L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 19 luglio 2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista  la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del
26 aprile  2000,  recante:  "Unbundled  Access  to  the  local  loop:
enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic
communication  services including broadband multimedia and high speed
internet";
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del
25 maggio  2000,  recante:  "Commission  Recommendation  on Unbundled
Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full
range  of  electronic  communications  services  including  broadband
multimedia and high-speed internet";
  Visto  il  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2887/2000/EC  del  5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante:   "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,  recante:
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997;
  Visto    il   decreto   ministeriale   23 aprile   1998,   recante:
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1997,  n. 197, recante:
"Regolamento  di  servizio  concernente  le  norme e le condizioni di
abbonamento   al  servizio  telefonico",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;
  Vista  la  delibera  n.  1/CIR/98  -  "Valutazione  e  richiesta di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  del  24 luglio  1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
289 dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la  delibera  n. 197/99 - "Determinazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la  delibera  n.  467/00/CONS  - "Disposizioni in materia di
autorizzazioni  generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 2000;
  Vista  la delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione
dei  servizi  di  accesso  disaggregato  a  livello  di rete locale e
disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi
innovativi",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2000;
  Vista  la  delibera  n.  4/00/CIR  -  "Disposizioni sulle modalita'
relative  alla  prestazione  di  Carrier  Preselection  (CPS)  e  sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  5/00/CIR  -  "Monitoraggio del processo di
implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection";
  Vista  la  delibera  n.  7/00/CIR  -  "Disposizioni sulle modalita'
relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
  Vista   l'offerta   di   riferimento   per  i  servizi  di  accesso
disaggregato  trasmessa  all'Autorita',  ai  sensi  dell'art. 9 della
menzionata  delibera  n.  2/00/CIR,  da  Telecom  Italia con nota del
12 maggio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  13/00/CIR  -  "Valutazione dell'offerta di
riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e
procedurali  dei  servizi  di  accesso disaggregato a livello di rete
locale   e   procedure   per   le  attivita'  di  predisposizione  ed
attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
  Vista la delibera n. 3/01/CIR - "Integrazione dell'art. 5, comma 1,
della  delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari
di   autorizzazione  generale  l'accesso  all'offerta  wholesale  del
servizio  di  canale  virtuale permanente", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001;
  Vista  la  delibera  n.  7/01/CIR  -  "Differimento dei termini per
l'avvio   della   seconda   fase   del  processo  di  implementazione
dell'accesso   disaggregato   alla  rete  locale",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001;
  Vista   la   delibera   n.   8/01/CIR   -   "Disposizioni  relative
all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: revisione delle
capacita'   di  evasione  e  della  distribuzione  delle  richieste",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
  Sentiti  gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del
6  e  10 aprile,  e  4 giugno  2001 e tenuto conto delle osservazioni
formulate e dei documenti presentati dagli stessi;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
             1. Il quadro regolamentare di riferimento.
  La  delibera  n.  2/00/CIR  definisce,  in  linea  con la normativa
comunitaria   in   tema   di  accesso  ed  interconnessione  e,  piu'
specificamente,  con  i  principi  sanciti nelle direttive 97/33/CE e
98/10/CE,  le  linee  guida  per  la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale.
  In  particolare,  l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera
pone  in  capo  a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato
alla  Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei
mercati  della  telefonia  fissa, dell'interconnessione e delle linee
affittate,   l'obbligo   di   presentare  un'offerta  di  riferimento
contenente   una   proposta  di  condizioni  tecniche  ed  economiche
d'offerta  per  i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4
della  stessa  delibera,  nonche' il relativo manuale di procedura ed
una proposta di Service Level Agreement.
  La  medesima  delibera  prevede una definizione dinamica del quadro
regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in
primo luogo, l'art. 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la
revisione  delle  disposizioni  in  essa  stessa contenute, alla luce
dell'evoluzione  concorrenziale  e  degli  sviluppi  tecnologici  nel
mercato  dell'accesso.  Inoltre,  ai fini di un efficace e tempestivo
avvio   dei  processi  di  implementazione  dei  servizi  di  accesso
disaggregato,  l'art.  9,  comma  6,  dispone  la costituzione di una
struttura   interna   all'Autorita',   appositamente   dedicata  alle
attivita' di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi
di   accesso   disaggregato,   nonche'   di  supporto  alle  fasi  di
negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operativita' dei servizi.
  Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorita' ha dato
seguito  alle  richiamate  disposizioni,  istituendo  l'Unita' per il
monitoraggio  del  processo  d'implementazione dei servizi di accesso
disaggregato, preselezione e portabilita' del numero.
  Con   specifico  riferimento  all'accesso  disaggregato  alla  rete
locale,  l'Unita'  ha,  tra  l'altro,  compiti  di monitoraggio delle
attivita'   di   sperimentazione,   di   negoziazione   e  dell'avvio
dell'operativita'  dei servizi, nonche' di segnalazione all'Autorita'
circa  eventuali  esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro
regolamentare.
