IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, in particolare l'art. 15,
comma  4,  del  decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61,  che  detta la
disciplina della programmazione negoziata;
  Vista  la  propria  delibera  del  21 marzo  1997  pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'8 maggio  1997,  n.  105,  relativa  alla
disciplina della programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni   recante:  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante:  "Delega  al  Governo  per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa";
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante:  "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
di spesa e contabili";
  Visto  l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al
Governo  per  l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio,
della programmazione economica;
  Visto  l'art.  3,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  che  disciplina le competenze
proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce   il  nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  7,  commi  3  e  4, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38,  che stabilisce che il nucleo
tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici
collabori    con   funzioni   di   supporto   alla   predisposizione,
all'aggiornamento  delle  Intese  istituzionali  di  programma e alla
verifica della loro attuazione;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  recante: "Misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  (legge
finanziaria 1999);
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
  Vista  la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia
di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2000);
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2001);
  Vista  la  propria  delibera  del  6 agosto  1999, n. 135 (Gazzetta
Ufficiale n. 242/1999);
  Vista  la  propria  delibera  del  6  agosto 1999, n. 142 (Gazzetta
Ufficiale n. 266/1999);
  Vista  la  propria  delibera  del  4 agosto  2000,  n. 84 (Gazzetta
Ufficiale n. 268/2000);
  Vista  la  propria  delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta
Ufficiale n. 34/2001);
  Vista  la  nota  n.  438  dell'8 febbraio  2001, con cui la regione
autonoma della Valle d'Aosta, in ottemperanza a quanto disposto dalla
sopracitata  delibera  n.  84/2000  al punto 1.2.1, comunica di voler
destinare     l'intera    quota    compensativa    agli    interventi
infrastrutturali;
  Considerato   che   l'Intesa   istituzionale   di   programma,  che
costituisce  il  quadro  di  riferimento degli atti di programmazione
negoziata  che  hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamento tra il Governo e
la  giunta  di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da
conseguire  per  i  quali  e' indispensabile l'azione congiunta degli
organismi  predetti;  che  l'intesa garantisce l'impegno tra le parti
contraenti   a   porre  in  essere  ogni  misura  necessaria  per  la
programmazione,   la   progettazione   e  l'attuazione  delle  azioni
concertate,  secondo  le  modalita' e i tempi specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati
nell'ambito  dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma
emerge  la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di
interventi   di  interesse  interregionale  e,  di  conseguenza,  con
significative valenze anche nazionali;
  Considerato  che  con  l'intesa  vengono  indicati  gli  accordi di
programma  quadro  da  stipularsi  tra il Governo e l'esecutivo della
regione autonoma;
  Considerato  che, ai sensi della delibera n. 1 del 10 febbraio 2001
con  la  quale  questo  Comitato  ha  formulato il proprio definitivo
parere  in ordine allo schema di piano generale dei trasporti e della
logistica, deve essere assicurata la massima coerenza tra gli accordi
di programma quadro relativi ai trasporti ed i contenuti del suddetto
piano  generale  e  dei piani di settore o documenti programmatori di
pari livello;
  Esaminato   lo   schema  d'intesa  istituzionale  di  programma  da
stipularsi  tra  il  Governo e la giunta della regione autonoma della
Valle d'Aosta;
  Considerato  che lo schema d'Intesa prevede la stipula del seguente
accordo  di programma quadro: Ristrutturazione area "ex - Ilva Cogne"
nel comune di Aosta;
  Considerato  che  i  parametri  e  le  modalita' attraverso i quali
determinare  le  risorse  (ordinarie  e  straordinarie,  nazionali  e
comunitarie)  saranno  indicati  negli  accordi di programma quadro o
altri  strumenti  negoziali che saranno stipulati in attuazione della
presente Intesa;
  Sentita  nella  seduta  del 19 aprile 2001 la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E'  approvato  lo  schema dell'intesa istituzionale di programma da
stipulare  tra  il  Governo  e la giunta della regione autonoma della
Valle d'Aosta, allegato alla presente deliberazione.
    Roma, 3 maggio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio  controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Tesoro, foglio n. 143