IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
              del Ministero delle attivita' produttive
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
               della tutela delle condizioni di lavoro
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  Viste  le  direttive  numeri  89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE e
93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione
delle direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE,
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  dell'11 gennaio 1995, di autorizzazione provvisoria
al  rilascio  della  certificazione  CE  per  alcuni  prodotti di cui
all'allegato  IV  della  direttiva  n.  89/392/CEE,  emanato  a  nome
dell'organismo  I.C.E.P.I.  S.r.l.,  con  sede  legale  in via Emilia
Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza);
  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con
sede  legale  in  via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), in
data  8 maggio  2001,  acquisita  in atti di questo Ministero in data
9 maggio  2001,  protocollo  n. 785291, volta ad ottenere la conferma
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita' di certificazione
relative  alle  macchine  di  cui  all'allegato  IV  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario
- n. 146 del 6 settembre 1996;
  Tenuto   conto   che   la  documentazione  prodotta  dall'organismo
I.C.E.P.I.  S.r.l.,  con  sede  legale  in via Emilia Parmense, 11/A,
Pontenure  (Piacenza),  soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre 1998,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica   italiana   n.  263  del  10 novembre  1998,  e  consente
l'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   per  il  rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in
via  Emilia  Parmense,  11/A,  Pontenure (Piacenza), ha dichiarato di
essere  in  possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  I.C.E.P.I.  S.r.l.,  con sede legale in via Emilia
Parmense,  11/A,  Pontenure  (Piacenza),  e'  autorizzato ad emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per  i  seguenti  prodotti  di cui all'allegato IV della direttiva n.
89/392/CEE;
A. Macchine.
  1.  Seghe  circolari  (monolama e multilama) per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
  1.1.   Seghe   a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
  1.2.   Seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale.
  1.3.   Seghe   a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
  1.4.  Seghe  ad  utensile  mobile  nel  corso  della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
  2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  3.  Piallatrici  su  una faccia a carico e/o scarico manuale per la
lavorazione del legno.
  4.  Seghe  a  nastro,  a  tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
  5.  Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto
7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
  6.  Tenonatrici  a  mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
  7.  Fresatrici  ad  asse  verticale,  ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
  8. Seghe a catena portatili da legno.
  9.  Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli,  a  carico  e/o  scarico  manuale,  i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s.
  10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione
a carico o scarico manuale.
  11.  Formatrici  della gomma a iniezione o compressione, a carico o
scarico manuale.
  12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
    macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;
    armatura semovente idraulica;
    con  motore  a  combustione  interna  destinati  ad  equipaggiare
macchine per lavori sotterranei.
  13.  Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate
di un meccanismo di compressione.
  14.  Dispositivi  di  protezione e alberi cardanici di trasmissione
amovibili descritti al punto 3.4.7.
  15. Ponti elevatori per veicoli.
  16.  Apparecchi  per  il  sollevamento di persone con un rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
  17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
B. Componenti di sicurezza.
  1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle
persone.
  2.  Blocchi  logici  con  funzioni  di sicurezza per dispositivo di
comando che richiedono l'uso delle due mani.
  3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui
al punto A9, 10 e 11.
  4.  Strutture  di  protezione  contro  il rischio di capovolgimento
(ROPS).
  5.  Strutture  di protezione contro il rischio di cadute di oggetti
(FOPS).
  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  n.  89/392/CEE  e nelle relative modifiche e aggiornamenti
numeri 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.