  La  delibera  n.  13/00/CIR  del  6 dicembre  2000 ha provveduto ad
integrare  le  linee  guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha
introdotto una specifica procedura per la gestione delle attivita' di
predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.
  In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo
all'accesso  disaggregato  alla  rete  locale;  il  Regolamento fissa
disposizioni,  direttamente  applicabili  negli Stati membri, circa i
contenuti  minimi  dell'offerta  di riferimento di servizi di accesso
disaggregato.  Il  predetto  Regolamento fissa, inoltre, disposizioni
puntuali  in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di
ordinazione  e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle
condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore
notificato   ed  ai  sistemi  informativi  e  alle  banche  dati  per
l'ordinazione  preventiva,  ai tempi di fornitura dei servizi e delle
altre risorse, alle clausole contrattuali standard.
  Il  Regolamento  assegna,  inoltre,  alle  Autorita'  nazionali  di
regolamentazione  compiti  di vigilanza e intervento, con l'obiettivo
di  assicurare  condizioni di non discriminazione, concorrenza leale,
efficienza  economica  e  massimo  vantaggio  per  la clientela nella
fornitura dei servizi di accesso disaggregato.
2. Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare.
  In  coerenza  con  il  vigente quadro regolamentare, l'Autorita' ha
svolto  un'attivita'  istruttoria finalizzata all'analisi delle prime
fasi  di  operativita' del processo di implementazione dei servizi di
accesso disaggregato a livello di rete locale.
  L'analisi    ha    riguardato    preliminarmente   la   valutazione
dell'efficacia  delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom
Italia;  cio',  sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali
procedure  con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR
e  n.  13/00/CIR  e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi,
ovvero  integrazioni  a dette linee guida, sulla base dell'esperienza
maturata  e  delle  evidenze emerse nell'ambito delle prime attivita'
applicative.
  In  tema  di  procedure,  nell'ambito  delle attivita' istruttorie,
Telecom  Italia  ha  riconosciuto la legittimita' e la praticabilita'
operativa   di  alcune  richieste  di  miglioramento  proposte  dagli
operatori,   impegnandosi   ad   apportare  i  conseguenti  necessari
correttivi;  in  particolare,  gli  impegni  di  Telecom Italia hanno
riguardato  gli  aspetti  relativi  alla  definizione  di  una  nuova
piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai
requisiti   della  delibera  n.  13/00/CIR;  al  miglioramento  delle
modalita' di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni
dettagliate  ed  aggiornate  in  merito alle varie causali di rifiuto
degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di
accesso  disaggregato  e di portabilita' del numero; alla definizione
di  procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema
di gestione, ma non ancora lavorati.
  In  relazione  ad  ulteriori aspetti critici di natura procedurale,
gli  esiti  della  sperimentazione e della prima fase di operativita'
dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno
peraltro   messo   in   luce   la   necessita'  di  apportare  alcuni
miglioramenti  al  processo  di  gestione  delle richieste di siti di
co-locazione  e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli
aspetti  procedurali  rivestono,  infatti,  un ruolo fondamentale per
assicurare  una  corretta  ed  efficace  implementazione dell'accesso
disaggregato a livello di rete locale.
  Nell'ambito  dell'istruttoria e' stato, altresi', preso in esame il
contratto   standard  proposto  da  Telecom  Italia  agli  operatori.
L'analisi  ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente
coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il
vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.
  Oltre   alla   verifica  dell'adeguatezza  delle  procedure  e  del
contratto   standard,   un'attenta   analisi   delle  prime  fasi  di
implementazione   si   e'   resa   necessaria  al  fine  di  valutare
l'opportunita'  di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti
ad  assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di
accesso  disaggregato  e  a  garantirne  le  migliori  condizioni  di
utilizzo da parte degli operatori.
  Sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  sopra sintetizzate, il
presente  provvedimento  dispone  una integrazione del vigente quadro
regolamentare in ordine a due profili:
    a) integrazione   alle   linee  guida  procedurali  recate  dalle
delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;
    b) disciplina  di  tematiche  di  natura regolamentare emerse nel
corso delle prime attivita' applicative delle predette delibere.
  L'Autorita',   alla   luce  delle  risultanze  istruttorie  ed,  in
particolare,  degli  esiti  della  fase di avvio della negoziazione e
delle conseguenti attivita' di implementazione dei servizi di accesso
disaggregato,  ritiene inoltre opportuno che le attivita' dell'Unita'
per il monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.
