IL MINISTRO

   Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
   Visto l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
   Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
   Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;
   Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
   Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
   Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
   Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507;
   Tenuto  conto del programma operativo 1994-1999 "ricerca, sviluppo
tecnologico  ed  alta  formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, a
valere  sui  fondi  strutturali  della  Unione Europea, approvato con
decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;
   Tenuto  conto del programma operativo 1994-1999 "interventi per la
formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere
sul  fondo  sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del
15 dicembre 1994;
   Tenuto  conto del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative
per la formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a
valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo, approvato con decisione C/94 n.
3496 del 15 dicembre 1994;
   Tenuto  conto  dei  programmi  volti  a rafforzare e migliorare il
sistema  dell'alta  formazione,  oggetto di cofinanziamento sui fondi
della Unione Europea per il 2000-2006 in favore delle Universita', in
particolare  del  programma operativo 2000-2006 "ricerca scientifica,
sviluppo  tecnologico, alta formazione" per le regioni dell'obiettivo
1, approvato con decisione C(2000) 2343 dell'8 agosto 2000;
   Vista la ministeriale n. 198 del 23 gennaio 2001;
   Viste  le  proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma  3,  lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica n.
25/1998,  ai  Comitati  regionali  di  coordinamento  competenti  per
territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per
il triennio 2001-2003 ed i pareri resi dagli stessi;
   Viste  le ministeriali n. 512 dell'11 aprile e n. 702 del 3 maggio
2001  inviate  al  Comitato  nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
   Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato;
   Considerate  le risorse finanziarie previste per la programmazione
del  sistema universitario relativa al triennio 2001-2003 dalla legge
23 dicembre 2000 n. 388;

                            D E C R E T A

                               Art. 1
                             Definizioni

   1. Ai fini del presente decreto si intendono:
   a)  per  Ministro,  il  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
   b)  per  Ministero,  il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
   c)  per  Comitato,  il  Comitato  nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
   d)  per  Universita', le Universita' degli studi e gli Istituti di
istruzione  universitaria statali, nonche' le Universita' degli studi
e  gli  Istituti  di  istruzione universitaria non statali legalmente
riconosciuti;
   e)   per  Universita'  statali,  le  Universita'  e  gli  Istituti
universitari statali;
   f)  per  Universita'  non  statali,  le Universita' e gli Istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti;
   g)  per  obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema
universitario  relativa  al  triennio  2001-2003,  determinati con il
decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507;
   h)   per   risorse   finanziarie  consolidabili,  le  risorse  che
comporteranno,   dal   2004,   un   incremento   annuo,   di  importo
corrispondente,  del  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita';
   i)  per  risorse  finanziarie  non  consolidabili,  quelle che non
comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).