Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, successivamente modificata con decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997; Vista la nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilita', della regione Marche, pervenuta in data 13 giugno 2001, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di esprimere con urgenza un parere sulla introduzione della tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", in attesa che l'iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio; Considerati i motivi tecnici, le difficolta' dei viticoltori, la realta' della viticoltura della regione, nonche' il parere favorevole della regione stessa sulla predetta istanza di modifica e relativa alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese"; Considerato che per il vino "Rosso Piceno" l'utilizzo del vitigno Sangiovese e' tradizionale della zona; Ritenuto che tale riconoscimento sia rispettoso sia degli interessi del consumatore, essendo obbligatorio in etichetta l'indicazione del nome del vitigno Sangiovese, sia gli interessi dei produttori; Ha espresso: nella riunione del 18 luglio 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati, vista l'imminenza della campagna vitivinicola 2001/2002, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.