L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazioni ed in particolare l'art. 18, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire con proprio provvedimento le modalita' ed i metodi per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 64, comma 3, che attribuisce all'Agenzia del territorio la funzione di gestire l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato; Ritenuta la necessita' di stabilire i suddetti metodi che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 173/1997, dovranno essere indicati nella nota integrativa al bilancio di esercizio; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, determinano il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i metodi e le modalita' stabiliti nel presente provvedimento. 2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano anche ai fini della determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprieta' delle societa' immobiliari nelle quali l'impresa di assicurazione detenga piu' del cinquanta per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attivita' agricola.