IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534; Vista la legge 1o dicembre 1997, n. 420; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante "Misure in materia fiscale", che prevede che il Ministro per i beni e le attivita' culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38; Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata con atto rep. n. 446/CU del 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. 1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attivita', i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati: a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attivita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali; c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali; d) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici; e) i soggetti, aventi personalita' giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici; f) i soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale; g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalita' giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti; h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalita' di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.