IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Vista legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante norme in materia di dottorato di ricerca; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti recanti norme sulla formazione dei medici specialisti; Vista la ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/V, concernente la istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari; Vista la proposta del modello nazionale di "supplemento al diploma", predisposta dal gruppo di lavoro misto MURST-CRUI sulla base dello schema indicato a livello europeo, successivamente approvata dalla conferenza dei rettori e dal MURST; Considerato che l'art. 11, comma 9, del decreto ministeriale n. 509/1999, prescrive che "per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'"; Considerato che l'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, prevede che le universita' rilascino "come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo" e che le modalita' di rilascio di detto certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo; Preso atto che le universita' degli studi hanno provveduto a trasmettere al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, i relativi regolamenti didattici di ateneo, contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico 2001-2002; Ritenuta pertanto la necessita' di individuare i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'; Ritenuta altresi' la necessita' di disciplinare in modo omogeneo i predetti dati con riferimento non solo agli studenti iscritti ai nuovi corsi disciplinati dal decreto ministeriale n. 509/1999, ma anche a quelli che abbiano optato per gli ordinamenti previgenti alle date dei decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, e 12 aprile 2001; Decreta: Art. 1. I sistemi informativi delle universita' devono registrare e rendere disponibili per il loro invio all'anagrafe nazionale degli studenti universitari i dati sulle carriere degli studenti riportati negli articoli 2 e 3, nonche', per la predisposizione del supplemento al diploma, le indicazioni riportate nell'art. 4.