                     3. Linee guida procedurali.
  L'Autorita'   ritiene   fondamentale  un  intervento  sui  seguenti
aspetti:
    a) attivazione  del  servizio di portabilita' del numero nel caso
di  numerazioni  secondarie  di  accessi  ISDN: allo stato attuale il
servizio   di  multinumero  fornito  da  Telecom  Italia  nell'ambito
dell'offerta  di  servizi  ISDN  viene  trattato  alla  stregua di un
servizio   supplementare   ed,   in  quanto  tale,  viene  a  cessare
automaticamente  con la richiesta di accesso disaggregato da parte di
un operatore, in relazione allo specifico cliente gia' titolare di un
contratto  ISDN.  L'Autorita'  ritiene  che la mancata attivazione di
numerazioni  secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti
in  capo  a  Telecom Italia, di fornitura della completa portabilita'
dei   numeri   e  di  sincronizzazione  delle  richieste  di  accesso
disaggregato  e  portabilita' del numero relative al singolo cliente.
D'altro  canto,  non  costituisce  ostacolo  alla  portabilita' delle
numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia
come   servizio  supplementare  al  servizio  ISDN;  l'oggetto  della
richiesta   da  parte  dell'operatore  e  del  cliente  e',  infatti,
esclusivamente  riferito  alla prestazione di Number Portability, non
gia'  al  servizio  supplementare  di  accesso multinumero di Telecom
Italia.
  Sotto   il   profilo   delle   procedure,   si  ritiene,  altresi',
indispensabile  che  le  richieste  di  portabilita' dei numeri siano
gestite  mediante  procedure  automatiche; una eventuale elaborazione
manuale  di  tali  richieste  rischia,  infatti,  di compromettere il
rispetto   delle   previste  esigenze  di  sincronizzazione  e  delle
tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale;
    b) attivazione   e  disattivazione  indipendenti  di  servizi  di
accesso  disaggregato  e  Number  Portability: allo stato attuale, un
ordine  di  cessazione  del servizio di Number Portability provoca la
contestuale    cessazione    dell'eventuale   servizio   di   accesso
disaggregato  che  fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta
portabilita'.  L'Autorita' rileva che la fornitura dei due servizi in
questione,  ancorche' sincronizzata (per evidenti ragioni di utilita'
del  cliente  finale),  debba  comunque preservare la piena autonomia
degli   stessi   e   debba,  quindi,  garantire  anche  modalita'  di
attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui
essa risulti nell'interesse del cliente finale;
    c) sincronizzazione  fra  piu'  ordinativi relativi ad uno stesso
cliente:  allo stato la possibilita' di sincronizzare la richiesta di
piu'  ordinativi  di  lavoro relativi allo stesso cliente non risulta
implementata.  Una  lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo
stesso  giorno  consentirebbe,  fatti  salvi  i  casi  di  specifiche
anomalie,   la   sincronizzazione   a  livello  giornaliero  di  piu'
ordinativi  della  stessa  tipologia  relativi ad uno stesso cliente.
L'Autorita'   ritiene,  peraltro,  che  tale  soluzione  non  risulti
pienamente  efficace  ai fini della sincronizzazione degli ordinativi
riferiti  ad  un unico cliente, in quanto non basata su un sistema di
collegamento  automatico  tra  detti  ordinativi e ritiene, pertanto,
opportuna  la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un
modulo  e  di un conseguente flusso procedurale unico relativo a piu'
ordinativi di uno stesso cliente;
    d) cambio  di  destinazione  d'uso  di un doppino: ad oggi non e'
prevista  alcuna  procedura per consentire, con un singolo ordine, la
modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS
a  ADSL  e  viceversa);  si  rende, quindi, necessario l'invio di due
richieste  separate,  una  di  cessazione relativa ad una determinata
destinazione  d'uso,  l'altra di attivazione di un'altra destinazione
d'uso.  L'Autorita'  ritiene  che  tale  limitazione  comporti  costi
aggiuntivi  ed  ingiustificati  per  l'operatore,  nonche'  rischi di
interruzioni del servizio per il cliente finale.
  In   termini   generali,   e'   emerso,  nel  corso  dell'attivita'
istruttoria,  l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi
all'operativita'  delle  procedure  di  gestione  automatizzata degli
ordinativi  relativi  ai  servizi  di  accesso  disaggregato, Carrier
Preselection   e  Number  Portability  (ivi  comprese  le  specifiche
funzionali   per  la  piattaforma  di  gestione  degli  ordinativi  e
l'interfaccia  tra  operatori  e  Telecom  Italia), nell'ambito di un
tavolo  tecnico  appositamente  costituito;  tale  attivita' dovrebbe
consentire  una  definizione  congiunta  delle  modalita' di corretta
implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorita'.
  In particolare, l'utilita' di una trattazione congiunta dei servizi
in  parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti
servizi  per  quanto  riguarda  le  relazioni  comunicazionali  fra i
soggetti   coinvolti.  La  definizione  di  un'unica  piattaforma  di
gestione   degli   ordinativi  costituirebbe  un  utile  elemento  di
razionalizzazione   e   di   guadagno  di  efficienza  e,  ad  avviso
dell'Autorita',  merita  di  essere perseguita. L'Autorita' condivide
pertanto  la  proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda
coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire,
in  tempi  brevi,  le  funzionalita'  della  piattaforma unificata di
gestione   degli   ordinativi   di   accesso   disaggregato,  Carrier
Preselection  e  Number  Portability,  in coerenza con le linee guida
contenute nel presente provvedimento.
