IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) del consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  1623/2000 del
25 luglio   2000   e   successive  modifiche,  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio relativo
all'organizzazione   comune  del  mercato  vitivinicolo,  per  quanto
riguarda i meccanismi di mercato;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  1282/2001 del
28 giugno  2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto
riguarda  le  informazioni  per  la  conoscenza  dei  prodotti  ed il
controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)";
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale
e' stata istituita l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
successivamente  modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000
n. 188;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto  2000 n. 260, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 21 settembre 2000 n. 221 e successive
modifiche,  recante  disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del
regolamento  (CE)  n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
10 luglio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179 del
31 luglio  1985,  con  il  quale  sono stati stabiliti i termini e le
modalita'   per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale  di
giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
17 luglio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174 del
25 luglio  1992,  recante  modificazioni  del  modello  relativo alla
dichiarazione  annuale  di  giacenza vino e prodotti vinicoli nonche'
dell'allegato  A  recante  "avvertenze generali e tabelle di codifica
dei vini D.O.C. e D.O.C.G.";
  Ritenuta   la   necessita',   in  applicazione  delle  disposizioni
comunitarie,   di   stabilire   la   data   di   presentazione  della
dichiarazione   di   giacenza   anche   al   fine  di  consentire  la
comunicazione  alla  commissione  UE,  entro  la data prevista, delle
informazioni  relative  alla  ricapitolazione  delle dichiarazioni di
giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;
  Ritenuto,   altresi',   di   procedere  alla  riformulazione  delle
disposizioni  vigenti  concernenti  la  dichiarazione di giacenza dei
vini  e dei prodotti vinicoli provvedendo all'abrogazione del decreto
ministeriale del 10 luglio 1985 dianzi citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione  dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i
detentori  di  vini  e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai
rivenditori  al  minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi
in  ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi
di  vini  e/o  mosti  viaggianti  alla  mezzanotte del 31 luglio sono
dichiarati dal destinatario.
  2.  Per la riduzione a vino il mosto muto e' moltiplicato per 0,95.
I  mosti  concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza
l'applicazione di alcun coefficiente.
  3.  Per  rivenditori  al  minuto, in conformita' al paragrafo 2 del
citato art. 6 s'intendono:
    i   rivenditori  che  esercitano  professionalmente  un'attivita'
commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di
quantitativi  di  vino  non  superiori,  per  ciascuna vendita, ai 60
litri;
    i   rivenditori   che   utilizzano   cantine  attrezzate  per  il
magazzinaggio  ed  il  condizionamento  di  quantitativi  di vino non
superiori a 10 ettolitri.