SEZIONE I

                   Istruzioni per la segnalazione

A) GENERALITA' DELLA RILEVAZIONE
A1. Oggetto
    La  rilevazione  ha  per  oggetto  i tassi effettivi globali medi
praticati  dal  sistema  bancario  e  finanziario  in  relazione alle
categorie  omogenee  di operazioni creditizie, ripartite nelle classi
di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.
    A  partire  dalla  segnalazione  relativa  al terzo trimestre del
2001,  le operazioni andranno ripartite nelle nuove classi di importo
denominate in euro, al fine di facilitare il passaggio al nuovo metro
monetario.
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione
    La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta
nell'albo  previsto  dall'art.  13 del decreto legislativo n. 385 del
1993  (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da
ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
    Le  banche  e  gli intermediari finanziari iscritti nel corso del
trimestre  di  riferimento  che non abbiano iniziato l'attivita' sono
esonerati  dall'invio  della  segnalazione.  Sono  altresi' esonerate
dall'invio  della  segnalazione le societa' costituite ai sensi della
legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.
    Nel   caso   di  operazioni  di  fusione  per  incorporazione  la
segnalazione  va  prodotta  dal  soggetto  incorporante,  il quale vi
includera'  anche  i rapporti relativi all'intermediario incorporato.
Nel  caso  di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di
un  nuovo  intermediario  bancario  o finanziario, la segnalazione va
prodotta  da  parte  di quest'ultimo con riferimento all'operativita'
complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.
    Lo  schema  di  segnalazione  e'  unico;  pertanto, a prescindere
dall'operativita'  tipica  o prevalente, gli intermediari tenuti alla
segnalazione   devono   inviare   i  dati  relativi  alle  operazioni
effettivamente   poste   in   essere  per  ciascuna  delle  categorie
individuate.
A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro
    La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai
seguenti periodi di tempo:
      a) 1o gennaio - 31 marzo;
      b) 1o aprile - 30 giugno;
      c) 1o luglio - 30 settembre;
      d) 1o ottobre - 31 dicembre.
    I  dati  devono  pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25
del   mese   successivo  alla  data  di  scadenza  del  trimestre  di
riferimento.
A4. Modalita' di inoltro
    I  dati  dovranno  essere  inviati  alla Banca d'Italia, Servizio
Informazioni  sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite
la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalita' e gli schemi di
cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO
    Le  operazioni  creditizie  oggetto  della rilevazione sono state
ripartite  nelle  seguenti  categorie:  apertura  di credito in conto
corrente;  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di   portafoglio   commerciale;   crediti  personali  e  finalizzati;
operazioni   di   factoring;  operazioni  di  leasing;  mutui;  altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
B1. Operazioni incluse
    Le  operazioni  di  finanziamento  vanno classificate all'interno
delle categorie con le seguenti modalita1:
Cat. 1. Apertura di credito in c/c
    Rientrano  in  tale  categoria  le  operazioni  regolate in conto
corrente  in  base  alle  quali l'intermediario si obbliga a tenere a
disposizione  del  cliente una somma di denaro per un dato periodo di
tempo  ovvero  a  tempo  indeterminato  e  il  cliente ha facolta' di
ripristinare le disponibilita'.
    Vanno  inseriti  in  tale  categoria anche i passaggi a debito di
conti  non  affidati  nonche'  gli  sconfinamenti  sui conti correnti
affidati rispetto al fido accordato.
    E'  richiesta  separata  evidenza delle operazioni con garanzia e
senza garanzia.
    Per  operazioni  "con  garanzia" si intendono quelle assistite da
garanzie  reali  ovvero  da  garanzie  prestate  da  banche  o  altri
intermediari vigilati.
    Vanno  segnalate  tra  le  operazioni  con  garanzia anche quelle
parzialmente   garantite.   Per   `altri  intermediari  vigilati'  si
intendono  le  imprese  di  investimento,  le  societa' e gli enti di
assicurazione  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
speciale.
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale
    Rientrano  in  questa  categoria  i  finanziamenti  a  valere  su
effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di
finanziamento  poste in essere sulla base di un contratto di cessione
del  credito  ex  art.  1260  cod.  civ. e le operazioni di sconto di
portafoglio commerciale.
    Tali  operazioni  rientrano  nella  categoria  anche  quando sono
contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
Cat. 3. Credito personale
    Rientrano in questa categoria i prestiti che:
      (a) siano  destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o
consumo  personali,  familiari  o legate all'esercizio dell'attivita'
professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
              1 I  criteri  di  classificazione riguardano la fase di
          acquisizione  dei  dati  e  potrebbero  essere  soggetti  a
          variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.
    (b) siano  erogati  in un'unica soluzione e prevedano il rimborso
in base a un piano di ammortamento.
