IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modifiche e
integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  contenente  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche   e   integrazioni,   recante  norme  di  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e
integrazioni,  in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
  Visto  lo  statuto  del  Politecnico  di Milano emanato con decreto
rettorale  n.  120/AG  del  12 maggio  1994  e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  generale  di  Ateneo  emanato  con  decreto
rettorale  123/AG  in  data  2 giugno  1995, e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la delibera in data 18 luglio 2000, con la quale il consiglio
di  amministrazione ha approvato il testo del regolamento, sentito il
parere del senato accademico in data 25 settembre 2000;
  Visto  il  parere  espresso  della  commissione  per  l'accesso  ai
documenti   amministrativi  relativo  al  regolamento  di  attuazione
dell'art.  24,  comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pervenuto
con nota in data 23 gennaio 2001, prot. n. 721;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico  rispettivamente in data 20 marzo 2001 e 9 aprile 2001 con
le  quali  sono state approvate le modifiche al testo in accoglimento
delle osservazioni formulate dalla commissione predetta;
  Considerata  la  necessita' di prevedere i termini entro i quali si
devono  concludere  i  procedimenti  amministrativi di competenza del
Politecnico   di   Milano,   individuare   le   unita'  organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale,  i  responsabili  del  procedimento,  le modalita' di
esercizio  ed  i  casi di differimento e di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
                              Decreta:
  E'  emanato  il  seguente  regolamento  di  attuazione  della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
                               Art. 1.
                        Ambito d'applicazione
  1.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  soli  procedimenti
amministrativi  promovibili  d'ufficio  o  ad iniziativa di parte, di
competenza delle strutture organizzative del Politecnico di Milano, i
cui   termini  non  siano  disciplinati  da  specifiche  disposizioni
normative   o   da   disposizioni   statutarie  e  regolamentari  del
Politecnico,   nonche'   il   diritto   di   accesso   ai   documenti
amministrativi  ai  sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352.
Restano, pertanto, esclusi gli atti e i contratti di diritto privato,
compresi  gli  atti  inerenti  alla  gestione  dei rapporti di lavoro
assunti  con  la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro ex
decreto-legge n. 29/1993.
  2.  Le  unita' organizzative, comunque denominate, ed i termini per
la  conclusione  dei  procedimenti,  sono  indicati nella tabella dei
procedimenti   amministrativi   allegata   al   presente  regolamento
(allegato 1).
  3.   Qualora   l'amministrazione   non  determini,  per  i  singoli
procedimenti,  il  relativo  termine  di conclusione e ove un diverso
termine  non  derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento,
trova  applicazione,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, il termine generale di trenta giorni.
  4.  Eventuali variazioni delle unita' organizzative responsabili, a
seguito  di  modifiche  alle strutture dell'Ateneo, saranno portate a
conoscenza   degli   interessati   mediante   pubblicazione  all'albo
ufficiale  di  Ateneo,  sul  sito  web e in appositi elenchi tenuti a
disposizione presso le unita' organizzative responsabili.