  L'implementazione  delle  specifiche funzionali definite a cura del
tavolo tecnico potra' essere effettuata mediante releases successive,
secondo tempistiche di disponibilita' definite nell'ambito del tavolo
tecnico  stesso.  Ciascun  operatore  provvedera'  ad implementare le
funzionalita' della piattaforma di rispettiva competenza.
                      4. Aspetti regolamentari.
  Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso
disaggregato   hanno   messo  in  luce  l'opportunita'  di  apportare
correttivi  e  integrazioni  al  quadro  regolamentare  definito  dai
precedenti provvedimenti.
  Come  gia'  evidenziato,  l'esigenza  di  un  costante e tempestivo
aggiornamento    del    contesto    regolamentare    di   riferimento
all'evoluzione   delle   condizioni   del   mercato  costituisce  una
caratteristica  della disciplina dell'accesso disaggregato ed e', tra
l'altro,  gia' stata formalmente preventivata da parte dell'Autorita'
nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.
  In  particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati
aspetti:
    a) capacita'  di  evasione  degli ordini di accesso disaggregato:
nell'ambito   dell'attivita'   istruttoria,   gli   operatori   hanno
manifestato  la  necessita'  di  poter  conoscere  preventivamente il
numero  minimo  di  ordinativi  giornalieri  di  accesso disaggregato
attivabili  da  parte  di Telecom Italia, nonche' il numero minimo di
ordinativi di prestazioni di Number Portability associate.
  La questione e' analoga a quella gia' affrontata in occasione della
introduzione  delle  prestazioni  di  Carrier  Preselection  e Number
Portability;  l'obiettivo  e'  quello di consentire, da un lato, agli
operatori  una  adeguata  pianificazione  delle  rispettive attivita'
commerciali,   dall'altro,   di   imporre   a   Telecom   Italia   la
organizzazione  di attivita' e processi in grado di evadere un numero
di  ordinativi  effettivamente congruo per la diffusione del servizio
in questione.
  Nel  caso  di  richiesta  di  servizi  di  accesso disaggregato, la
questione  appare, peraltro, tanto piu' delicata, in quanto eventuali
limitazioni  della capacita' di evasione degli ordinativi da parte di
Telecom  Italia  sono particolarmente penalizzanti per gli operatori,
in  considerazione  degli  ingentissimi investimenti iniziali e costi
ricorrenti  sostenuti  dagli  operatori  stessi  per  il  servizio di
co-locazione.
  Il vigente quadro regolamentare prevede gia' alcune linee guida, di
particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.
  Si  richiama  in  particolare  l'art. 1, comma 1, della delibera n.
7/00/CIR,  che  prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare
la  capacita'  di  evasione  degli  ordinativi  della  prestazione di
Service  Provider  Portability  (SPP),  sulla base delle esigenze del
mercato,   nonche'  di  comunicare  all'Autorita'  il  numero  minimo
giornaliero  di  evasione  degli  ordini  (numero  minimo  fissato da
Telecom   Italia,  in  adempimento  a  tale  disposizione,  in  1.100
ordinativi per giorno lavorativo).
  Il  successivo  art. 1, comma 3, della citata delibera n. 7/00/CIR,
riserva  all'Autorita' la possibilita' di riconsiderare la congruita'
della  capacita'  di  evasione  dichiarata  dagli operatori alla luce
dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.
  In  relazione  alle  richieste  di servizi di accesso disaggregato,
l'Autorita'   ha,  in  primo  luogo,  considerato  l'ipotesi  che  la
previsione  di  un obbligo di adeguamento della capacita' di evasione
degli  ordinativi  da  parte  di  Telecom  Italia  alle  esigenze del
mercato,  supportato  da  puntuali  e  stringenti obblighi di Service
Level  Agreement  e  da adeguate penali (secondo quanto gia' definito
nell'ambito  della  delibera  n.  13/00/CIR),  potesse  efficacemente
ovviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e
potesse  costituire  un  incentivo  strutturale all'adeguamento delle
capacita'  di  lavorazione  di Telecom Italia alle effettive esigenze
del  mercato.  Occorre,  tuttavia,  tenere presente che il meccanismo
delle  penali (ancorche' opportunamente definite al fine di ristorare
l'operatore   per   il   danno   subito   dalla  mancata  attivazione
dell'ordinativo  relativo  ad  un  singolo  cliente) risulta di fatto
inefficace  soprattutto  nella  fase  di  prima  implementazione  dei
servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori
si  accreditano  come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti
della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su
un  numero  certo  di  ordinativi attivabili per poter pianificare le
proprie attivita'.
