IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  sottosegretario di stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionameno  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa  "Edilizia
Antigone  a r.l.", con sede in Buccinasco (Milano), via Vigevanese n.
7;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1o marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data  5 gennaio 2000 di ispezione ordinaria
eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "Edilizia Antigone
a  r.l." con sede in Buccinasco (Milano), via Vigevanese n. 7, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975,  n.  400, perche' sussistono le seguenti cause: dal 1992 non ha
presentato  i  bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non
e'  in  condizione  di  raggiungere  gli  scopi  per  i  quali  stata
costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Edilizia  Antigone a r.l.", con sede in
Buccinasco  (Milano),  via Vigevanese n. 7, costituita per rogito del
notaio  dott.  Lainati  Enrico  di  Milano  in  data 3 dicembre 1990,
repertorio n. 124863/15450, registro societa' n. 314185, tribunale di
Milano,  posizione  B.U.S.C.  n.  14310/255401  e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  primo comma, come modificato dall'art. 18 della
legge  31 gennaio  1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975, n. 400, perche' dal 1992 non ha presentato i bilanci
annuali,  non  ha  compiuto atti di gestione, non e' in condizione di
raggiungere  gli  scopi  per  i  quali  e' stata costituita e perche'
risulta assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 21 giugno 2001
                                           p. Il dirigente: Cicchitti