IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti;
    nel  caso  in  specie:  il  decorso  del  termine e la continuata
inattivita'  dell'assemblea della societa' cooperativa "Edilizia 81 a
r.l.", con sede in Milano, via Paravia n. 15;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in data 11 dicembre 1998 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa'  cooperativa "Edilizia 81 a
r.l.",  con  sede  in  Milano,  via Paravia 15, da cui risulta che la
medesima  trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice
civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400,
perche' sussistono le seguenti cause:
    non  ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1994, non ha
compiuto  atti  di  gestione  dal  1995  e l'assenza di patrimonio da
liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa "Edilizia 81 a r.l.", con sede in Milano,
via  Paravia  15,  costituita  per  rogito  del notaio dott. Pasquale
Lebano  di  S. Angelo Lodigiano, in data 12 novembre 1981, repertorio
65703/6365,  registro  delle  societa'  210225,  tribunale di Milano,
posizione  B.U.S.C.  n.  11118/188334,  e' sciolta, senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile,  primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18  della  legge
31 gennaio  1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975, n. 400, perche' non ha presentato i bilanci annuali dopo quello
del 1994, non ha compiuto atti di gestione dal 1995 e perche' risulta
assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 8 giugno 2001
                                           p. Il dirigente: Cicchitti