IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  9 febbraio 2001, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  9  febbraio  2001, protocollo n. 785.091, con la
quale  l'organismo Euro Tecno Service S.r.l., con sede in viale Luigi
Einaudi,  27,  Parco  Ausonia, Bari, in forza dell'art. 9 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione  prodotta  dall'organismo Euro
Tecno  Service  S.r.l.,  di  Bari,  soddisfa  quanto  richiesto dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16  settembre 1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di
Bari,  ha  dichiarato  di  essere in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari, e' autorizzato al
rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati
al  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di
seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 62.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.