A  seguito  del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal   Comitato   di   settore   sul   testo   dell'accordo   relativo
all'interpretazione  autentica dell'art. 61, comma 2, lettera a), del
contratto  collettivo  nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza
sanitaria,  professionale,  tecnica  ed  amministrativa  del Servizio
sanitario  nazionale del 5 dicembre 1996 nonche' della certificazione
positiva  della  Corte  dei  conti, in data 10 luglio 2001, il giorno
12 luglio  2001 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN:
    Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - Presidente ....
OO.SS. di categoria                    Confederazioni sindacali
    SNABI SDS .................................
    AUPI .... CONFEDIR ....
    SINAFO ......................................
    CGIL fp .... CGIL ....
    CISL fps - COSIADI ....CISL ....
    CIDA/SIDIRSS .... CIDA ....
    UIL fpl .... UIL ....
    Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato  accordo  sulla  interpretazione  autentica  dell'art. 61,
comma  2  lettera  a),  del contratto collettivo nazionale del lavoro
1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue.
    Premesso  che  il  tribunale  di Vercelli in relazione alla causa
iscritta  al  R.G.  n.  141/2000, nella seduta del 23 gennaio 2001 ha
ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e'
necessario  risolvere  in  via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione  dell'art.  61,  comma  2 lettera a), del contratto
collettivo  nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria,
professionale,  tecnica  ed  amministrativa  stipulato  il 5 dicembre
1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a
riferimento   per   la  corretta  determinazione  del  fondo  per  la
retribuzione  di  risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti
della  A.S.L.  n.  11  di  Vercelli,  sostengono che per il personale
dirigente    dei   ruoli   sanitario,   professionale,   tecnico   ed
amministrativo  i  fondi  da  prendere  come  base di calcolo debbano
essere  quelli  originariamente  determinati  ex  art. 58 decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 384/1990 "secondo le quote storiche
spettanti   a   ciascun  ruolo"  e  non  gia'  quelli  effettivamente
corrisposti, come invece ritenuto dalla A.S.L. citata in giudizio.
    Tenuto presente che circa le modalita' di finanziamento dei fondi
i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del 5 dicembre 1996,
utilizzano  dizioni diverse riferendosi ora alla "spesa storica", ora
alle   risorse   "destinate"   ora  alle  risorse  "spettanti"  (cfr.
articoli 58-61  del  contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del
5 dicembre   1996   relativo  alla  dirigenza  dei  ruoli  sanitario,
professionale,  tecnico  ed  amministrativo  del  servizio  sanitario
nazionale);
    Che  le  diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso
significato anche dal punto di vista contabile;
    Considerato  che  nel  caso  di specie per il finanziamento della
retribuzione   di   risultato  dei  dirigenti  dei  ruoli  sanitario,
professionale,  tecnico  ed  amministrativo  si  e'  provveduto  alla
formazione  del  fondo  di cui al controverso art. 61, costituito nel
suo ammontare dalla "somma complessiva dei fondi di produttivita' sub
1)  e  sub  2),  di  cui  agli articoli 57 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990, determinata per l'anno 1993,
ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo";
    Tenuto  conto che dette quote storiche confluiscono nel fondo per
la  retribuzione  di  risultato  con  l'abbattimento  del 30% operato
dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993 sugli stanziamenti per i
fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990;
    Considerato  che  la suddetta dizione non e' stata utilizzata nel
senso  di  "corrisposto"  o  "speso"  nella  considerazione della non
perfetta  corrispondenza  temporale, in azienda, della corresponsione
delle quote pattuite di produttivita' nell'anno di riferimento;
    Tenuto conto che in ragione di cio' se la formazione dei fondi si
fosse  fondata  sulle  risorse  spese  anziche'  su  quelle spettanti
sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui
all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia;
    Che,  pertanto,  le  parti  ritengono  che nel ricorso in atto si
debba  fare  soprattutto  riferimento  all'accordo decentrato ed alle
clausole  ivi  previste,  vigente  nell'azienda  immediatamente prima
dell'applicazione dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale del
lavoro;
    Tutto  quanto  sopra  valutato,  le  parti  indicate  in premessa
concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma
2  lettera a) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997
dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed amministrativa del
servizio  sanitario  nazionale  del  5 dicembre  1996,  nel testo che
segue:
                               Art. 1.
                Clausola di interpretazione autentica
    1.  Con  riguardo  alla  formazione del fondo di cui all'art. 61,
comma  2  lettera  a)  del  contratto collettivo nazionale del lavoro
1994-1997  relativo  alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica
ed  amministrativa  del  servizio  sanitario nazionale del 5 dicembre
1996,  le parti specificano che per "quote storiche spettanti" non si
intendono  le  quote  per  il  pagamento  delle incentivazioni e plus
orario  spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai
sensi  degli  articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio
al  nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione
della  percentuale  prevista  dall'art.  8,  comma  3  della legge n.
537/1993.