LA COMMISSIONE su proposta della Prof. Ballestrero, ha adottato all'unanimita' la seguente delibera. (Omissis). Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche amministrazioni e le imprese che a qualsiasi titolo, ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali, concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attivita' di aviazione civile e di navigazione aerea. 2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate in questa regolamentazione provvisoria i seguenti servizi: Servizio di trasporto passeggeri: piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale di terra, personale tecnico addetto alle manutenzioni dipendenti dai vettori aerei. Per quanto riguarda il trasporto di merci, animali vivi, medicinali, e' mantenuto in vigore il punto A, n. 4 dell'accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 16 febbraio 1995 ("e' assicurato sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonche' generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorita' come di prima necessita' e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuita' delle attivita' produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili"). Servizio di assistenza al volo: servizi strumentali alla navigazione aerea: (conduzione dei sistemi di assistenza al volo; meteorologia aeroportuale; servizio informazioni aeronautiche); servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea. Servizi aeroportuali: a) Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli. Per l'elencazione dei servizi di cui alla lettera a) si rinvia agli allegati A e B del decreto legislativo n. 18/1999. Tra tali servizi devono essere ricompresi (in quanto non espressamente elencati nei citati allegati): le direzioni aeroportuali, i servizi doganali; il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio di lost and found. b) Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco). c) Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti). 3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I - Disciplina comune. Il campo di applicazione della Parte II - Intervalli minimi tra azioni di sciopero - ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della Parte III - Prestazioni indispensabili, e' definito in tali parti. La Parte IV - Procedura di raffreddamento e conciliazione - non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea.