IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 dicembre 2000, con il quale sono
state  emanate  ai  prefetti  le  direttive  ed  il calendario per le
limitazioni  alla  circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2001;
  Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono
fissati  i giorni dell'anno 2001 nei quali e' vietata la circolazione
fuori  dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima autorizzata
superiore a 7,5 t;
  Considerata  la  particolare  intensita'  dei  volumi  di  traffico
previsti  per  il  giorno  3 agosto  dell'anno  2001, in relazione al
movimento da e per i luoghi di villeggiatura per il periodo estivo di
ferie;
  Considerato  che,  al  fine  di garantire le migliori condizioni di
sicurezza  della  circolazione,  conformemente agli obiettivi fissati
dal   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   ed   ai  sensi  dell'art.  6  dello  stesso  decreto
legislativo,  si  rende necessario limitare la circolazione fuori dei
centri  abitati,  ai  veicoli  ed  ai  complessi  di  veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t, anche nel giorno sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  giorni  dell'anno 2001, nei quali e' vietata la circolazione
fuori  dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima autorizzata
superiore  a  7,5  t,  elencati  nell'art. 1 del decreto ministeriale
18 dicembre 2000, sono integrati con il seguente:
    p-bis) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto.
  2.  Conseguentemente  i  divieti  di  circolazione  previsti  dagli
articoli  8  e  11  del  decreto  ministeriale 18 dicembre 2000, sono
integrati con il periodo orario contenuto nel comma precedente.