IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  "testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997,  n.  352"  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Visto  il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla
Corte  dei  conti  il  31 luglio  2000, registro n. 2, foglio n. 16 e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204
del   1o settembre   2000,  con  il  quale  sono  state  delegate  al
Sottosegretario  di  Stato  onorevole  Giampaolo D'Andrea le funzioni
ministeriali  concernenti  la protezione delle bellezze naturali e la
tutela  delle  zone  di particolare interesse ambientale previste dal
citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1966 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1966, recante: "Dichiarazione di
notevole  interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di
San Casciano Val di Pesa (Firenze)";
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 marzo  1970,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1970, recante "Dichiarazione
di  notevole  interesse  pubblico  delle  zone  lungo  la superstrada
Firenze-Siena comprese nei territori dei comuni di S. Casciano Val di
Pesa, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e di Impruneta";
  Considerato   che  con  nota  n.  8489  del  29 settembre  1998  la
Soprintendenza   per  i  beni  ambientali  e  architettonici  per  le
provincie  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato, venuta a conoscenza della
determinazione  del  comune di San Casciano Val di Pesa, in provincia
di  Firenze,  di  realizzare un impianto di compostaggio in localita'
"Le  Lame,  Ponterotto" ed effettuati i dovuti sopralluoghi, rilevato
che l'area in questione costituisce un ambiente di notevole interesse
paesaggistico  ed  e'  collocata ai margini di un bosco, suggeriva di
collocare  l'impianto di compostaggio in prossimita' e all'interno di
aree  a vocazione industriale gia' presenti nel territorio comunale e
gia'  servite  di una adeguata viabilita' necessaria al funzionamento
dell'impianto;
  Considerato  che  con  nota n. 10634 del 17 dicembre 1998 la citata
soprintendenza comunicava tale parere anche alla provincia di Firenze
e  alla  regione Toscana ribadendo che la realizzazione dell'impianto
di  compostaggio  in  un'area  paesaggisticamente  di  pregio avrebbe
comportato un forte elemento di disturbo;
  Considerato  che  con  nota  n.  2332  del  15 marzo 1999 la citata
soprintendenza  invitava  nuovamente  il  sindaco  del  comune di San
Casciano  Val  di  Pesa  ad  individuare  un'area  alternativa per la
realizzazione  dell'impianto di compostaggio poiche' avrebbe arrecato
grave pregiudizio al contesto paesaggistico interessato e comunicava,
ai  sensi della legge n. 241/1990, di aver avviato il procedimento di
sottoposizione  a  vincolo  paesaggistico  della parte del territorio
comunale  compresa  fra  il fiume Pesa e le aree gia' vincolate con i
decreti ministeriali 31 gennaio 1966 e 23 marzo 1970;
  Considerato   che   con   nota   n.  6313  del  23 luglio  1999  la
soprintendenza  competente  comunicava  al  sindaco del comune di San
Casciano  Val  di  Pesa,  alla  provincia  di  Firenze e alla regione
Toscana che era in corso di svolgimento l'accertamento dell'effettiva
consistenza  del  vincolo  ex lege n. 431/1985 e che avrebbe valutato
l'opportunita'  di  predisporre un nuovo vincolo ex lege n. 1497/1939
per   tutelare   le  specifiche  caratteristiche  del  territorio  in
questione,  invitando  contestualmente  il  comune  ad  astenersi dal
consentire l'inizio di qualsiasi tipo di intervento edilizio;
  Considerato  che  con nota n. 21123 del 21 settembre 1999 il comune
di  San  Casciano  Val  di Pesa comunicava alla Soprintendenza citata
l'avviso  della  provincia  di Firenze circa l'incongruita' sostenuta
dallo stesso comune della rappresentazione cartografica del perimetro
dell'area    boscata   parzialmente   interessante   l'area   oggetto
dell'intervento  di compostaggio, sostenendo pertanto la ritenuta non
sussistenza  del  vincolo  ex lege n. 431/1985 ed evidenziando di non
condividere  le  motivazioni sottese alla proposta di vincolo ex lege
n.   1497/1939,   poiche'  il  contesto  ambientale  e  paesaggistico
risultava  gia' compromesso da insediamenti a carattere artigianale e
produttivo;
  Considerato  che nella medesima nota n. 21123 del 21 settembre 1999
il  predetto  comune  evidenziava  che  l'impianto  di  compostaggio,
disponendo  della  migliore  tecnologia  al fine di ridurne l'impatto
ambientale  ed  evitare  modificazioni  sulla viabilita' circostante,
avrebbe migliorato l'ambiente e le qualita' dei terreni coltivati;
  Considerato  che  la  citata  Soprintendenza  con  nota n. 8801 del
10 novembre  1999,  pur  prendendo atto del parere della provincia di
Firenze   che   aveva   ritenuto   sufficientemente   probatoria   la
documentazione  prodotta  dal  comune  di  San Casciano Val di Pesa a
sostegno  della  insussistenza  del  vincolo  ex  lege  n.  431/1985,
tuttavia  evidenziava  la  necessita'  di  procedere  ad un'ulteriore
