IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la  domanda  in  data 23 novembre 2000 con la quale societa'
"Montechiaro  S.r.l.", con sede in Rutigliano (Bari), via Turi n. 44,
ha  chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata
"Montechiaro"  che  sgorga  dalla  sorgente  omonima  nell'ambito del
permesso  di  ricerca  "Montechiaro"  sito  nel  comune di Conversano
(Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 16 maggio 2001;
  Vista  la  nota  del  31 maggio  2001,  con  la  quale  la societa'
"Montechiaro  S.r.l.", ha trasmesso analisi chimiche, chimico-fisiche
e   microbiologiche   effettuate  sull'acqua  minerale  "Montechiaro"
prelevata in data 10 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata   "Montechiaro"   che   sgorga   dalla   sorgente  omonima
nell'ambito  del permesso di ricerca "Montechiaro" sito nel comune di
Conversano (Bari).