IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, recante l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e successive modificazioni;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
  Vista  legge  2 agosto  1999,  n.  264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale
e'   stato   approvato   il  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
  Visti  i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con
i  quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree
specialistiche;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante norme
in materia di dottorato di ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed  in
particolare gli articoli 34 e seguenti recanti norme sulla formazione
dei medici specialisti;
  Vista   la   ministeriale   del  28 luglio  2000,  prot.  n.  62/V,
concernente  la  istituzione  dell'anagrafe  nazionale degli studenti
universitari;
  Vista   la  proposta  del  modello  nazionale  di  "supplemento  al
diploma",  predisposta  dal  gruppo  di lavoro misto MURST-CRUI sulla
base   dello  schema  indicato  a  livello  europeo,  successivamente
approvata dalla conferenza dei rettori e dal MURST;
  Considerato  che  l'art.  11,  comma 9, del decreto ministeriale n.
509/1999,   prescrive   che   "per   l'elaborazione   di  valutazioni
statistiche  omogenee  sulle carriere degli studenti universitari, il
Ministro,  con propri decreti, individua i dati essenziali che devono
essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti
di tutte le universita'";
  Considerato  che  l'art.  11,  comma 8, del decreto ministeriale n.
509/1999,  prevede  che le universita' rilascino "come supplemento al
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo
modelli  conformi  a  quelli adottati dai Paesi europei le principali
indicazioni  relative  al curriculum specifico seguito dallo studente
per  conseguire  il  titolo"  e che le modalita' di rilascio di detto
certificato siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;
  Preso  atto  che  le  universita'  degli  studi  hanno provveduto a
trasmettere al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma
1,  della  legge n. 341 del 1990, i relativi regolamenti didattici di
ateneo,  contenenti  i  progetti  dei  corsi  di studio di primo e di
secondo  livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico
2001-2002;
  Ritenuta  pertanto  la  necessita' di individuare i dati essenziali
che  devono  essere  presenti  nei sistemi informativi sulle carriere
degli studenti di tutte le universita';
  Ritenuta  altresi' la necessita' di disciplinare in modo omogeneo i
predetti  dati  con  riferimento  non  solo agli studenti iscritti ai
nuovi  corsi  disciplinati  dal  decreto ministeriale n. 509/1999, ma
anche a quelli che abbiano optato per gli ordinamenti previgenti alle
date  dei  decreti  ministeriali  4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, e
12 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sistemi informativi delle universita' devono registrare e rendere
disponibili  per  il loro invio all'anagrafe nazionale degli studenti
universitari  i  dati  sulle  carriere degli studenti riportati negli
articoli  2  e  3, nonche', per la predisposizione del supplemento al
diploma, le indicazioni riportate nell'art. 4.