  Sulla  base  di  tali  considerazioni  e  dando  anche seguito alle
esplicite  richieste degli operatori di definire un livello minimo di
capacita'  di  evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di
eventuale  Number  Portability),  l'Autorita'  ha proceduto quindi ad
effettuare   un'analisi  basata  su  una  valutazione  della  domanda
potenziale  dei  servizi  di  accesso  disaggregato  nella prima fase
d'implementazione.
  I  siti  selezionati  nell'ambito  della prima e seconda fase della
procedura  di assegnazione degli spazi di colocazione, ai sensi della
delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14
milioni  di  linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee
attive  fornite  da  Telecom  Italia.  Se  si  considera come mercato
potenziale  per  i  nuovi  operatori almeno il 15% di tale utenza, si
arriva  ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo
anno,   equivalente   a   circa  10.000  ordinativi  giornalieri  per
duecentoventi giorni lavorativi.
  A  valori  sostanzialmente  analoghi  si  perviene,  per altra via,
effettuando  delle  stime conservative sulla base della capacita' dei
moduli  richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle
due fasi della procedura sopra richiamata.
  Appare  in  ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva
verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da
parte    degli    operatori   nell'ambito   della   fase   di   avvio
dell'implementazione  dei servizi di accesso disaggregato, al fine di
provvedere  eventualmente  ad  una  rimodulazione  della capacita' di
evasione  da  parte  di  Telecom  Italia dei predetti ordinativi alle
effettive esigenze del mercato.
  Sempre  sul  tema  del  numero minimo di ordinativi giornalieri, un
aspetto   parimenti  rilevante  e'  costituito  dalla  necessita'  di
definire  una  differenziazione  del  trattamento degli ordinativi di
Number  Portability, a seconda che la richiesta di detto servizio sia
associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.
  Al  riguardo,  si  rileva in primo luogo che la richiesta di Number
Portability  deve  necessariamente  seguire  le  medesime procedure e
modalita'  di  fornitura  dell'accesso disaggregato cui e' associata,
sia   in   termini  di  flussi  procedurali  per  la  gestione  degli
ordinativi,  sia  per  quanto  concerne  il  Service  Level Agreement
relativo.
  Appare,  inoltre,  indispensabile che il valore minimo di capacita'
di  evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; e',
infatti,  evidente  che il numero di 1.100 ordinativi, se puo' essere
considerato  adeguato  con riferimento alle richieste di portabilita'
del  numero  non  associate all'accesso disaggregato alla rete locale
(anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture
di  accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto
di   piena   operativita'  dell'accesso  disaggregato.  Pertanto,  in
relazione  alle richieste di Number Portability associate a richieste
di  servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacita' di
evasione   definito  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato  deve
intendersi   come  riferito  anche  alla  capacita'  di  evasione  di
richieste di Number Portability ad essi associate;
    b) informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di
spazi   di  co-locazione  nei  singoli  siti:  l'esperienza  maturata
nell'ambito  della  prima  fase  del  processo  di implementazione ha
segnalato  l'esigenza  di  una  puntuale e periodica informativa agli
operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli
spazi di co-locazione.
  E'  evidente,  infatti,  che,  fermo  restando il tempo massimo dei
novanta   giorni   previsto   dalla  delibera  n.  13/00/CIR  per  la
predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse
a  conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonche'
eventuali   ritardi,  ai  fini  della  pianificazione  delle  proprie
attivita'.   E',   pertanto,  opportuna  l'integrazione  dell'attuale
disciplina  con la previsione di specifici obblighi di informativa su
tale  aspetto.  Nel corso delle attivita' istruttorie, Telecom Italia
si  e'  dichiarata  disponibile  a  produrre  un  report  mensile  di
dettaglio  ed  ha  concretamente  fornito  indicazioni in merito allo
stato  di  avanzamento  dei lavori in relazione ai siti oggetto della
prima  fase.  Le  informazioni  contenute  in  tale  report  non sono
risultate  peraltro sufficientemente dettagliate; esse non includono,
ad  esempio,  l'effettiva  data  di inizio lavori, ne' indicazioni in
merito alla prevista data di conclusione degli stessi.
  L'Autorita'   ritiene,   inoltre,   che   debbano   essere  fornite
indicazioni  in  merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di
permessi,  concessioni edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con
la  relativa  indicazione  della  data  di inoltro della richiesta da
parte di Telecom Italia alle amministrazioni competenti;
    c) disciplina   dell'offerta  wholesale  di  servizi  di  accesso
disaggregato:   nell'ambito   delle   analisi   dell'Unita'   per  il
monitoraggio,  anche  sulla  scorta  delle  segnalazioni pervenute da
parte  di  alcuni  operatori,  sono stati presi in considerazione gli
aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilita'
per  gli  operatori  di formulare offerte, in modalita' wholesale dei
servizi  di  accesso  disaggregato  acquistati  da Telecom Italia, ad
altri  operatori  licenziatari,  ovvero ad operatori autorizzati alla
fornitura di servizi x-DSL.
