IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
  Visto  l'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista   la   legge   10 dicembre   1957,   n.  1248,  e  successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri   alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  ed
addestramento  del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi
militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2001 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in  congedo  illimitato  ancora soggetto agli obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
    per  l'Esercito  quaranta ufficiali riferiti a richiami di cinque
giorni; otto ufficiali e dieci militari di truppa riferiti a richiami
di cinquanta giorni.
  I  suddetti richiami sono pari a circa tre ufficiali e due militari
di truppa in ragione d'anno;
    per  la  Marina militare, quarantotto ufficiali e diciotto unita'
di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa
quattro  ufficiali e due unita' di personale non direttivo in ragione
d'anno;
    per  l'Aereonautica  militare,  venti ufficiali e venti unita' di
personale  non  direttivo  per periodi di trenta giorni, pari a circa
due  ufficiali  e  due  unita'  di personale non direttivo in ragione
d'anno.