IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, comma 2, con il quale si e' stabilito, che con propri decreti il Ministro del tesoro puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi; Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003; Considerato che il prestito BTP 6,25% 1o gennaio 1997/2002 (IT0000367844) risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e' disposto il rimborso anticipato, anche parziale, del titolo citato in premessa, al prezzo di mercato pari a 100,97, per un importo nominale di 250 milioni di euro. Al tal fine il Tesoro si avvale di uno o piu' intermediari, individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.