IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n.
498,  in  virtu'  del  quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
stabilito;
  Visto   l'art.   9   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
comma  2,  con  il  quale  si e' stabilito, che con propri decreti il
Ministro  del tesoro puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli
emessi;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  in  virtu'  del  quale il Ministro del tesoro, tenuto conto
delle  condizioni  del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico
interno   ed   estero  attraverso  operazioni  di  trasformazione  di
scadenze,  di  scambio  o  sostituzione  di titoli di diverso tipo, o
altri   strumenti   operativi   previsti  dalla  prassi  dei  mercati
finanziari;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  389,  di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
  Considerato   che   il  prestito  BTP  6,25%  1o gennaio  1997/2002
(IT0000367844)  risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta
interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio  1993,  n.  237,  e' disposto il rimborso anticipato, anche
parziale,  del titolo citato in premessa, al prezzo di mercato pari a
100,97, per un importo nominale di 250 milioni di euro.
  Al  tal  fine  il  Tesoro  si  avvale  di  uno o piu' intermediari,
individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.