    In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura
un  rapporto  diretto  tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una
volta  ottenuti  i fondi, potra' disporne per la finalita' comunicata
al mutuatario, oppure per altre finalita'.
    Se  il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di
credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito
in c/c.
    E'  richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria
fino  a  18  mesi  e  di quelli con durata originaria superiore ai 18
mesi.
Cat. 4. Credito finalizzato
    Rientrano  in  questa  categoria i finanziamenti rateali relativi
all'acquisto  di  uno o piu' specifici beni di consumo o al pagamento
di  specifici  servizi,  anche se connessi con l'utilizzo di carte di
credito.
    In  particolare,  per  questa categoria si stabilisce una stretta
connessione  tra  l'acquisto  di  un  bene  o  di  un  servizio  e la
concessione   del   credito  la  cui  erogazione  avviene,  da  parte
dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
Cat. 5. Factoring
    Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un
trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro
solvendo o "pro soluto , dal soggetto titolare (impresa fattorizzata)
a  un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della
riscossione.
    E'  richiesta  la  separata  evidenza  degli  anticipi su crediti
acquisiti e di quelli su crediti futuri.
    Si  ricomprendono  in tale categoria tutti gli anticipi erogati a
fronte  di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche
se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.
Cat. 6. Leasing
    Rientrano  in  questa  categoria  i  finanziamenti realizzati con
contratti  di  locazione  di  beni  materiali  (mobili  e immobili) o
immateriali  (ad  es.  software),  acquisiti  o  fatti  costruire dal
locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i
rischi  e  con  facolta' di quest'ultimo di divenire proprietario dei
beni  locati  al  termine  della  locazione,  dietro versamento di un
prezzo prestabilito.
    Non   rientrano   nella  rilevazione  le  operazioni  di  leasing
operativo  caratterizzate  dall'assenza di connotazione finanziaria e
dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.
    E'  richiesta  la  separata  evidenza delle operazioni con durata
originaria  fino  a  tre  anni  e  di  quelle  con  durata originaria
superiore a tre anni.
Cat. 7. Mutui
    Rientrano  in  tale  categoria  i  finanziamenti  oltre  il breve
termine che:
      (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
      (b) non  abbiano  la  forma  tecnica  del  conto corrente o del
prestito personale;
      (c) prevedano  l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso
tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.
    E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso
e quelli concessi a tasso variabile.
    Il  tasso  variabile  e'  quello rivedibile sulla base di criteri
prestabiliti contrattualmente.
    Le   operazioni   di   finanziamento  chirografarie,  quelle  che
prevedono  l'erogazione  in due o piu' momenti, nonche' quelle aventi
un  piano  di  ammortamento  che  preveda  il  pagamento  della quota
capitale  per  intero  alla  data  di  scadenza  del  prestito, vanno
segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine"
(Cat.  8c/d),  inserendole  nella classe di importo corrispondente al
totale del finanziamento accordato.
    I  mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata
corrisposta  dal  cliente  e' calcolata in base a un tasso fisso e un
periodo  nel  quale  la  rata  e'  determinata  utilizzando  un tasso
variabile  ancorato  all'andamento  di un parametro predefinito (c.d.
mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.
Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
    Tale  categoria  ha  carattere  residuale;  vi rientrano pertanto
tutte  le  forme  di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle  categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate
in  c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione
dei  prestiti  personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio
finanziario,  finanziamenti effettuati tramite l'utilizzo di carte di
credito  non  relativi all'acquisto di beni di consumo o al pagamento
di specifici servizi, etc.).
    La  segnalazione  deve essere ripartita per operazioni con durata
originaria  fino  a  18  mesi  e per operazioni con durata originaria
oltre  i  18  mesi.  All'interno di tale ripartizione deve essere poi
fornita  evidenza  separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie
di  consumatori  e  alle  "unita' produttive private (cfr. successivo
punto B3).
    E'  richiesta  separata evidenza dei prestiti contro cessione del
quinto  dello  stipendio  concessi  sulla  base  di  schemi negoziali
riconducibili  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del
1950.  La  segnalazione  e'  effettuata  dal titolare del rapporto di
finanziamento  anche  se  il  prestito  e'  erogato per il tramite di
societa' con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo
gravante sul debitore.
    Rientrano  in  questa  categoria anche i prestiti che il soggetto
mutuatario  rimborsa  conferendo  al proprio datore di lavoro mandato
irrevocabile,  ai  sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a prelevare una
quota della propria retribuzione e a versarla al creditore.

