IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   VISTO  il  Decreto  Legislativo  30 luglio 1999, n.300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca;
   VISTO   il  Decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.368  e,  in
particolare,  l'art.35,  comma  2,  il quale prevede che il Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia:
   VISTO   il   decreto   in   data  31  ottobre  1991  del  Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della Sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
   VISTO  il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e
della  Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro
della   Sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della Sanita' in data 20 aprile
2001,  adottato  di concerto con il Ministro dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica  e Tecnologica e con il Ministro del Tesoro, con
il   quale  e'  stato  determinato  il  fabbisogno  annuo  di  medici
specialisti  da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione  per il
triennio accademico 2000/2003;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della Sanita' in data 20 aprile
2001,  adottato  di concerto con il Ministro dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e  con  il Ministro del Tesoro,
concernente  la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti
da   formare   nelle  scuole  di  specializzazione  per  il  triennio
accademico  2000/2003,  e  la  determinazione  del numero complessivo
delle  borse  di  studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001,
con  la  conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
   VISTO  il  decreto  legge  2 aprile 2001, n. 90, convertito con la
legge n.188 dell'8 maggio 2001 con la quale e' stata elevata la quota
del  Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse
di studio per la formazione dei medici specialisti;
   VISTO  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e'
provveduto  all'assegnazione  di n. 5.359 borse di studio alle scuole
di   specializzazione   universitarie  di  cui  al  predetto  Decreto
legislativo n.368/99;
   VISTE  le  proposte  delle Universita' concernenti l'ammissione di
medici  operanti  in  strutture convenzionate, di medici del Servizio
Sanitario  Nazionale  al  di  fuori della rete formativa e dei medici
stranieri  finanziati  da  enti  privati  o  pubblici  italiani o del
proprio Paese;
   VISTE  le  richieste delle Universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro della Sanita' di concerto con il
Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
il   Ministro   del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica,   in   data  20  aprile  2001,  che,  nel  rispetto  delle
graduatorie  risultanti  dai concorsi per l'ammissione alle scuole di
specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento
regionale  e  quelle  determinate da risorse comunque acquisite dalle
Universita',  per  far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle
singole  Regioni  e  Provincie  autonome, possono essere assegnate in
soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole
specializzazioni;
   SENTITO il Ministero della Sanita',

                              Decreta:

                               Art. 1.
   Per  l'anno  accademico 2000/2001 il numero di medici da ammettere
alle  scuole  di  specializzazione  individuate  nel  D.M. 31.10.91 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  e'  stabilito,  ai  sensi
dell'art.  5  del D.M. 24.4.2001 citato nelle premesse, nell'allegata
tabella secondo le seguenti categorie:
   	nella  I  colonna  numero  di  borse  finanziate  da  Enti locali
territoriali;
   	nella II colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite
dalle Universita';
   	nella III colonna posti riservati a medici extracomunitari;
   	nella  IV colonna posti riservati a medici del Servizio Sanitario
Nazionale dipendenti da Enti non convenzionati con le Universita';
   	nella  V  colonna  medici dipendenti da Enti convenzionati con le
Universita'.