Il  comune  di  Bagno di Romagna (Forli' - Cesena) ha adottato il
14 febbraio   2001   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    Le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001
sono  determinate  nelle  seguenti misure, rapportate al valore degli
immobili:
      1.1. aliquota ridotta 5 per mille da applicare:
        alle  unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione
principale  per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa,  adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente assegnato all'istituto autonomo case popolari);
        alle  unita'  immobiliari  indicate  all'art.  2  del  citato
regolamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  cioe'  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
        alle   pertinenze   di   cui   all'art.  2-bis  del  medesimo
regolamento comunale sugli immobili;
        le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto  che  le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni
concesse   in   uso  gratuito  a  coniuge,  parenti  di  primo  grado
discendenti  (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo
grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);
      1.2. aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:
        per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).