Il capo del dipartimento Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998, recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR; Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati; Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ; Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalita' procedurali per il sostegno ai progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale ; Visto il documento relativo ad Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalita' previste dalla legge finanziaria 2001 , presentato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi; Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorita' per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ; Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Neuroscienze L. 17 miliardi; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001; Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Neuroscienze nel limite massimo di L. 17 miliardi (diciassettemiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento. 2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, e' a totale carico del FIRB. 3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2. 4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.