IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  in  materia  di  concessione  di
agevolazioni produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
  Viste le proprie delibere:
    1)  n. 70 del 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998) che,
tra  l'altro,  prevede  che  per ciascun contratto d'area puo' essere
impegnato, a carico dei fondi assegnati da questo Comitato, l'importo
necessario  ad  assicurare la copertura di un investimento massimo di
lire 300 miliardi;
    2)  n.  81 del 9 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 163/1999) che
detta  alcuni  criteri selettivi per l'attivazione di nuovi contratti
d'area, mentre consente il finanziamento a determinate condizioni dei
protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati;
    3)  n.  31 del 17 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 125/2000), e,
in  particolare, il punto 2.1 che prevede, limitatamente ai contratti
d'area   previsti  per  legge,  la  possibilita'  di  autorizzare,  a
determinate   condizioni,   il   finanziamento  di  iniziative  volte
all'ampliamento di attivita' preesistenti;
    4) n. 69 del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 195/2000) che,
al  punto  2  (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n.
14/2000),  demanda  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, a valere su proprie risorse nei limiti dell'importo
complessivo  di 340 miliardi di lire, l'adozione dei provvedimenti di
concessione  di  agevolazioni  alle  imprese ricadenti nei protocolli
aggiuntivi  di  alcuni  specifici contratti d'area, fermo restando il
tetto  massimo  di  lire 300 miliardi di investimenti agevolabili per
ciascun contratto d'area;
    5) n. 120 del 2 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 17/2000) che
detta nuove disposizioni in materia di contratti di programma;
  Considerata la disponibilita' di alcune regioni ad incrementare con
risorse  proprie  i  contratti d'area gia' stipulati, elevando in tal
modo  l'importo  massimo degli investimenti ammissibili e consentendo
la selezione di nuovi interventi;
  Tenuto  conto  che  diversi  comuni  localizzati nell'area di crisi
Torrese   -   Stabiese   non  risultano  ad  oggi  interessati  dagli
investimenti   autorizzati   nell'ambito  dello  specifico  contratto
d'area,  per  carenza di risorse ricollegabili anche alla particolare
ampiezza del territorio colpito da fenomeni di deindustrializzazione;
  Ritenuto  opportuno prevedere, per una maggiore flessibilita' dello
strumento  negoziale,  che  il vincolo stabilito dalla lettera d) del
punto   2.1   della   delibera   n.   31/2000   (rapporto  contributo
pubblico/nuovi   addetti)   sussista  limitatamente  alle  iniziative
imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o
messe  a  disposizione  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuto  opportuno,  sempre  ai  fini  di  garantire  una  maggior
flessibilita',  autorizzare  i  responsabili  unici  dei  contratti a
superare  il  tetto dei 300 miliardi di lire di investimento, in caso
di  riutilizzazione  di  risorse  derivanti  da  rinunce,  revoche ed
economie conseguite in corso di attuazione;
  Avuto  riguardo  alla possibilita' di cofinanziare con risorse rese
disponibili   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  entro  il limite fissato dalla richiamata delibera
n.  69/2000,  nuovi  protocolli  aggiuntivi  di contratti d'area gia'
stipulati;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno estendere anche al contratto d'area
di Gioia Tauro la possibilita' di cofinanziamenti con le sopra citate
risorse;
  Ritenuto  opportuno,  anche  al  fine  di  consentire  una  maggior
chiarezza   interpretativa   della   normativa   vigente,  sostituire
integralmente la citata delibera n. 120/2000;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Il  tetto  massimo di investimenti ammissibili, fissato in lire
300  miliardi  (154,937  Meuro)  per  ciascun  contratto d'area dalla
delibera di questo Comitato n. 70/1998, fatte salve le deroghe di cui
al punto 1.2 della stessa e la deroga di cui al punto 3 che segue, va
riferito   unicamente  al  finanziamento  con  fondi  statali  (fondi
assegnati  da  questo  Comitato  per  contratti  d'area  e  legge  n.
488/1992)  dei  singoli  contratti,  restando  nella  facolta'  delle
amministrazioni  regionali  e  locali la possibilita' di incrementare
con risorse proprie il finanziamento statale, nei modi e con le forme
che saranno concordate con il Servizio della programmazione negoziata
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  2.  Il  suddetto Servizio puo' autorizzare i responsabili unici dei
contratti  d'area,  applicate le disposizioni di cui al punto 3 della
delibera  n.  31/2000,  limitatamente  ai  finanziamenti  disposti da
questo  Comitato,  a  riutilizzare  le  risorse derivanti da rinunce,
revoche   ed   economie   conseguite   in   sede  di  attivazione  di
investimenti,  anche se tale utilizzazione comportasse il superamento
dei tetti massimi di investimento di cui al precedente punto 1.
