IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento della qualita'
              dei prodotti agroalimentari e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  del  vino  "Ruche'" di Castagnole Monferrato ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione   di   origine   controllata   "Ruche'"  di  Castagnole
Monferrato  previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui
sopra;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidita' totale minima del
vino  a  denominazione  di  origine controllata "Ruche' di Castagnole
Monferrato"  formulati  dal  Comitato  stesso  nella  riunione del 18
luglio 2001;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Ruche'"  di  Castagnole  Monferrato,  in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine   controllata  "Ruche'"  di  Castagnole  Monferrato  previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5
g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio