IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;
  Vista la legge 1o dicembre 1997, n. 420;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;
  Vista  la  legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art.
38,  recante "Misure in materia fiscale", che prevede che il Ministro
per  i  beni e le attivita' culturali individui, con proprio decreto,
periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  i  soggetti  e  le  categorie  di  soggetti  beneficiari di
contributi   in   denaro,   per   lo  svolgimento  dei  loro  compiti
istituzionali  e  per  la  realizzazione  di  programmi culturali nei
settori  dei  beni  culturali  e  dello  spettacolo, e delle quote da
assegnare  a  ciascuno  di  essi  nell'ambito della somma complessiva
indicata al comma 3 del citato art. 38;
  Visto  il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata con
atto rep. n. 446/CU del 22 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Possono  essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a
condizione  che  non  perseguano  fini  di  lucro  ed il proprio atto
costitutivo  o  statuto  preveda  il  perseguimento  di finalita' nei
settori  dei  beni  culturali  e  dello spettacolo e vi sia effettivo
svolgimento  di  corrispondente  attivita', i soggetti o categorie di
soggetti di seguito elencati:
    a) lo  Stato,  le  regioni  e gli enti locali, relativamente alle
attivita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
    b) le  persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o
dalle regioni o dagli enti locali;
    c) gli  enti  pubblici  o  persone  giuridiche private costituite
mediante leggi nazionali o leggi regionali;
    d) i  soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata,
che  abbiano  ricevuto,  almeno  in  uno  degli  ultimi  cinque  anni
antecedenti  all'anno  di imposta in cui avviene l'erogazione in loro
favore,  ausili  finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo
di  cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in
cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;
    e) i  soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata,
che,  almeno  in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di
imposta  in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto
ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che
non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
    f) i  soggetti  che,  non  rientrando  nelle  ipotesi di cui alle
lettere  precedenti,  comunque  abbiano ricevuto, almeno in uno degli
ultimi  cinque  anni  antecedenti  all'anno di imposta in cui avviene
l'erogazione   in   loro  favore,  ausili  finanziari  (direttamente)
previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
    g) le   associazioni,   fondazioni   e  consorzi,  che  risultino
costituiti  sia tra enti locali e soggetti con personalita' giuridica
di  diritto  privato  rientranti  nelle categorie di cui alle lettere
precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
    h) le  persone  giuridiche private che sono titolari o gestori di
musei,  gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri
beni  culturali  o  universalita' di beni mobili comunque soggetti ai
vincoli  e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per
almeno   cinque   giorni  alla  settimana  con  orario  continuato  o
predeterminato.