                                 ***

    I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come
autonome  operazioni  di  prestito  (in  genere a breve scadenza) che
soddisfano  in  via  temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in
attesa  della  concessione  di  finanziamenti  a rimborso rateale (in
corso  di  istruttoria  ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella
categoria  di  operazioni  relativa alla forma tecnica utilizzata (ad
es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).
    Le  dilazioni  di pagamento i cui termini non siano gia' previsti
nel  contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura
una nuova e autonoma operazione di credito.
    Le  operazioni  in  pool,  cioe' i finanziamenti erogati da due o
piu'  intermediari  con  assunzione di rischio a proprio carico sulla
base  di  contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti,
sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero
ammontare del finanziamento.
B2. Operazioni escluse
    Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni2:
      1) operazioni con non residenti.
        Per  l'individuazione  delle operazioni con "non residenti va
assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria
italiana;
----
              2 Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per
          quanto   qui   non  espressamente  previsto,  occorre  fare
          riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione
          della  matrice dei conti (Circolare della Banca d'Italia n.
          49   dell'8 febbraio   1989)   e,   per   gli  intermediari
          finanziari,   al   "Manuale   per   la  compilazione  delle
          segnalazioni  di  vigilanza per gli intermediari finanziari
          iscritti   nell'elenco   speciale  (Circolare  della  Banca
          d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996).
      2) operazioni in valuta.
        A  partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del
1999,   per   operazioni  in  valuta  si  intendono  i  finanziamenti
denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra
il  1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei
Paesi facenti parte dell'UEM.
    Devono  essere considerate come in valuta anche le operazioni che
prevedono    clausole   di   indicizzazione   finanziaria   collegate
all'andamento  del  tasso  di  cambio  dell'EURO o delle altre valute
nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta
o con un paniere di valute;
      3) posizioni classificate a sofferenza.
        Per  posizioni  classificate  a  sofferenza  si  intendono le
esposizioni  nei  confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche
non   accertato   giudizialmente)  o  in  situazioni  sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda.
    Sono   esclusi   dalla   rilevazione  i  rapporti  che  risultano
classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
      4) crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.
        Per  crediti  ristrutturati  si intendono i crediti in cui un
"pool  di  intermediari  (o  un  intermediario  "monoaffidante ), nel
concedere  una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito
a  tassi  inferiori  a  quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei
confronti  di  imprese  per  le  quali  sia  prevista  la  cessazione
dell'attivita'   (ad   esempio  casi  di  liquidazione  volontaria  o
situazioni similari).
    Per  crediti  in corso di ristrutturazione si intendono i crediti
per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
        -  la controparte risulti indebitata presso una pluralita' di
intermediari;
        -  il  debitore abbia presentato istanza di consolidamento da
non piu' di 12 mesi.
    Sono  esclusi  dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto
di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.
      5) operazioni a tasso agevolato.
    Per  operazioni  a  tasso  agevolato si intendono i finanziamenti
eseguiti  a  tasso  inferiore  a  quello  di  mercato  in  virtu'  di
provvedimenti  legislativi che dispongono la concessione del concorso
agli  interessi  e/o  l'impiego  di  fondi  di  provenienza statale o
regionale  ovvero  di  altri  enti della pubblica amministrazione. Ai
fini  della  rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli
erogati  a  condizioni  di  favore  in  considerazione  di  calamita'
naturali o altri eventi di carattere straordinario;
      6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati.
    Per  operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti
a  "tasso  zero  e  quelli  concessi a tassi di favore nell'ambito di
campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
    Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti
concessi a tassi di favore:
      a) ai  dipendenti  della  banca o dell'intermediario, ovvero di
societa' del gruppo di appartenenza;
      b) ad  altri  soggetti,  in virtu' di convenzioni che prevedano
l'applicazione  di  condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle
praticate ai soggetti di cui al punto a).
    In  particolare,  sono  esclusi dalla rilevazione i finanziamenti
concessi  a  tassi  di  favore in virtu' di convenzioni che prevedono
l'applicazione  di  tassi  inferiori  o  uguali a quelli praticati ai
dipendenti,  nonche'  di  tassi superiori fino a un punto percentuale
sempre  che il tasso stesso non superi il prime rate (ossia, il tasso
di  interesse  sui  prestiti concessi alla clientela di primo ordine)
praticato dall'intermediario concedente.
    Nel  caso  di  operazioni che, sino a un certo importo, prevedono
l'applicazione  di  tassi  convenzionati e, per importi eccedenti, di
tassi  di  mercato,  si  precisa  che  il  tasso  medio  va calcolato
sull'intera  linea  di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione
tra  quelle  a  tassi  convenzionati  e' determinata dalla misura del
tasso risultante.
      7) finanziamenti revocati.
    Sono  esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati
alla fine del trimestre di riferimento.
      8)  posizioni  relative  a utilizzi per soli saldi liquidi, che
non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.
      9)  posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo
di riferimento;
      10)   finanziamenti  finalizzati  alla  commercializzazione  di
specifici  beni  (cd.  `finanziamenti  di  marca) concessi a tassi di
favore  da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle
imprese  produttrici  dei  medesimi beni, generalmente nell'ambito di
