IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la  nota  del presidente della corte di appello di Torino in
data  7  giugno  2001,  prot.  n.  962/S,  dalla quale risulta che le
sezioni  penali  del  del  tribunale  indicate  nel  dispositivo  del
presente  decreto  non sono state in grado di funzionare regolarmente
nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa
delle  operazioni  di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova
sede del palazzo di giustizia;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  In   conseguenza  del  mancato  funzionamento  degli  uffici  delle
sottoelencate  sezioni  penali del tribunale di Torino o nei distinti
giorni  indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza
per  il  compimento  di  atti  presso  i  detti  uffici  o a mezzo di
personale  addettovi,  scadenti  nei  giorni  di  rispettivo  mancato
funzionamento  o  nei  cinque  giorni  successivi  sono  prorogati di
quindici  giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
Uffici e periodi di mancato funzionamento:
    1)  cancellerie  del  giudice per le indagini preliminari diverse
dal  mod. 20 e segreterie dei magistrati: dal 28 febbraio al 14 marzo
2002;
    2) ufficio del mod. 12: dal 12 al 15 marzo 2001;
    3)  uffici  della 1a e 2a sezione della Corte d'assise: dal 13 al
19 marzo 2001;
    4) uffici della 5a sezione penale: dal 27 al 31 marzo 2001;
    5) uffici della 4a sezione penale: dal 30 marzo al 4 aprile 2001;
    6) uffici della 1a sezione penale: dal 4 al 9 aprile 2001;
    7) uffici della 3a sezione penale: dal 7 al 12 aprile 2001;
    8) cancelleria "Rilascio e richieste copie di atti giacenti negli
archivi penali": dal 1o marzo al 20 giugno 2001.
      Roma, 6 luglio 2001
                                                Il Ministro: Castelli