IL DIRIGENTE
dell'ufficio   V  della  Direzione  generale  della  valutazione  dei
                 medicinali e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la
sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  - ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune
specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quella indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  della  ditta  Laboratori  prodotti farmaceutici
Boniscontro  e  Gazzone  S.r.l.,  titolare  della specialita', che ha
chiesto    la    revoca    della    sospensione   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  disposta  con  il decreto dirigenziale
sopra  indicato,  limitatamente  alla specialita' medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;

                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoindicata  -  il  D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
  VERAPTIN:
    "80  mg  compresse rivestite con film" 30 compresse rivestite con
film - A.I.C. n. 033112018;
    "120  mg  compresse  a rilascio prolungato" 30 compresse rilascio
prolungato - A.I.C. n. 033112020;
    "240  mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio
prolungato - A.I.C. n. 033112032.
  Ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 17 luglio 2001
                                                Il dirigente: Guarino