L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati  delle  imprese di assicurazioni ed in particolare l'art.
18,  comma  2,  che  attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire con
proprio  provvedimento le modalita' ed i metodi per la determinazione
del valore di mercato dei terreni e fabbricati;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare  l'art.  64,  comma  3,  che  attribuisce all'Agenzia del
territorio   la   funzione  di  gestire  l'osservatorio  del  mercato
immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che  puo'  offrire
direttamente sul mercato;
  Ritenuta la necessita' di stabilire i suddetti metodi che, ai sensi
dell'art.  18, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 173/1997,
dovranno  essere  indicati  nella  nota  integrativa  al  bilancio di
esercizio;

                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato
dall'art.   1   del  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,
determinano  il  valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i
metodi e le modalita' stabiliti nel presente provvedimento.
  2.   Le   disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  si
applicano  anche  ai  fini della determinazione del valore di mercato
dei  terreni  e  fabbricati  di proprieta' delle societa' immobiliari
nelle quali l'impresa di assicurazione detenga piu' del cinquanta per
cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione
o  la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o
per  uso  industriale  o commerciale o per l'esercizio dell'attivita'
agricola.