IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1o marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);
  Vista  la  lettera  della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del
17 novembre  1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione
finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili  alla deroga prevista dall'art. 87, 3,
a), del trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG   (2000)  D/105754,  con  la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992  per  il  periodo  2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime   nel   quadro  degli  strumenti  di  "programmazione
negoziata";
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il
riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, concernente le
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal citato decreto legislativo n. 297/1999.
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento   approvato   con   decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n.  900315  del  14 luglio 2000,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e procedure nel "settore
industriale"   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte  dal  punto  4  della  delibera del
21 marzo  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e  dal punto 2,
lettera B),  della  delibera  dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
  Viste  le proprie delibere 1o febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001,
n.  40,  con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai
contratti  di  programma  in  essere  con  la Piaggio Veicoli Europei
S.p.a.  e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a
lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);
  Vista  la  nota  n.  0017532  del  26 aprile  2001, con la quale il
Servizio  per  la  programmazione  negoziata  del Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ha sottoposto a questo
Comitato  la  proposta  di stipula del contratto di programma, con il
relativo  piano progettuale, presentato dalla Atlantis S.p.a., per la
realizzazione di un centro di eccellenza a livello internazionale per
lo   sviluppo  del  territorio  attraverso  la  valorizzazione  delle
tecnologie    e    delle    opportunita'   offerte   dalla   societa'
dell'informazione  e  dalla net-economy, nella provincia di Cagliari,
area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87, 3, a);
  Ritenuto  che  la  copertura finanziaria degli oneri a carico dello
Stato,  che  ammontano a lire 27.642 milioni, sia assicurata a valere
sulle disponibilita' derivanti dalle economie determinatesi a seguito
delle  revoche  dei  contratti  di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3,
stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;
  Considerato   che  l'iniziativa  si  caratterizza  per  la  valenza
strategica  del  progetto  che  consiste  in una serie di interventi,
prevalentemente orientati alla ricerca industriale, per l'innovazione
del  sistema dei servizi e per supportare con tecnologie, metodologie
e servizi avanzati lo sviluppo locale;
  Considerato  che  il progetto prevede la realizzazione di una serie
di interventi coordinati, prevalentemente di ricerca, per sviluppare,
facendo  leva  sulle  tecnologie  e le opportunita' offerte dalla new
economy, soluzioni, tecnologie, metodologie e servizi per lo sviluppo
del  territorio,  capaci di aggredire diversi vincoli che penalizzano
la crescita delle aree svantaggiate;
  Considerato, altresi', che la citta' dell'innovazione, prevista dal
programma, si propone come laboratorio avanzato in questo settore con
una   forte   valenza   dimostrativa,  esportabile  anche  a  livello
internazionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo;
  Considerato  che il progetto sara' realizzato dalla Atlantis S.p.a.
in  partnership  con  universita'  ed enti pubblici di ricerca per la
realizzazione  e  lo  sviluppo  congiunto  di  modelli,  tecnologie e
sistemi;
  Considerato  che il contratto riguarda un progetto integrato che si
pone  l'obiettivo  di  sviluppare soluzioni, tecnologie e metodologie
per lo sviluppo che consentano di superare vincoli e strozzature;
  Considerato,  altresi',  che  la  prevista applicazione al progetto
industriale  delle  soluzioni,  tecnologie, servizi e infrastrutture,
sperimentati  e  messi  a  punto, mira alla creazione di un centro di
eccellenza  a  livello  internazionale  sul  terreno dell'innovazione
applicata  allo  sviluppo  in  cui la Sardegna fungera' da territorio
pilota;
  Udita  la  proposta  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per
le  politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a stipulare
con   la   Atlantis   S.p.a.,   il  contratto  di  programma  per  la
realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di
ricerca  per  la  realizzazione  di  un  centro  di eccellenza per lo
sviluppo  del territorio nella provincia di Cagliari, area coperta da
deroga  ai  sensi dell'art. 87, 3, a). Il contratto, sottoscritto nei
termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dal-l'Unione  europea,  verra'  trasmesso in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  pari  a  complessive lire 41.000
milioni (21,175 Meuro), sono suddivisi come di seguito indicato:

=====================================================================
                                               |          Mln di lire
=====================================================================
Progetto ricerca industriale                   |               33.300
Formazione progetto ricerca industriale        |                  400
Centro di ricerca                              |                1.500
Formazione centro ricerca                      |                  800
Attività industriale                           |                5.000
       Totale . . .                            |               41.000
                                               |       (Meuro 21,175)

  1.2. Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della Commissione europea citate in premessa - sono
calcolate  nella  misura  massima consentita dai rispettivi regimi di
aiuto e precisamente:
    progetto  di  ricerca  industriale: 70% dell'investimento ammesso
(50%  oltre  al 10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai
sensi  dell'art.  87, 3, a), oltre al 10% per progetti di ricerca che
prevedono  lo svolgimento di una quota di attivita' minima del 10% da
parte di universita' o enti pubblici);
    centro  di  ricerca:  70% dell'investimento ammesso (50% oltre al
10% per attivita' svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art.
87,  3,  a),  oltre  al  10% per progetti di ricerca che prevedono lo
svolgimento  di  una  quota  di  attivita' minima del 10% da parte di
universita' o enti pubblici);
    formazione,  sia nell'ambito del progetto di ricerca industriale,
che  del centro di ricerca: 60% degli investimenti ammessi (50% oltre
al  10%  per  attivita'  svolte  in  aree  coperte da deroga ai sensi
dell'art. 87, 3, a);
    attivita' industriale: 35% E.S.N. previsto per le aree coperte da
deroga ai sensi dell'art. 87, 3, a).
  1.3.  L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle
agevolazioni finanziarie di cui sopra e' determinato complessivamente
in lire 27.642 milioni (14,276 Meuro). Il finanziamento sara' erogato
in  tre  annualita'  a  decorrere  dal 2001 e sara' pari a lire 9.936
milioni per ciascuno dei primi due anni e a lire 7.770 milioni per il
2003.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati
al precedente punto 1.3.
  1.5.  Gli  investimenti relativi al progetto di ricerca industriale
dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003, tutti gli altri
interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2002.
  1.6.   Le   iniziative  dovranno  realizzare  a  regime  una  nuova
occupazione non inferiore a n. 110 addetti, di cui 10 nelle attivita'
di ricerca.
  2.  Per  la  realizzazione  del  contratto  di  cui al punto 1., e'
approvato  il  finanziamento  di lire 27.642 milioni (14,276 Meuro) a
valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa.
    Roma, 3 maggio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001
Ufficio  controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 216.