  3.   Nell'ambito  del  contratto  d'area  "TorreseStabiese"  e  del
relativo  protocollo  aggiuntivo,  l'importo  complessivo di lire 445
miliardi  (229,823  Meuro)  degli investimenti gia' ammessi, ai sensi
del punto 1.2 della delibera n. 70/1998, a fruire dei fondi assegnati
da  questo  Comitato  per  contratti  d'area  e  dei fondi ex lege n.
488/1992,  e'  incrementato di ulteriori 150 miliardi di lire (77,469
Meuro),  in  deroga a quanto previsto dalla delibera n. 69/2000 e con
l'esclusione  delle  iniziative  localizzate  nei  territori di Torre
Annunziata e di Castellammare di Stabia.
  4.  Al  fine del raggiungimento dei tetti di investimento stabiliti
per  i  protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela,
Messina,  Porto-Torres,  Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno, Avellino,
Terni,  La  Spezia  e  Gioia  Tauro, il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  potra'  concedere  agevolazioni  alle
imprese  -  fino  alla  concorrenza  globale,  per tutti i protocolli
suddetti,  di  lire  400 miliardi (206,583 Meuro), di cui 60 miliardi
(30,987  Meuro)  per  Gioia  Tauro  -  sulla  base di una graduatoria
specifica  per  ciascuna  area,  formata con le modalita' e i criteri
previsti  in  attuazione  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992  nella  legge  n.  488/1992.  A tal fine sono utilizzati gli
indicatori  di  cui  al  punto  5,  comma  5,  della propria delibera
27 aprile   1995   (Gazzetta  Ufficiale  n.  142/1995)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle
priorita'  regionali.  Le  imprese interessate presentano al soggetto
incaricato  dell'istruttoria  le  domande  di ammissione ai benefici,
eventualmente  riformulando  le  istanze  gia' presentate, sulla base
delle   istruzioni   impartite   dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato con propria circolare.
  5.  Per  le  predette  finalita',  il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota
delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei
contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.
  6.  Le  risorse  di  cui  al  precedente  punto  5  potranno essere
utilizzate  per il finanziamento di iniziative fino a concorrenza dei
limiti  d'investimento  secondo  quanto  indicati  al  punto  1  e 3.
L'importo  massimo  degli  investimenti  ammissibili  per  i predetti
protocolli aggiuntivi, escluso il protocollo "Torrese-Stabiese", deve
essere  calcolato  per  differenza  tra  l'indicato  importo  di  300
miliardi  di  lire  agevolato con fondi statali, di cui al precedente
punto  1,  e  l'importo totale degli investimenti ammessi (compresi i
costi,    ove    previsti,   per   la   realizzazione   delle   opere
infrastrutturali)  in sede di sottoscrizione di un contratto d'area e
degli  eventuali  protocolli  aggiuntivi. In tal senso, detto calcolo
non  terra'  conto  degli  importi  rivenienti  da revoche, rinunce e
rideterminazioni  del  contributo  pubblico  spettante, intervenuti a
partire  dalla  data  di  sottoscrizione del contratto d'area e degli
eventuali protocolli aggiuntivi.
  7.  Per  il  completamento  del contratto di Gioia Tauro e relativi
protocolli  aggiuntivi, a decorrere dall'esercizio 2002, il Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e',  altresi',
autorizzato  ad  utilizzare  ulteriori  quote delle risorse di cui al
punto 5, fino a concorrenza dell'importo necessario al raggiungimento
del tetto massimo complessivo di lire 300 miliardi d'investimento.
  8.  Per  le  iniziative imprenditoriali di ampliamento di attivita'
esistenti,  dichiarate  ammissibili a finanziamento, limitatamente ai
contratti  d'area  previsti  per  legge,  di  cui  al punto 2.1 della
propria  delibera n. 31/2000, la condizione enunciata alla lettera c)
del  citato  punto 2.1 si applica alle sole iniziative finanziate con
risorse  assegnate  da  questo  Comitato  o  messe a disposizione dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; rimangono
invariate le altre condizioni di ammissibilita'.
  9.   La  presente  delibera  sostituisce  integralmente  la  citata
delibera n. 120/2000.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Tesoro, foglio n. 141