Il capo del dipartimento
   Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1o  dicembre  1998, recante
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della   politica   nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15
marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni;
   Visto  il  Programma  Nazionale della Ricerca (di seguito indicato
PNR),  approvato  dal  CIPE  con  deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
   Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
   Visto,  in  particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per  i  sistemi  mobili  di  terza  generazione,  per  le  specifiche
iniziative   ivi   indicate   e   con   particolare   riferimento  al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
   Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti
della  Ricerca  di  Base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
   Tenuto  conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la
realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo 2001,
registrato  alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ;
   Visto,  in  particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai
prioritari  fini  dell'attuazione  del  PNR,  disciplina le modalita'
procedurali per il sostegno ai progetti strategici per lo sviluppo di
tecnologie  pervasive  e  multi-settoriali  e per la costituzione, il
potenziamento  e  la  messa  in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale ;
   Visto  il  documento  relativo ad Interventi in materia di ricerca
scientifica  e  tecnologica  da finanziarie con le modalita' previste
dalla    legge   finanziaria   2001   ,   presentato   dal   Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  al
Presidente  del  Consiglio  in  data 29 dicembre 2000, nel quale sono
delineati,  per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli
interventi  con  la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati
attesi;
   Vista  la  determinazione  del  25  gennaio  2001  con la quale il
Consiglio  dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse
di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900
miliardi  di  lire  agli  interventi  previsti  nel  sopra richiamato
documento del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica,  evidenziando  le  priorita'  per i progetti inerenti il
Programma  Post-Genoma  e per i progetti relativi allo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2001  con  il  quale  vengono  individuati  gli  interventi da
attivare  e,  conseguentemente,  viene  definita  la ripartizione del
predetto importo di 900 miliardi di lire ;
   Visto,   in   particolare,   la   tabella   riepilogativa  di  cui
all'articolo   1  del  predetto  decreto  che  destina  al  Programma
Strategico Neuroscienze L. 17 miliardi;
   Ritenuta  la  necessita'  di procedere all'adozione del decreto di
cui  al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001;
   Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric.
dell'11 maggio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
   1.  Il  Fondo  Investimenti  per  la  Ricerca  di  Base (FIRB), in
coerenza  con  le  indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR)  2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Neuroscienze nel
limite  massimo  di  L. 17 miliardi (diciassettemiliardi). L'importo,
nella  misura non superiore all'1% dello stanziamento, e' comprensivo
delle  spese,  che  saranno  definite  con  successivo provvedimento,
destinate  alla  istruttoria delle proposte progettuali presentate ed
alla  valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali
ammesse al cofinanziamento.
   2.  Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati
ammissibili  per  ciascuna  proposta,  con  eccezione  del  costo dei
contratti  triennali  per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o
di  ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8
marzo 2001, e' a totale carico del FIRB.
   3.  I  soggetti  ammissibili  per ciascuna tipologia di intervento
sono  quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui
al precedente comma 2.
   4.   I   costi   ammissibili  sono  quelli  indicati  al  comma  6
dell'articolo  6  del decreto ministeriale di cui al precedente comma
2.