IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29   giugno   1995  per  il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  n.  162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva
n.  95/16/CE  sugli  ascensori,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  7  giugno  2000, acquisita in atti di questo
Ministero  in data 4 luglio 2000, protocollo n. 757.446, con la quale
l'Organismo I.E.C. - Industrial Engineering Consultants - S.r.l., con
sede  in  via  Botticelli,  151  -  Torino,  in forza dell'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo I.E.C.
S.r.l.  -  Torino,  soddisfa  quanto  richiesto  dalla  direttiva del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16
settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'Organismo  I.E.C. S.r.l. - Torino, ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Organismo I.E.C. S.r.l. - Industrial Engineering Consultants -
S.r.l.  -  Torino,  e'  autorizzato  al rilascio di certificazioni CE
secondo  quanto  riportato  negli  allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.   L'Organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.