IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  1997)  con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi   forma   di  sperimentazione  e  di  intervento,  comunque
praticata,  finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio  2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152  del  1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28  del  3 febbraio 2001), con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997  e'  stata  prorogata,  da  ultimo,  al
30 giugno 2001;
  Vista  la  legge  28 marzo  2001,  n.  145,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina  fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul  divieto di clonazione di esseri umani", con particolare riguardo
al relativo art. 3;
  Considerato,  in  particolare,  che nell'art. 1 di detto protocollo
addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un
essere  umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente
o morto;
  Considerato,   tuttavia,   che,   comunque,  in  base  alla  delega
espressamente  conferitagli  dal predetto art. 3 della legge 28 marzo
2001,  n.  145,  il Governo dovra' in breve tempo emanare con decreto
legislativo  "ulteriori  disposizioni  occorrenti  per  l'adattamento
dell'ordinamento  giuridico italiano ai principi ed alle norme" della
convenzione di Oviedo e del relativo protocollo addizionale;
  Considerato  che  e'  in corso di recepimento la direttiva 98/44/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  6 luglio 1998 sulla
protezione   giuridica  delle  invenzioni  biotecnologiche  (Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del  30 luglio  1998,  legge n.
213/1913),  che  dichiara  non  brevettabili,  per  conclamati motivi
d'ordine  etico-giuridico  i  procedimenti  di  clonazione umana e di
modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa;
  Ritenuto   tuttavia   di   dover  considerare,  limitatamente  alla
clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi
ottenuti  con  biotecnologie  ed ai relativi processi impiegati, come
pure  alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo
comunque  l'obbligo  pregiudiziale  di  una  preventiva  notifica  al
Ministero della sanita' dei dati identificativi di ciascun intervento
da effettuare;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare al 31 dicembre 2001 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del   5 marzo   1997   recante  il  divieto  di  qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e  di  intervento,  comunque praticata, finalizzata,
anche  indirettamente,  alla clonazione umana o animale, e' prorogata
al 31 dicembre 2001.
  2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici
utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai
processi  per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia
in  ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanita' -
Direzione   generale   della   valutazione  dei  medicinali  e  della
farmacovigilanza  ed  all'Istituto  superiore di sanita'. La notifica
deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione,
alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.
  3.  Parimenti  il  divieto non si applica alla clonazione attuata a
salvaguardia  di  specie  o  razze  animali  in  via di estinzione, a
condizione  che  ciascun intervento sia preventivamente notificato al
Ministero  della  sanita' - Direzione generale della sanita' pubblica
veterinaria,  degli  alimenti  e  della  nutrizione  ed  all'Istituto
superiore  di  sanita'.  La  notifica deve indicare la specie o razza
animale  che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino
l'effettivo rischio di estinzione.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanita', foglio n. 323