  al di fuori delle ipotesi
disciplinate  dall'art.  25,  commi 4, lettera b), 5 e 6, del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni e interrogazioni.
  Con   riferimento   alla  richiesta  di  importazioni  di  prodotti
omeopatici  da  Paesi  non  aderenti  alla  U.E.,  si comunica che il
Consiglio superiore di sanita', sezione V nella seduta del 30 gennaio
2001  ha  ritenuto  che,  a  tutela  della  salute  pubblica,  per  i
medicinali  omeopatici  importati dai Paesi extraeuropei non si possa
prescindere   dalla   verifica   ispettiva   presso  le  officine  di
produzione,  atta  ad  accertare  il  rispetto  delle  norme di buona
fabbricazione,  sulla  base  di specifici accordi tra il Dipartimento
della  valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero
della  sanita' e la corrispondente autorita' regolatoria del Paese di
provenienza.
  La   stessa   sezione   ha   ritenuto,   inoltre,   che   ai   fini
dell'importazione   i   medicinali   omeopatici   prodotti  in  Paesi
extraeuropei   debbano   essere  comunque  corredati  dalla  seguente
documentazione:
    certificazione   relativa   alla   convalida   del   processo  di
produzione;
    dichiarazione  relativa  all'osservanza  di quanto previsto dalla
Farmacopea europea in materia di prodotti omeopatici.
  La  presente  circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
sara',  altresi',  disponibile  nel sito Internet del Ministero della
sanita' www.sanita.it
    Roma, 20 giugno 2001


                             Il direttore generale della valutazione
                              dei medicinali e la farmacovigilanza
                                             Martini