Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              A tutti i Ministeri
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del Segretario generale
                              Alle  Amministrazioni  dello  Stato  ad
                              ordinamento    autonomo    (tramite   i
                              Ministeri vigilanti)
                              Ai Prefetti
                              Alle Regioni
                              All'U.P.I.
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.N.C.E.M.
                              Alle Province
                              Ai Comuni (tramite le prefetture)
                              Alle    Comunita'    montane   (tramite
                              (U.N.C.E.M.)
                              Agli   Enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Alle  Aziende  del  servizio  sanitario
                              nazionale (tramite le regioni)
                              Alle Universita'
                              Ai    Dirigenti    delle    istituzioni
                              scolastiche  (tramite  i provveditorati
                              di studi)
                              Alle   Autorita'   di  coordinamento  e
                              Vigilanza
                              All'Agenzia  autonoma  per  la gestione
                              dell'Albo   dei  segretari  comunali  e
                              provinciali

  Con  decreto  28 novembre  2000  di questo Dipartimento, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, sono state emanate
norme  riguardanti  il  "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni".
  Tale  provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui
far  riferimento  ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei
compiti  assegnati  e  che  il  dipendente  pubblico  deve  assolvere
quotidianamente.
  L'inosservanza  delle suddette regole non e' disgiunta da eventuali
sanzioni nei confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti
non   consoni   con   gli   "obblighi   di   diligenza,   lealta'   e
d'imparzialita',   che  qualificano  il  corretto  svolgimento  della
prestazione  lavorativa"  e,  in proposito, il decreto ai commi 2 e 3
dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme ad hoc.
  Non  vi e' dubbio, infatti, che una condotta che non si uniformi ai
principi  di  buon  andamento e di imparzialita' dell'Amministrazione
costituisce  la  premessa ad inadempienze e comportamenti censurabili
sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche penale.
  Si tratta di doveri che la Costituzione repubblicana ha chiaramente
indicato all'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi puo'
essere  una  amministrazione  pubblica  efficiente  ne' produttiva di
risultati.
  L'art.  2  si  sofferma sui principi cardine che debbono guidare la
condotta del pubblico dipendente.
  Vanno  sottolineate,  a  tal  proposito,  le regole consistenti nei
seguenti  punti:  rispettare  la  legge  e  perseguire esclusivamente
l'interesse  pubblico;  mantenere una posizione di indipendenza nelle
decisioni in linea con gli interessi pubblici da perseguire; dedicare
il  tempo  e  le  energie  necessarie  all'adempimento dei compiti di
ufficio,  assumendo  le  connesse  responsabilita'; utilizzare i beni
strumentali  a  disposizione soltanto in funzione delle attivita' che
si devono svolgere per l'ente pubblico; instaurare con i cittadini un
rapporto  di  fiducia,  limitando  gli adempimenti a loro carico ed a
carico  delle  imprese  a  cio'  che e' indispensabile, semplificando
l'attivita'  amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione
delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.
  In  estrema  sintesi,  si  avverte l'esigenza di portare al massimo
dell'espressione il principio della legalita' nello svolgimento della
quotidiana attivita' amministrativa, fornendo ai cittadini utenti, in
forma singola o associata, servizi che per qualita' e quantita' siano
corrispondenti  alla  domanda.  Il  tutto  nel quadro di rapporti che
debbono  essere  caratterizzati  da disponibilita' e correttezza, nel
rispetto dell'esercizio dei diritti di ciascuno.
  Particolare  attenzione  e'  dedicata dagli artt. 3 e seguenti agli
aspetti   negativi  della  prestazione  lavorativa  riguardanti,  tra
l'altro,  il  divieto di accettare doni o altre utilita', la mancanza
di  trasparenza  negli  interessi finanziari e nella stipulazione dei
contratti,  il  divieto  di  partecipare  ad  attivita'  o  decisioni
amministrative  in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere
attivita',  rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra
utilita' da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
  Non   vanno   altresi'  sottovalutati  i  doveri  di  comportamento
all'esterno   dell'ufficio   sia   per   quanto  concerne  l'utilizzo
strumentale  della  propria  posizione  amministrativa per conseguire
illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il pubblico,
che  devono  essere  caratterizzati  da  correttezza e completezza di
informazione,    anche   nell'interesse   di   una   buona   immagine
dell'amministrazione.
  Si  richiama infine la necessita' di rendere operativo, in tutta la
portata  delle  sue  previsioni,  l'art.  13  del  decreto  che  pone
l'obbligo  di  fornire  all'Ufficio  di  controllo  interno  tutte le
informazioni necessarie per una valutazione dei risultati compiuti da
ciascun  settore  amministrativo,  con  particolare  riferimento alle
finalita'  dell'attivita' amministrativa ivi indicate (svolgimento di
attivita',  parita'  di  trattamento  dei  cittadini  e degli utenti,
accesso  agli  uffici,  miglioramento  di  procedure e osservanza dei
termini  soggetti  a  prescrizione,  sollecita  risposta a reclami ed
istanze).
  Nel  rinviare,  comunque,  ad  una  puntuale  lettura del testo del
provvedimento   in  esame,  si  invitano  codeste  amministrazioni  a
verificare  se  siano  stati  emanati  provvedimenti  o messi in atto
comportamenti   in   contrasto  con  le  suddette  norme,  segnalando
all'Ispettorato  della  Funzione  pubblica  situazioni  meritevoli di
attenzione,  anche  a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme
di proteste pervenute agli atti d'ufficio.
    Roma, 12 luglio 2001
                                                Il Ministro: Frattini