contratti di fornitura;
      11)  operazioni  di  finanziamento  effettuate nei confronti di
societa' del gruppo di appartenenza;
      12)   finanziamenti  effettuati  con  fondi  raccolti  mediante
emissioni  di  `obbligazioni  di  serie  speciale  con la clausola di
convertibilita'  in  azioni di societa' terze', regolati a condizioni
prossime a quelle della relativa provvista.
      13)  crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le
parti o fissate per legge.
B3. Controparte rilevante
    Formano  oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con
le "famiglie di consumatori e le "unita' produttive private , secondo
le  istruzioni  relative  alla  classificazione  della  clientela per
settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca d'Italia
con   la   circolare   n.  140  dell'11 febbraio  1991  e  successivi
aggiornamenti.  Ove  non  diversamente  indicato,  la segnalazione va
riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
    In   particolare,   appartengono   alla  categoria  "famiglie  di
consumatori i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;
    Fanno  parte  delle  "unita'  produttive  private le societa' del
Settore  004,  distinte  in imprese private (Sottosettore 052), quasi
societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049)
e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).
    Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
    - le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
    - le Societa' finanziarie (Settore 023);
    -  le Societa' non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e
047;
    -  le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
(Settore 008);
    - il Resto del mondo (Settore 007);
    - le Unita' non classificabili e non classificate (Settore 099).
B4. Classi di importo
    Le  categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in
classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna
categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.
    Ogni  singolo  finanziamento  ("rapporto ) deve essere attribuito
alla  relativa  classe  di importo sulla base dell'ammontare del fido
accordato.
    Per  fido  accordato  si  intende  il  limite massimo del credito
concesso  dall'intermediario  segnalante al cliente sulla base di una
decisione  assunta  nel  rispetto  delle procedure interne. Esso deve
trarre  origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del
medesimo a una proposta dell'intermediario.
    Il  fido  accordato  da  prendere  in considerazione e' quello al
termine  del  periodo  di  riferimento  (ovvero l'ultimo nel caso dei
rapporti estinti).
    Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se
si   verificano   utilizzi  di  finanziamento  senza  che  sia  stato
precedentemente   predeterminato   l'ammontare  del  fido  accordato,
l'attribuzione  alla  classe  di  importo  va effettuata prendendo in
considerazione  l'utilizzo  effettivo  nel  corso  del  trimestre  di
riferimento  (ad  es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti
non  affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel
caso  di  sconto  di  effetti e di operazioni di factoring su crediti
acquistati  a  titolo  definitivo3  deve essere considerato l'importo
erogato).
    Con  riferimento  alle operazioni di leasing la classe di importo
va  individuata  facendo riferimento all'importo del finanziamento al
lordo del cd. `maxicanone' e/o di eventuali anticipi.
    Se  si  registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe
di   importo  rimane  determinata  in  base  all'ammontare  del  fido
accordato.
    In  caso  di "fidi promiscui , che prevedono cioe' per il cliente
la  possibilita'  di  utilizzare  secondo  diverse modalita' un'unica
linea  di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita'
di  utilizzo  e'  data  dal totale del fido accordato. Nel caso siano
previste  alcune  limitazioni  per  singola modalita' di utilizzo, la
classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI
C1. Dati da segnalare
    Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in
corrispondenza   delle   previste  classi  di  importo,  le  seguenti
informazioni:
      1)  tasso  effettivo globale, espresso su base annua, praticato
in   media  dall'intermediario.  Il  dato  e'  calcolato  come  media
aritmetica  semplice  dei  tassi  effettivi globali applicati ad ogni
singolo rapporto (TEG);
      2)  numero  di  rapporti che hanno concorso alla determinazione
del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
      3)   media   aritmetica   semplice   della   percentuale  della
commissione  di  massimo  scoperto,  da  calcolare,  con le modalita'
indicate  al  punto  C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente
applicata;
      4)   numero  di  rapporti  sui  quali  e'  stata  calcolata  la
percentuale media della commissione di massimo scoperto.
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare
    Sono assoggettati alla rilevazione:
      a) per  le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5,
tutti  i  rapporti  di  finanziamento  intrattenuti  nel trimestre di
riferimento (ancorche' estinti).
              3 Per  `crediti  acquistati  a  titolo  definitivo'  si
          intendono  quelli  acquistati dall'intermediario segnalante
          che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del
          cedente.
    Nel  caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione
degli  anticipi  sbf,  sono da segnalare i rapporti per i quali si e'
verificata  almeno  una presentazione nel periodo di riferimento. Nei
casi  in  cui  manchi  un  preesistente  affidamento per calcolare il
numero  dei  rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di
effetti o cessioni di crediti
      b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi
rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
    I  finanziamenti  si  intendono accesi all'atto della stipula del
finanziamento.  Nel  caso  di finanziamenti erogati mediante carte di
credito  (Cat.  4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento
del primo utilizzo.
C3. Metodologie di calcolo del TEG
    La  metodologia  di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse
categorie  di  operazioni  individuate.  In particolare devono essere
adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
      a) Cat. 1,  Cat. 2  e  Cat. 5  (aperture  di  credito  in  c/c,
finanziamenti  per  anticipi  su  crediti  e  documenti  e  sconto di
portafoglio commerciale, factoring)
    La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:


