L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed,  in  particolare,  la  sezione  V,  concernente  le
disposizioni  applicabili  al  collegio  sindacale  delle  imprese di
assicurazione con azioni quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera  i),  della  legge  n.  576/1982,  il  quale  prevede  che il
consiglio  dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in
materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva  n.  95/26/CE  in  materia  di  rafforzamento  della
vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista  l'istanza  del  9 marzo  2001 con la quale la societa' First
Life   S.p.a.   ha   chiesto  di  essere  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita'  assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel
ramo  I  di cui all'allegato I - tabella A, al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo
statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del  12 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla First Life S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  First  Life  S.p.a.,  con  sede  in Torino, via Carlo
Marenco  n. 25, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa
nei  rami  I,  III,  V,  VI  e  riassicurativa  nel  ramo  I  di  cui
all'allegato  I - tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  con  contestuale  approvazione  del  relativo  statuto ai sensi
dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2001
                                             Il presidente: Manghetti