  L'analisi  ha  preso  in  considerazione diverse ipotesi di offerta
wholesale in particolare:
    a) offerta  di  servizi  ad  operatori  licenziatari  i quali non
abbiano  in  essere  un contratto per l'accesso ai servizi di accesso
disaggregato di Telecom Italia;
    b) offerta  di  servizi  ad  operatori  licenziatari i quali, pur
avendo  un  contratto  per l'accesso disaggregato con Telecom Italia,
non  abbiano  (per  mancanza  di spazi, ovvero per autonoma decisione
imprenditoriale) disponibilita' di spazi in co-locazione presso uno o
piu' determinati siti;
    c) offerta  di  servizi  ad  operatori titolari di autorizzazione
generale  per  la  fornitura  di  servizi  di  trasmissione dati e di
servizi di tipo Internet.
  In  tutti  e  tre  i  casi sopra descritti, la fattispecie presa in
esame  contempla  la  fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da
parte   dell'operatore   titolare   di   un   contratto   di  accesso
disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente
finale;   in   altri  termini,  l'accesso  al  cliente  finale  viene
realizzato  integralmente  mediante infrastrutture dell'operatore che
fornisce  il  servizio  intermedio  (in  quanto  proprietarie, ovvero
acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).
  Non   sono   invece   state  prese  in  considerazione,  in  quanto
concettualmente  eterogenee  (sotto  diversi  profili:  della  natura
contrattuale,  delle  soluzioni  tecniche e degli impatti di mercato)
soluzioni  di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di
accesso  disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o
di  co-locazione),  tali  da  realizzare un accesso al cliente finale
realizzato tramite risorse impiantistiche di piu' operatori.
  Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si
ravvisano,  a  livello  nazionale e comunitario, particolari ostacoli
alla  introduzione  di una specifica fattispecie di offerta wholesale
di servizi di accesso disaggregato.
  Tale   fattispecie,  ancorche'  non  espressamente  definita  dalla
delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti
e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.
  L'assenza  di  una  puntuale  disciplina  dell'ipotesi  di  offerta
wholesale nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i
rapporti  contrattuali  descritti  nelle  linee  guida  procedurali e
contrattuali   siano   esclusivamente   basati   su   due   operatori
(l'operatore   e   Telecom   Italia),  nell'assunto  che  l'operatore
richiedente  il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia
il  medesimo  che  sottoscrive  il  contratto  con il cliente finale.
L'introduzione   di  un  terzo  operatore  nella  catena  commerciale
implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.
  Cio' premesso in termini di praticabilita' regolamentare, l'analisi
ha  messo  in  luce numerosi elementi a favore di una introduzione di
forme di offerta wholesale dei servizi di accesso disaggregato.
  In  primo  luogo,  essa  mette  a  disposizione degli operatori una
interessante   alternativa   per   la   realizzazione   di  soluzioni
concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; e'
infatti  evidente  che  i  forti  investimenti iniziali necessari per
accedere  all'offerta  di  servizi  di  accesso  disaggregato possono
indurre  alcuni  operatori a desistere dal prendere in considerazione
un   loro   impegno   nel   mercato   dell'accesso,   soprattutto  in
considerazione  della  forte  incertezza dei tempi di rientro di tali
investimenti.
  La  possibilita'  di  ottenere  servizi  di  accesso alla clientela
finale  da  un  altro  operatore  a condizioni wholesale, senza dover
affrontare  gli  elevati investimenti iniziali, puo' quindi risultare
utile a tali operatori.
  D'altro  canto,  appare  utile  consentire agli operatori che hanno
invece  deciso  di  acquistare  servizi  di  accesso  disaggregato da
Telecom  Italia  e,  quindi,  di  affrontare gli ingenti investimenti
iniziali  (per  poi  procedere,  in  prospettiva,  ad una progressiva
capillarizzazione  delle  proprie infrastrutture), di poter rivendere
le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare cosi' tali
investimenti.
  L'introduzione  di soluzioni wholesale, d'altra parte, sembra utile
a  produrre  benefici  piu' generali e di sistema, non esclusivamente
riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire
obiettivi   di   massimizzazione   dell'utilizzo   degli   spazi   di
co-locazione,   di  ampliamento  del  numero,  della  gamma  e  della
capillarita'  territoriale  delle  offerte  alternative,  nonche'  di
ottimizzazione   degli   investimenti   e  riduzione  delle  barriere
all'entrata nel mercato dell'accesso.
  L'attivita'   istruttoria   ha   preso   anche   in  considerazione
l'esperienza  maturata  nei  principali  Paesi europei che hanno gia'
avviato  l'implementazione  di  soluzioni di accesso disaggregato. In
questo senso, l'Autorita' ha riscontrato che, nella maggior parte dei
casi,  la  fattispecie  dell'offerta  wholesale e' contemplata e che,
anzi,  per  alcuni  operatori,  essa  e' considerata una soluzione di
business   particolarmente  attraente.  Un  forte  interesse  per  la
possibilita'  di  fornire  o  acquistare  servizi  wholesale e' stato
registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.