          --------------------------------------------------
         |         INTERESSI X 36.500         ONERI X 100   |
         |  TEG = -------------------   +  -----------------|
         |          NUMERIDEBITORI           ACCORDATO      |
          --------------------------------------------------

dove:
    -  gli  interessi  sono  dati  dalle competenze di pertinenza del
trimestre    di    riferimento,    ivi   incluse   quelle   derivanti
da maggiorazioni  di  tasso  applicate  in occasione di sconfinamenti
rispetto  al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo
applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali
gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per
interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
    -  i  numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali ed i
"giorni . Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri
debitori  sono  comprensivi  dei  giorni  strettamente  necessari per
l'incasso;  qualora  la determinazione degli interessi sia effettuata
con  la  formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati
in  funzione  del  valore  attuale  degli effetti, anziche' di quello
"facciale ;
    -  gli  oneri  da  considerare sono quelli indicati al successivo
punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
    -  per  la  definizione  di  accordato si rimanda alla precedente
voce B4.
      b) Altre categorie di operazioni
    In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro
dell'  8 luglio  1992  per  il  calcolo  del  TAEG, la formula per il
calcolo del TEG e' la seguente:
                    ---->   Vedere formula  <----


dove:
    i  e'  il  TEG  annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri
termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
    K e' il numero d'ordine di un "prestito ;
    K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso ;

    A       è l'importo del "prestito  numero K;
     k

    A'      è l'importo della "rata di rimborso  numero K';
      k'
    m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito ;
    m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso ;

    t      è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la
     k      data del "prestito  n. 1 e le date degli ulteriori
            "prestiti  da 2 a m;

