Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del decreto-legge 3
maggio  2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio
2001,  n.  250,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto qui trascritto.

                               Art. 1.
           Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121

  1.  Dopo  l'articolo  43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e'
inserito il seguente:
  "Art.  43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai
funzionari  del  ruolo  dei Commissari ed equiparati della Polizia di
Stato  che  abbiano  prestato  servizio senza demerito per 13 anni e'
attribuito  lo  stipendio  spettante  al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari  e  ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito  per  23  anni  e'  attribuito  lo  stipendio  spettante  al
dirigente  superiore.  Il  predetto  trattamento  e'  riassorbito  al
momento  dell'acquisizione  di  quello  previsto  dai  medesimi commi
ventiduesimo   e   ventitreesimo  del  predetto  articolo  43  e  non
costituisce  presupposto  per  la  determinazione  della progressione
economica.
  2.  A  decorrere  dal  1o  aprile  2001 ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti,
destinatari   del   trattamento   di  cui  ai  commi  ventiduesimo  e
ventitreesimo  dell'articolo  43 lo stipendio e' determinato, se piu'
favorevole  sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  1982,  n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica
di primo dirigente e di dirigente superiore.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di
cui  ai  commi  1  e  2 del presente articolo sono attribuiti, con le
stesse  modalita'  e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle
altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
  2.  Sono  abrogati  l'articolo  23 del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.