IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  134/98  della  Commissione  del
20 gennaio  1998,  relativo alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Capocollo di Calabria", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista    la    domanda   presentata   dall'Associazione   regionale
Suinicoltori  (ARS)  -  CoZ.A.C.  S.r.l.,  con  sede  in Piano Lago -
Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Capocollo  di Calabria", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento
(CEE) 2081/92;
  Vista   la   proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nel
supplemento   ordinario   n.   118  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001, in
relazione  alla  quale  potevano essere presentate al Ministero delle
politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate,
da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata
data di pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la  nota  prot.  n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  26 giugno  2001, con la quale l'Associazione
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta   "Capocollo   di   Calabria",  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra
citata,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", secondo la
modifica   richiesta  dalla  stessa,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo  1997,  alla  modifica,  chiesta dall'Associazione regionale
suinicoltori  (ARS)  -  Co-Z.A.C.  S.r.l.  con  sede  in Piano Lago -
Figline  Vegliaturo  (Cosenza),  al  disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", registrata
con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998,
ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92,
pubblicata  nel supplemento ordinario n. 118 nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 111 del 15 maggio
2001   e   notificata   al   competente  organismo  comunitario  come
specificato nelle premesse al presente decreto.