    t      è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la
     k'     data del "prestito  n. 1 e le date delle "rate di
            rimborso da 1 a m'.
    Per  "rata  di  rimborso  si  intende ogni pagamento a carico del
cliente  relativo  al  rimborso del capitale, degli interessi e degli
oneri inclusi di cui al punto C4.
    Per  "prestito"  si  intende  ciascuna  erogazione  eseguita  dal
creditore per effetto di uno stesso contratto.
    Ove  al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non
siano  determinabili  alcuni dei termini della formula di calcolo (ad
esempio,  nel  credito  `revolving',  nell'utilizzo  delle  carte  di
credito)  si  puo'  procedere,  nel  calcolo  del  tasso,  a  ipotesi
semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente
e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
    Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere
desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero
periodo   e   calcolato   sulla   base  dei  diversi  tassi  previsti
contrattualmente.  I  tassi  variabili  devono  essere considerati al
valore  assunto  dal parametro di riferimento alla data di accensione
del  prestito.  In  presenza  di eventuali opzioni che riconoscono la
possibilita'  di  scegliere,  successivamente alla data di accensione
del  prestito,  tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra'
essere  calcolato  sulla  base del minor valore dei tassi stessi alla
data   di  accensione  del  prestito  ovvero  sulla  base  del  tasso
contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di
opzione (c.d. tasso di salvaguardia).
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
    Ai  sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni,  remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
    In particolare, sono inclusi:
      1)  le  spese  di  istruttoria e di revisione del finanziamento
(per il factoring le spese di "istruttoria cedente );
      2)  le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese
forfettarie di fine locazione contrattuale);
    Le  spese  di  chiusura  o di liquidazione addebitate con cadenza
trimestrale,  in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano
tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
      3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate
se stabilite dal creditore;
      4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito;
      5)  le  spese  per  le  assicurazioni  o  garanzie, imposte dal
creditore,  intese  ad  assicurare  al creditore il rimborso totale o
parziale  del  credito  in  caso  di  morte, invalidita', infermita',
disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;
    Le  spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando
derivino  dall'esclusivo  adempimento  di  obblighi  di  legge. Nelle
operazioni  di  prestito  contro  cessione del quinto dello stipendio
indicate  nella  Cat.  8 le spese per assicurazione in caso di morte,
invalidita',  infermita'  o disoccupazione del debitore non rientrano
nel calcolo del tasso.
      6)  ogni  altra  spesa  contrattualmente  prevista connessa con
l'operazione di finanziamento.
    Sono esclusi:
      a) le imposte e tasse;
      b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti
da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
      c) le  spese  legali  e  assimilate  (ad  es. visure catastali,
iscrizione  nei  pubblici registri, spese notarili, spese relative al
trasferimento  della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di
notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
      d) gli   interessi   di   mora   e   gli   oneri   assimilabili
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
      e) gli  oneri  applicati  al  cliente  indipendentemente  dalla
circostanza  che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito
(ad  es.  nel  caso  di  apertura  di conti correnti gli addebiti per
tenuta  conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento;
nel  caso  di  sconto  di  portafoglio,  le commissioni di incasso di
pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
      f) le  spese  connesse con i servizi accessori (ad es. spese di
custodia   pegno;  per  il  factoring  e  il  leasing,  compensi  per
prestazione di servizi di natura non finanziaria);
      g) le  spese  per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle
di cui al precedente punto 5;
    Nel   caso  di  fidi  promiscui  gli  oneri,  qualora  non  siano
specificamente  attribuibili  a  una  categoria  di operazioni, vanno
imputati  per  intero  a  ciascuna  di  esse.  Tali oneri sono invece
imputati  pro  quota qualora per talune categorie di operazioni siano
previste   limitazioni   per   singola   modalita'  di  utilizzo;  la
ripartizione pro quota andra' riferita anche al fido accordato.
    Le  spese  addebitate  con  cadenza  annuale  vanno ripartite sui
quattro trimestri di competenza.
    Le  penali  a  carico  del cliente previste in caso di estinzione
anticipata  del  rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da
aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
    In  occasione  di passaggi a debito di conti non affidati l'onere
applicato  a titolo di penalizzazione puo' essere escluso dal calcolo
del  tasso.  Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari
diano   espressa   ed   adeguata   pubblicita'  all'entita'  di  tale
penalizzazione   nell'avviso   sintetico   e  nei  fogli  informativi
analitici  redatti  ai  sensi  delle  istruzioni  di  vigilanza,  che
prevedono  l'obbligo  di pubblicizzare `ogni altro onere o condizione
di  natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'.
In  ogni  caso, l'onere addebitato alla clientela puo' essere escluso
dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente
previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.
C5.  Metodologia  di  calcolo  della percentuale della commissione di
massimo scoperto
    La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
    Tale  commissione  nella  tecnica bancaria viene definita come il
corrispettivo  pagato  dal  cliente  per  compensare  l'intermediario
dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida
espansione  nell'utilizzo  dello  scoperto del conto. Tale compenso -
che di norma viene applicato allorche' il saldo del cliente risulti a
debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in
misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di
riferimento.
    Il   calcolo  della  percentuale  della  commissione  di  massimo
scoperto  va  effettuato,  per  ogni  singola  posizione, rapportando
l'importo  della  commissione  effettivamente percepita all'ammontare
del massimo scoperto sul quale e' stata applicata.