IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente la razionalizzazione e la
organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000,
n.  435,  con  cui  e'  stato emanato il regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della sanita', e, in particolare, l'art.
4,  penultimo comma, che demanda la definizione degli uffici centrali
e   periferici  di  livello  dirigenziale  non  generale  al  decreto
ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e successive modifiche ed integrazioni, che affida a
decreti  ministeriali  di natura non regolamentare la definizione dei
compiti   delle   unita'   dirigenziali   nell'ambito   degli  uffici
dirigenziali generali;
  Visto  il  proprio  decreto 23 febbraio 2001, registrato alla Corte
dei  conti  il  2 aprile  2001,  registro n. 1, foglio n. 270, con il
quale,   in   attesa  della  formalizzazione  del  provvedimento  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
di  individuazione  dei  centri  di  responsabilita' amministrativa e
delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio  in  conformita'  con il
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si
e'  provveduto  a  disciplinare,  in  coerenza  con  il nuovo assetto
organizzativo  del Ministero della sanita', la gestione delle risorse
finanziarie  assegnate  sulla base della tabella 16 di cui alla legge
23 dicembre  2000,  n.  389,  e  si  e' altresi' proceduto, in attesa
dell'emanazione  del definitivo provvedimento di individuazione degli
uffici  dirigenziali non generali, all'assegnazione provvisoria degli
uffici  di  cui  al  decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, e
relative risorse, agli uffici di livello dirigenziale generale di cui
al citato regolamento n. 435 del 2000;
  Vista  la  decisione  2000/714/CE della Commissione delle Comunita'
europee del 7 novembre 2000, che ha modificato la decisione 97/778/CE
e aggiornato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti
ai fini dei controlli veterinari;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 giugno  1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998,
registro  n. 3 Presidenza, foglio n. 157, e successive modifiche, con
il  quale  sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  n.  29 del 1993, le dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali,  di  quelle  funzionali e dei profili professionali del
personale  del Ministero dalla sanita', gia' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1996;
  Considerato  che  con  il  menzionato  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 16 giugno 1998, sono stati previsti presso il
Ministero   dalla   sanita'  220  posti  di  qualifiche  dirigenziali
destinatarie   degli   incarichi  di  cui  all'art.  19  del  decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Acquisite  le  proposte del capo del Dipartimento per l'ordinamento
sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero e del capo del
Dipartimento  della tutela della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria  e  dei rapporti internazionali, formulate d'intesa con i
dirigenti  preposti  agli  uffici di livello dirigenziale generale di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.
435,  nonche'  la  proposta  del  direttore del servizio di controllo
interno;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
nei  giorni 8 e 15 maggio 2001, e ritenuto di condividere le proposte
formulate  dalle  stesse  non  risultate in contrasto con le esigenze
funzionali  dell'Amministrazione  ne'  con  le  vigenti  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, di questo Ministero;
  Dato atto che le organizzazioni sindacali consultate hanno espresso
parere  favorevole  in  merito  allo  schema di provvedimento, con le
eccezioni   dell'Unione   sindacati  professionisti  pubblico-privato
impiego  e  della  Federazione  ASSOMEDSIVEMP - Federazione sindacale
medici  e  veterinari  del  Ministero  della  sanita', le quali hanno
proposto  l'individuazione,  con  il  presente atto, della prevalente
connotazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale non generale e
degli  incarichi  conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo
sanitario di questo Ministero;
  Considerato  che  con  il  decreto di cui all'art. 17, comma 4-bis,
lettera  e),  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modifiche  ed integrazioni, possono essere individuati esclusivamente
gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e  le funzioni
ispettive,   di   consulenza,   studio   e  ricerca  attribuibili  ad
appartenenti al ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato;
  Rilevato  che  il  personale  di questa Ministero appartenente alla
qualifica  di  dirigente  di primo livello del ruolo sanitario non e'
inquadrato nel suddetto ruolo unico;
  Ritenuto, conseguentemente, che con il presente decreto non possono
essere  individuati  gli  incarichi conferibili ai dirigenti di primo
livello del ruolo sanitario di questo Ministero;
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  con  separato  provvedimento,
all'individuazione  degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo
livello del ruolo sanitario del medesimo Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Uffici alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
  1.  Gli  uffici  di  livello dirigenziale non generale alle dirette
dipendenze   del   capo  del  Dipartimento,  che  svolgono  attivita'
funzionali all'esercizio delle competenze dello stesso, sono:
    Ufficio  I - attuazione degli indirizzi del Ministro; allocazione
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  per
l'attuazione  dei  programmi;  atti  per l'utilizzazione ottimale del
personale del Dipartimento; coordinamento delle proposte e dei pareri
formulati  dagli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  per il
Ministro;  conferimento  di  incarichi  di  competenza  del  capo del
Dipartimento;   affari  generali;  bilancio;  sicurezza  sul  lavoro;
sicurezza   nel   trattamento   dei  dati  personali  e  informatici;
coordinamento  delle  valutazioni degli atti parlamentari; segreteria
del capo del Dipartimento;
    Ufficio  II - Funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e
vigilanza nei confronti degli uffici di livello dirigenziale generale
del  Dipartimento;  controllo  di  gestione;  verifica  annuale delle
attivita';
    Ufficio  III  -  Relazioni  con gli organi dell'Unione europea ed
altri  organismi  internazionali  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento;  politiche  e  strategie  sanitarie  di  competenza del
Dipartimento;  coordinamento delle commissioni e i gruppi di lavoro e
di  studio  operanti nel Dipartimento; coordinamento delle iniziative
di  comunicazione  e  divulgazione  delle  attivita'  delle direzioni
generali; coordinamento e sviluppo dei progetti di telemedicina.
  2.  Sono,  inoltre,  determinate  nel  numero di tre le funzioni di
consulenza,  studio  e  ricerca  alle dirette dipendenze del capo del
Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.