IL PRESIDENTE
del  Comitato  centrale  per l'albo nazionale delle persone fisiche e
  giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi

  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge  26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato n. 451 del 1998,
convertito  dalla  legge  n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori  risorse  da  utilizzare per la
protezione  ambientale  e  per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 229;
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n. 232 CTAG del 27 marzo 2001;
  Vista  la  delibera  del Comitato centrale n. 15/2001 del 20 luglio
2001,  nella  quale  vengono individuati le modalita', i criteri ed i
termini  per  la  presentazione  delle  domande da parte dei soggetti
aventi  diritto  alle  riduzioni  dei pedaggi autostradali per l'anno
2000;
  Considerata  la  necessita'  di integrare le disposizioni di cui ai
punti  9,  lettera  b),  e 10, lettera b), della predetta delibera n.
15/2001,  onde  evidenziare  l'obbligo  per  tutti  i raggruppamenti,
italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese
che  esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi,
sia  da  imprese  che  esercitano  altre attivita', di procedere alla
compilazione  dell'apposito  quadro  D  con  l'indicazione  dei  dati
relativi ai soci autotrasportatori;
  Considerata   l'estrema   urgenza   di   emanare  e  pubblicare  le
disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine
ultimo  del  30  settembre  2001  -  gia'  fissato  dalla  precedente
deliberazione  15/01  -  per  la  presentazione  delle  domande e dei
relativi  allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali
inerenti all'anno 2000;
  Ritenuto,   pertanto,  indifferibile  provvedere  al  riguardo  con
apposita  deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del
plenum del Comitato centrale alla prima seduta utili;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione
n.  15/2001  del  20  luglio  2001,  concernente modalita', criteri e
termini per la prestazione da parte dei soggetti aventi diritto delle
domande  di  riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, sono
integrate   come   segue:   "Resta   fermo   l'obbligo   di  indicare
nell'apposito  quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo
degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data
di   iscrizione  e  di  eventuale  cessazione  dell'iscrizione  e  di
eventuale  cessazione  dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero
per  tutte  le  imprese  di  autotrasporto socie aventi sede in altro
Paese  U.E.,  denominazione,  sede,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,   allegandone   copia   autenticata,   di  cui
quest'ultimi risultano titolari".