IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione e la organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanita', e, in particolare, l'art. 4, penultimo comma, che demanda la definizione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, che affida a decreti ministeriali di natura non regolamentare la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il proprio decreto 23 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 270, con il quale, in attesa della formalizzazione del provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa e delle conseguenti variazioni di bilancio in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si e' provveduto a disciplinare, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del Ministero della sanita', la gestione delle risorse finanziarie assegnate sulla base della tabella 16 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, e si e' altresi' proceduto, in attesa dell'emanazione del definitivo provvedimento di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, all'assegnazione provvisoria degli uffici di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, e relative risorse, agli uffici di livello dirigenziale generale di cui al citato regolamento n. 435 del 2000; Vista la decisione 2000/714/CE della Commissione delle Comunita' europee del 7 novembre 2000, che ha modificato la decisione 97/778/CE e aggiornato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 157, e successive modifiche, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, di quelle funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dalla sanita', gia' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1996; Considerato che con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, sono stati previsti presso il Ministero dalla sanita' 220 posti di qualifiche dirigenziali destinatarie degli incarichi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993; Acquisite le proposte del capo del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero e del capo del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, formulate d'intesa con i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, nonche' la proposta del direttore del servizio di controllo interno; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei giorni 8 e 15 maggio 2001, e ritenuto di condividere le proposte formulate dalle stesse non risultate in contrasto con le esigenze funzionali dell'Amministrazione ne' con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di questo Ministero; Dato atto che le organizzazioni sindacali consultate hanno espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento, con le eccezioni dell'Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego e della Federazione ASSOMEDSIVEMP - Federazione sindacale medici e veterinari del Ministero della sanita', le quali hanno proposto l'individuazione, con il presente atto, della prevalente connotazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario di questo Ministero; Considerato che con il decreto di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuati esclusivamente gli uffici di livello dirigenziale non generale e le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca attribuibili ad appartenenti al ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; Rilevato che il personale di questa Ministero appartenente alla qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario non e' inquadrato nel suddetto ruolo unico; Ritenuto, conseguentemente, che con il presente decreto non possono essere individuati gli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario di questo Ministero; Ritenuto, pertanto, di procedere, con separato provvedimento, all'individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del medesimo Ministero; Decreta: Art. 1. Uffici alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento 1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, che svolgono attivita' funzionali all'esercizio delle competenze dello stesso, sono: Ufficio I - attuazione degli indirizzi del Ministro; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi; atti per l'utilizzazione ottimale del personale del Dipartimento; coordinamento delle proposte e dei pareri formulati dagli uffici di livello dirigenziale generale per il Ministro; conferimento di incarichi di competenza del capo del Dipartimento; affari generali; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza nel trattamento dei dati personali e informatici; coordinamento delle valutazioni degli atti parlamentari; segreteria del capo del Dipartimento; Ufficio II - Funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento; controllo di gestione; verifica annuale delle attivita'; Ufficio III - Relazioni con gli organi dell'Unione europea ed altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento; politiche e strategie sanitarie di competenza del Dipartimento; coordinamento delle commissioni e i gruppi di lavoro e di studio operanti nel Dipartimento; coordinamento delle iniziative di comunicazione e divulgazione delle attivita' delle direzioni generali; coordinamento e sviluppo dei progetti di telemedicina. 2. Sono, inoltre, determinate nel numero di tre le funzioni di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.