  Sotto  un  profilo  contrattuale-gestionale,  l'introduzione  della
possibilita'  di  un'offerta  wholesale pone l'esigenza di definire i
rapporti  tra  gli  operatori coinvolti nel processo di fornitura dei
servizi  all'utente  finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del
contratto  con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di
accesso  disaggregato  con  Telecom Italia e che fornisce il servizio
intermedio.  Ad  esempio,  nel caso specifico di presentazione di una
richiesta  congiunta  di  accesso  disaggregato e Number Portability,
l'operatore  che  richiede  l'accesso  disaggregato  dovra' indicare,
nell'ordinativo  inviato  a  Telecom Italia, come operatore Recipient
l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a
sua  volta,  dovra'  essere  titolare  di  un  contratto,  di  Number
Portability con Telecom Italia).
  Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attivita'
istruttoria,  riguarda  il  novero  dei soggetti titolati ad accedere
all'offerta  wholesale.  Destinatari naturali di tale offerta sono da
considerare  gli  operatori  titolari  di  licenza  individuale; tali
operatori,  designati  come  destinatari  dell'offerta dei servizi di
accesso disaggregato ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR,
debbono,  infatti,  essere  messi  in  condizione di poter optare per
l'acquisto wholesale di detti servizi.
  Occorre,  d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei
servizi  di  accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi
finali, e' piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi
di  telefonia  vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga
banda,  tramite  l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle
tecnologie della famiglia x-DSL.
  Al  riguardo,  e' il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad
applicazioni x-DSL e', ad oggi, il profilo applicativo prevalente per
i   servizi  di  accesso  disaggregato;  cio'  emerge,  non  soltanto
dall'analisi  dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di
valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base
alle  posizioni  espresse da parte delle istituzioni e dei regolatori
internazionali,  che  individuano  nella  promozione  dei  servizi di
accesso   disaggregato   un  volano  per  la  diffusione  di  servizi
innovativi a larga banda.
  In  tal  senso,  si  esprime chiaramente il Regolamento dell'Unione
europea  del dicembre  2000; l'Autorita' stessa, d'altro canto, si e'
gia'  attivata  in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo
agli   Internet   Service   Providers  la  possibilita'  di  accedere
all'offerta  wholesale  del servizio di canale virtuale permanente di
Telecom Italia.
  Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta wholesale di
servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari
di  autorizzazione  alla  fornitura  di servizi di tipo Internet, nei
limiti d'utilizzo delle relative funzionalita' derivanti dal relativo
titolo autorizzatorio;
    d) cessione  del  contratto di co-locazione: la fase di avvio del
processo  d'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato ha
evidenziato  alcuni  elementi  di rigidita' rispetto alle esigenze di
massima  flessibilita'  procedurale connesse all'avvio di un segmento
di  mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture
d'accesso.    In    particolare,   come   sopra   ricordato,   appare
indispensabile  che  gli  operatori  abbiano la massima flessibilita'
nella valutazione delle rispettive prospettive di business.
  E'  parimenti  utile  evitare,  non solo nell'interesse dei singoli
operatori,   bensi'   dell'intero  mercato  dei  servizi  di  accesso
disaggregato,  che  alcune  risorse  scarse  rimangano  inutilizzate,
invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo,
a  beneficio  degli  operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in
ultima analisi, della clientela finale.
  In  tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione
da  parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un
altro  operatore;  tale  soluzione appare particolarmente proficua in
tutti  i  casi  in  cui un operatore, dopo aver richiesto determinati
spazi  di  co-locazione  da Telecom Italia, decida successivamente di
non  utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio,
nel  caso  in  cui  il  meccanismo di assegnazione degli spazi si sia
risolto  in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero
per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.
  E',  dunque,  opportuno  che  l'operatore  abbia la possibilita' di
trasferire  ad  altro  operatore  lo  spazio  allocato,  a fronte del
subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e
passive  nei  confronti  di  Telecom  Italia  scaturenti dal predetto
contratto.
  Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare
l'utilizzo  degli  spazi  a  disposizione,  nonche'  a  rendere  piu'
efficiente  il  processo  ed a diminuire i costi di uscita per alcuni
operatori.
