IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
18 luglio  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio,
27 giugno 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1o aprile 2001 e scadenza 1o aprile 2008;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,   recante   riforma   dell'organiz-zazione   del  Governo,  come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
nona  tranche  di certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento  1o aprile 2001 e scadenza 1o aprile 2008, fino all'importo
massimo  di  nominali  2.000  milioni  di  euro,  di  cui  al decreto
ministeriale  del  26 marzo  2001,  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.