Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale
e'  stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella
di  bufala  campana",  ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92  del  Consiglio  del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle  indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
    Visto l'art. 9 del predetto regolamento n. 2081/1992 che consente
una   modifica   del   disciplinare,   in   particolare   in  seguito
all'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche  e tecniche o per una
nuova delimitazione geografica;
    Vista  la  domanda  di modifica al disciplinare di produzione del
citato  prodotto  a  denominazione  di origine protetta presentata in
data  6 luglio  2001  dal  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
Mozzarella  di  bufala  campana,  soggetto  legittimato a proporla ai
sensi  del  comma 15, lettera a) dell'art. 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
    Considerato  che  la  modifica  richiesta  ha il fine, secondo il
Consorzio   proponente,   di  assicurare  una maggiore  tutela  della
tipicita'   del   prodotto   e  della  sua  tradizione  casearia,  di
contribuire  al  rafforzamento  del  legame  con  il  territorio e di
garantire  un  piu' elevato livello di sicurezza alimentare, mediante
l'esplicitazione della tecnica di lavorazione conforme agli usi leali
e costanti tradizionalmente osservati;
    Considerato che con la citata modifica il Consorzio proponente ha
chiesto   l'ampliamento   della   zona  di  produzione  della  D.O.P.
"Mozzarella  di bufala campana" per la parte ricadente nel territorio
amministrativo  della provincia di Napoli e l'estensione della stessa
a  parte  del  territorio  ricadente  in  provincia  di  Foggia, come
specificato  nel  parere  integrativo  del  Comitato nazionale per la
tutela   delle   denominazioni  di  origine  etipiche  dei  formaggi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997;
    Visti   la   domanda   presentata  dall'associazione  provinciale
allevatori  di  Foggia, intesa ad ottenere l'inserimento nell'area di
produzione  della  D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" di parte del
territorio  amministrativo  della  provincia di Foggia, il parere del
citato  Comitato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  289 del
12 dicembre  1994  e  il  successivo  parere integrativo del medesimo
Comitato richiamato in precedenza;
    Ritenuto  che  le richieste di modifica territoriale in argomento
non  possono  essere  inoltrate,  ai  sensi del richiamato art. 9 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti servizi della Commissione
europea  in  quanto  la documentazione probatoria agli atti di questa
amministrazione procedente non consente di provare la sussistenza dei
requisiti  e  il  soddisfacimento  delle  condizioni  costituenti  il
presupposto della richiesta di modifica al disciplinare di produzione
in conformita' della previsione regolamentare richiamata;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  della regione
Molise  n.  909  del luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  chiesta
l'inclusione  nell'area  di  produzione  della  D.O.P. "Mozzarella di
bufala campana" del territorio dei comuni di Venafro, Sesto Campano e
Pozzilli, in provincia di Isernia;
    Considerato  che  dalla  documentazione prodotta a sostegno della
sopra indicata richiesta risulta provata l'esistenza della produzione
di  mozzarella  ottenuta  dal  latte di bufala soltanto nel comune di
Venafro,    mancando    tuttavia    la    dimostrazione   della   sua
tradizionalita',  considerata  anche  sotto l'aspetto del decorso del
tempo  anteriore  alla  registrazione  della denominazione di origine
protetta "Mozzarella di bufala campana";
    Ritenuto  pertanto  di  dover  sospendere  la  valutazione  della
richiesta  di  modifica  territoriale  della zona di produzione della
D.O.P.  "Mozzarella  di  bufala  campana" presentata dal Consorzio di
tutela  della D.O.P. medesima in attesa degli esiti delle istruttorie
relative ad esse;
    Considerato    che   la   determinazione   di   provvedere   alla
pubblicazione  della presente proposta di modifica al disciplinare di
produzione  sara'  notificata  alle  regioni  citate  in  precedenza,
interessate  a  detta  modifica  nonche'  alla regione Lazio, nel cui
ambito  territoriale  ricade  parte  della  zona  di produzione della
denominazione di origine protetta in argomento, al fine di consentire
alle  predette  regioni  Campania,  Molise  e  Puglia di apprestare e
trasmettere  la necessaria documentazione probatoria a sostegno delle
domande di modifica territoriale piu' volte richiamate;
    Il Ministero ritiene opportuno procedere alla pubblicazione della
proposta  di  modifica  al  disciplinare  di  produzione della D.O.P.
"Mozzarella di bufala campana" presentata dal Consorzio per la tutela
del  formaggio  mozzarella  di  bufala campana con gli adeguamenti in
precedenza richiamati, unitamente alla disciplina vigente nelle parti
per  le  quali  essa  e'  interessata,  per  consentire una opportuna
valutazione  della rilevanza delle modifiche richieste, anche al fine
di  dare oggettiva evidenza alla situazione di fatto e di diritto che
conseguirebbe  all'eventuale  approvazione  della  modifica  da parte
della Commissione europea.
          ---->   Vedere disciplinare di produzione  <----


    Chiunque  possa  dimostrare  di  possedere un legittimo interesse
anche  non  economico all'accoglimento o al rigetto della proposta di
modifica sopra riportata, puo' presentare osservazioni, adeguatamente
motivate,  nel  rispetto  della  disciplina  fissata  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agrciole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
Ufficio  tutela  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni
geografiche  e  delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente
proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo   la  loro  valutazione,  ove  pervenute,  unitamente  a  quelle
concernenti  l'eventuale  documentazione  probatoria  trasmessa dalle
regioni  Campania,  Molise  e  Puglia, la predetta proposta nel testo
sopra   riportato  ovvero  in  quello  risultante  dagli  adeguamenti
conseguenti  alle attivita' istruttorie in precedenza indicate, sara'
notificata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai
competenti Organi comunitari.