VISTO  il  Decreto  Legislativo  30 luglio 1999, n.300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca;
   VISTO   il  Decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.368  e,  in
particolare,  l'art.35,  comma  2,  il quale prevede che il Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
   VISTO   il   decreto   in   data  31  ottobre  1991  e  successive
modificazioni  e  integrazioni, del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della
Sanita',  che ha indicato le specializzazioni mediche di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;
   VISTO  il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e
della  Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro
della   Sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'    delle    strutture   destinatarie   della   formazione
specialistica;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della Sanita' in data 20 aprile
2001,  adottato  di concerto con il Ministro dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e  con  il Ministro del Tesoro,
concernente  la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti
da   formare   nelle  scuole  di  specializzazione  per  il  triennio
accademico  2000/2003,  e  la  determinazione  del numero complessivo
delle  borse  di  studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001,
con  la  conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
   RITENUTO  che  l'offerta  formativa  delle  universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
   RAVVISATA  la  opportunita'  di  adottare  quale criterio base per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
   VISTO  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
   VISTO  il  decreto  legge  2  aprile 2001, n. 90, convertito nella
Legge  n.  188  dell'8  maggio 2001, con il quale e' stata elevata la
quota  del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici specialisti;
   VISTO   il   D.M.   24  aprile  2001  con  il  quale  il  Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  ha
assegnato  n. 5359 borse di studio alle scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia per l'a.a. 2000/2001;
   VISTA  la  nota  27  aprile  2001, prot. 6101, con la quale questo
Ministero  nel  comunicare  l'assegnazione delle borse di studio alle
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ha precisato, tra
l'altro,  che  le  borse  non assegnate dagli Atenei, per mancanza di
idonei,   sarebbero  state  riassegnate  ad  altre  Universita',  con
apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia;
   PRESO ATTO delle richieste di talune Universita' per la modifica e
per  la  integrazione  delle  assegnazioni previste nel predetto D.M.
24.4.2001;
   RITENUTO,  per  le  motivazioni  suesposte,  opportuno integrare e
rettificare   l'assegnazione   alle  scuole  di  specializzazione  in
questione   delle  borse  di  studio  di  cui  al  precitato  decreto
ministeriale 24.4.2001;
   SENTITO il Ministero della Sanita';

                              Decreta:

   Per  l'anno  accademico  2000/2001,  ferma  restando  la dotazione
complessiva   prevista   per   ciascuna   tipologia   di   scuola  di
specializzazione, il numero dei medici da ammettere, con assegnazione
delle  borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle
scuole  di  specializzazione  di  cui  al D.M. 24.4.2001 citato nelle
premesse,  e'  integrato  e  rideterminato come risulta nell'allegata
tabella  che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione
indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle gia' predisposte
con il D.M. 24.4.2001.

   Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 10 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti