LA COMMISSIONE

su  proposta  della  Prof. Ballestrero, ha adottato all'unanimita' la
seguente delibera.
    (Omissis).
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure  di  cui  all'art.  2,  comma 2, legge n. 146/1990 come
 modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo.

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. La presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche
amministrazioni  e  le  imprese  che  a qualsiasi titolo, ivi inclusi
appalti,  concessioni e sub-concessioni parziali o totali, concorrono
alla  erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attivita' di
aviazione civile e di navigazione aerea.
    2.  Rientrano  nel  campo di applicazione delle regole dettate in
questa regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:
Servizio di trasporto passeggeri: piloti, assistenti di volo, tecnici
di   volo,   personale  di  terra,  personale  tecnico  addetto  alle
manutenzioni dipendenti dai vettori aerei.
    Per   quanto  riguarda  il  trasporto  di  merci,  animali  vivi,
medicinali,  e'  mantenuto  in  vigore  il punto A, n. 4 dell'accordo
Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo
dalla  Commissione  con delibera 16 febbraio 1995 ("e' assicurato sia
mediante  i  voli  ricompresi  nelle  prestazioni  indispensabili sia
mediante  voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi,
medicinali  nonche'  generi  qualificati  di  volta  in  volta  dalle
competenti autorita' come di prima necessita' e come merci necessarie
per  il  rifornimento  delle  popolazioni  e per la continuita' delle
attivita'  produttive  nei  servizi pubblici essenziali limitatamente
alle relative prestazioni indispensabili").
Servizio di assistenza al volo:
    servizi  strumentali  alla  navigazione  aerea:  (conduzione  dei
sistemi  di  assistenza  al volo; meteorologia aeroportuale; servizio
informazioni aeronautiche);
    servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo
alla navigazione aerea.
Servizi aeroportuali:
    a)   Servizi   relativi  al  flusso  (arrivi  e  partenze)  degli
aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli.
    Per  l'elencazione  dei  servizi di cui alla lettera a) si rinvia
agli  allegati  A  e  B  del decreto legislativo n. 18/1999. Tra tali
servizi   devono  essere  ricompresi  (in  quanto  non  espressamente
elencati  nei  citati allegati): le direzioni aeroportuali, i servizi
doganali;  il  servizio  di controllo radiogeno dei bagagli in stiva,
ove previsto; il servizio di lost and found.
    b)  Servizi  di  sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale;
servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).
    c)   Servizi   aeroportuali  accessori  (pulizie  aerostazioni  e
toilettes; bar e ristoranti).
    3.  Tutti  i  servizi  compresi  nel  campo di applicazione della
presente  regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I
-  Disciplina  comune.  Il  campo  di  applicazione  della Parte II -
Intervalli  minimi  tra  azioni  di  sciopero  -  ad  eccezione degli
articoli  14  e  15, che sono di generale applicazione, e della Parte
III - Prestazioni indispensabili, e' definito in tali parti. La Parte
IV  - Procedura di raffreddamento e conciliazione - non si applica ai
servizi  di  pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi
aeroportuali  accessori  (pulizie  aerostazioni  e  toilettes,  bar e
ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici
e   veterinari,   controllo  degli  accessi  al  varco);  ai  servizi
professionali   di  supporto  tecnico-legale  e  amministrativo  alla
navigazione aerea.