Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;

    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  giunta regionale delle
Marche  in  data  31 maggio  2001  intesa  ad  ottenere modifiche del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Rosso  Piceno", riconosciuta con decreto del Presidente
della  Repubblica  11 agosto  1968,  successivamente  modificata  con
decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997;
    Vista  la  nota  dell'assessorato  agroalimentare,  forestazione,
caccia  e  pesca,  trasporti  e  viabilita',  della  regione  Marche,
pervenuta  in  data  13 giugno  2001, con la quale viene richiesto al
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  di  esprimere  con  urgenza  un parere sulla introduzione della
tipologia   ""Rosso   Piceno   Sangiovese",   in  attesa  che  l'iter
procedurale  sul  complesso  delle  modifiche richieste e relative al
disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso
istruttorio;
    Considerati  i motivi tecnici, le difficolta' dei viticoltori, la
realta' della viticoltura della regione, nonche' il parere favorevole
della  regione  stessa  sulla predetta istanza di modifica e relativa
alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese";
    Considerato che per il vino "Rosso Piceno" l'utilizzo del vitigno
Sangiovese e' tradizionale della zona;
    Ritenuto   che  tale  riconoscimento  sia  rispettoso  sia  degli
interessi   del   consumatore,   essendo  obbligatorio  in  etichetta
l'indicazione  del nome del vitigno Sangiovese, sia gli interessi dei
produttori;

                            Ha espresso:

nella   riunione   del  18 luglio  2001,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati, vista l'imminenza della campagna vitivinicola 2001/2002,
al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
Sallustiana  n.  10  -  00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.