  Le  modalita'  operative  e  gestionali  degli accordi di cessione,
oltre  a  dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni
generali  previste dal codice civile (in particolare, all'art. 1406 e
seguenti)  per  l'istituto  della  cessione  del  contratto, debbono,
inoltre,  salvaguardare  le  esigenze  fondamentali  di  sicurezza ed
integrita'  delle  infrastrutture  di rete (nel caso di specie, della
funzionalita'  delle  centrali di Telecom Italia), nonche' assicurare
la continuita' dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia
in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del
contratto  di  co-locazione  deve  avvenire senza alcuna interruzione
nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia;
    e) procedure  per  la  verifica dei costi di co-locazione e della
disponibilita'  dei  siti:  le prime attivita' di implementazione del
servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori
di  un maggiore  dettaglio  delle  informazioni  fornite  da  Telecom
Italia,  sia  in  merito  ai  casi  di  indisponibilita'  di spazi di
co-locazione  presso  le proprie centrali, sia in merito alle offerte
commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.
  In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR gia' prevedono
alcune   indicazioni  di  carattere  generale  atte  a  fornire  agli
operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilita' effettuati
da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilita' di spazi, sia
in relazione ai preventivi economici.
  In  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  della  delibera 13/00/CIR,
dispone  che "In caso di indisponibilita' degli spazi di co-locazione
di  tipo  fisico,  di  cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo
studio  di  fattibilita' per gli spazi di co-locazione deve contenere
adeguata   e   documentata   motivazione   delle   ragioni   di  tale
indisponibilita',   nonche'   fornire   indicazioni  di  fattibilita'
relative  a  tutte  le  ulteriori  tipologie di co-locazione previste
dalla delibera 2/00/CIR.".
  Il  successivo  comma  3  prosegue "in caso di esito positivo dello
studio   di   fattibilita',   Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire
all'operatore  il preventivo economico per l'allestimento degli spazi
di  co-locazione,  corredato  di un elenco dettagliato delle opere da
eseguire.".
  Il  comma  4  prevede  che  "Telecom Italia e' tenuta a fornire, su
richiesta  dell'Autorita'  o  degli  operatori,  dettagliata evidenza
delle   procedure  adottate  per  l'aggiudicazione  degli  appalti  a
soggetti  terzi  per  l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte
pervenute dai diversi fornitori.".
  Puntuali  strumenti  di  controllo diretto da parte degli operatori
interessati  circa  le condizioni tecniche ed economiche di fornitura
degli  spazi  di  co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad
esempio,  la  facolta'  di  effettuare  sopralluoghi  nei  siti) sono
inoltre  previsti  dal  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio in materia di accesso disaggregato.
  Gli  studi  di  fattibilita' forniti da Telecom Italia, nell'ambito
della   prima  fase  del  processo  di  implementazione  dell'accesso
disaggregato  alla  rete  locale,  non  hanno fornito informazioni di
dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli
operatori  di  valutare la congruita' dei preventivi forniti; d'altro
canto,  con  riferimento  ai  siti  per  i  quali  Telecom  Italia ha
dichiarato  l'indisponibilita' di spazi di co-locazione, non e' stata
fornita,   ne'   all'Autorita',   ne'   agli  operatori,  adeguata  e
documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilita'.
  L'Autorita'  ritiene  opportuna  la  introduzione  di strumenti che
consentano   agli   operatori  di  poter  acquisire  informazioni  di
dettaglio  in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai
costi  di  co-locazione  connessi  ai  siti  ed ai relativi lavori di
allestimento.
  In  tale  ottica  si  ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca
agli  operatori  adeguata giustificazione dell'indisponibilita' di un
sito  e  metta  a  disposizione  degli  stessi  ogni  informazione ed
elemento  utile  alla  verifica  di  tale  indisponibilita' (esempio,
l'esibizione  della  planimetria del sito; informazioni relative agli
utilizzi  attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di
locazione,  in  caso  di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e
dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.
  Gli  operatori  hanno, inoltre, la facolta' di richiedere a Telecom
Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto
terzo  incaricato; ferma restando la facolta' di adire l'Autorita' ai
fini  della  risoluzione  di  eventuali  controversie  fondate  sulla
mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.
  Appare  in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facolta' di
verifica  e  richiesta  di  chiarimenti  di  dettaglio da parte degli
operatori  avvenga  in  tempi  certi  e  rapidi,  in modo tale da non
risolversi in rallentamento delle attivita' di allestimento dei siti,
con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
Linee  guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi
              di accesso disaggregato alla rete locale
  1.  Le  procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura
di  servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare
atte ad assicurare almeno:
    a) la  fornitura  di  Number  Portability anche in relazione alle
numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;
    b) la  possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione
della  prestazione  di  Number  Portability  o dei servizi di accesso
disaggregato,   ancorche'   precedentemente  richiesti  in  modalita'
congiunta e relativi al medesimo cliente;
    c) adeguati   meccanismi   per   la   sincronizzazione  fra  piu'
ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza
multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e
per le eventuali richieste di Number Portability;
    d) la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della
destinazione  d'uso  di  un  servizio  di accesso disaggregato, senza
necessita'   di  cessazione  del  servizio  di  accesso  disaggregato
esistente   e   dell'eventuale   prestazione  di  Number  Portability
associata.