IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di coesione -
              servizio centrale di segreteria del CIPE
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  389,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto  il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e prestiti, per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato  che  con  propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70
del   15 dicembre   1999,   sono  stati  estinti  anticipatamente  al
31 dicembre  1999,  i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte
Paschi  Siena  alla  regione  Toscana,  da  Mediovenezie alle regioni
Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;
  Viste   le   richieste   di   versamento  della  quindicesima  rata
semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti:
    1) Crediop - Roma per L. 2.545.772.173;
    2) San Paolo-I.M.I. - Torino per L. 755.820.830;
    3) Carige-Genova per L. 1.105.911.397;
per  mutui  concessi  rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro
oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;
  Vista  la  nota n. 000439 del 20 aprile 2001 della Cassa depositi e
prestiti  con  la  quale  si chiede il versamento degli importi delle
rate in scadenza al 30 giugno 2001, che la Cassa stessa provvedera' a
trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;
  Ritenuto,  di  dover  impegnare ed erogare la somma complessiva, di
L. 4.407.504.400,   valuta  30 giugno  2001,  a  favore  della  Cassa
depositi  e  prestiti  per  il successivo trasferimento agli istituti
mutuanti  interessati,  a  valere  sul  capitolo  9700  per  la quota
capitale  delle  rate  di  ammortamento pari a L. 3.239.953.809 e sul
capitolo  4970  per  la quota interessi pari a L. 1.167.550.591 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;
                              Autorizza
l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 4.407.504.400
a  favore  della  Cassa  depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a
carico  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica nella misura e
sui capitoli di seguito riportati:
    capitolo 9700 per L. 3.239.953.809;
    capitolo 4970 per L. 1.167.550.591.
  Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno
2001,  mediante  accreditamento  delle  somme  a  favore  della Cassa
depositi  e  prestiti  sul  conto di tesoreria n. 350-29811 intestato
alla  Cassa  stessa,  per  il  successivo trasferimento agli istituti
mutuanti interessati.
    Roma, 7 maggio 2001
                                       Il direttore generale: Bitetti