IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante nel quadro generale nassuntivo del bilancio di competenza,
anche  attraverso  l'emissione  di certificati di credito del Tesoro,
con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
2 agosto  2001,  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in data 7 e 26 giugno 2001, il 23 luglio
2001,  con  i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime otto
tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon" della
durata  di ventiquattro mesi "CTZ-24" con decorrenza 15 giugno 2001 e
scadenza 16 giugno 2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
dispone  l'emissione  di una nona tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
    Visto  il  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
nona  tranche  di  "CTZ-24", con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza
16 giugno  2003,  fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di
cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse,
recante  l'emissione  della  prima  e seconda tranche dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.