verifica  per  l'accertamento  definitivo  dell'esistenza del vincolo
proprio in attuazione del disposto dell'art. 12.2 della deliberazione
19 luglio  1988,  n.  296,  del  consiglio  regionale,  relativa alla
formazione   dei   piani   urbanistico-territoriali   con   specifica
considerazione   dei   valori   paesistici  ambientali,  che  prevede
periodiche   verifiche   per  la  categoria  g):  boschi  e  foreste,
considerata   la   suscettibilita'   di   modifica   per  effetto  di
rimboschimenti o iniziative colturali;
  Considerato che nella medesima nota n. 8801 del 10 novembre 1999 la
Soprintendenza  ribadiva al sindaco del comune di San Casciano Val di
Pesa che era gia' in corso il procedimento di apposizione del vincolo
nell'area suddetta, proprio al fine di salvaguardare il territorio da
ulteriori  compromissioni o alterazioni irreversibili ed operare, nei
modi  e  con  gli  strumenti  previsti dalla legge, ridimensionare il
degrado   e  ripristinare  la  situazione  preesistente,  contestando
l'inopportunita' della localizzazione dell'impianto di compostaggio;
  Considerato  che  con  nota n. 9375 del 14 aprile 2000 il comune di
San Casciano Val di Pesa comunicava alla Soprintendenza competente di
concordare con la proposta di una nuova area di tutela ambientale sul
versante  destro  della Pesa fra il Calzaiolo e Cerbaia, comprendente
l'area  delle  Lame  e  del  Ponterotto e segnalava l'opportunita' di
estendere  con un successivo provvedimento il vincolo paesistico alle
rimanenti  parti  del  territorio  come  i  crinali di Sant'Angelo in
Collina e di Santa Cristina in Salivolpe, zone pregevoli dal punto di
vista del paesaggio agrario e del patrimonio storico;
  Considerato  che  con nota n. 3221 dell'11 maggio 2000, indirizzata
per  conoscenza anche alla regione Toscana, alla provincia di Firenze
e  al  comune  di  San Casciano Val di Pesa, la citata Soprintendenza
trasmetteva   all'ufficio   centrale   per   i   beni   ambientali  e
paesaggistici  tutti  gli  atti  idonei  ad  avviare  la procedura di
imposizione  del  vincolo  ai  sensi  dell'art.  144  del sopracitato
decreto  legislativo n. 490 del 1999, della localita' Ponterotto - Le
Lame  ed  aree limitrofe, sita nel comune di San Casciano Val di Pesa
in  provincia di Firenze, cosi' delimitata 1. Confluenza fra il fiume
Pesa  e  il  borro  dell'Ermellino;  1-2.  Confine  con  il comune di
Scandicci,  e  cioe'  il borro dell'Ermellino dalla confluenza con il
fiume   Pesa  fino  alla  zona  vincolata  con  decreto  ministeriale
31 gennaio 1966 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo
1966;  2-3.  Confine  della  zona  vincolata  con  il  citato decreto
ministeriale  31 gennaio  1966  fino alla fascia lungo la superstrada
Firenze-Siena,  vincolata  con  il decreto ministeriale 23 marzo 1970
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1970; 3-4
Confine  della  fascia  vincolata  con il citato decreto ministeriale
23 marzo  1970  fino  al  fiume  Pesa;  4-1. Fiume Pesa fino al borro
dell'Ermellino, cioe' fino al confine del comune di Scandicci;
  Considerato  che  il comune di San Casciano Val di Pesa con nota n.
13670/974  del  26 maggio 2000, richiedeva copia della documentazione
relativa alla proposta di vincolo, precisando di voler conoscere data
e  atti  amministrativi di approvazione della perimetrazione relativa
al vincolo ex lege n. 431/1985;
  Considerato   che   con   nota   n.  6253  del  18 agosto  2000  la
Soprintendenza   per  i  beni  ambientali  e  architettonici  per  le
provincie  di Firenze, Pistoia e Prato inviava nuovamente al predetto
comune copia della proposta di vincolo e relativi allegati e ribadiva
che  la cartografia relativa al vincolo ex lege n. 431/1985, peraltro
in  possesso  di  tutti i comuni interessati fin dagli anni ottanta e
ampiamente condivisa, era stata predisposta a seguito dell'entrata in
vigore  della  legge,  ma che non sussistevano atti amministrativi di
approvazione;
  Considerato  che  con  nota  n.  ST/701/14291  del  22 giugno  2000
l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha inoltrato
al  comitato  di  settore  per i beni ambientali e architettonici del
Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali la proposta di
vincolo   formulata   dalla  competente  Soprintendenza  e  gli  atti
amministrativi e tecnici ad essa allegati;
  Considerato   che   con   nota  n.  9136  del  9 dicembre  2000  la
Soprintendenza  citata chiedeva al comune di San Casciano Val di Pesa
di  comunicare  gli estremi dell'affissione della proposta di vincolo
all'albo pretorio comunale;
  Considerato  che  con  nota  n. 1553 del 21 febbraio 2001 la citata
Soprintendenza,  considerato  che  la  proposta  di  vincolo e' stata
pubblicata   all'albo  pretorio  comunale  dal  23 novembre  2000  al
22 gennaio  2001,  chiedeva  al comune di San Casciano Val di Pesa di
comunicare  le  eventuali  osservazioni  presentate  in  merito  alla
proposta  stessa  ai  sensi dell'art. 144, comma 3 del citato decreto
legislativo  n. 490/1999 e precisava che tutti i progetti, relativi a
nuove costruzioni eventualmente previste nella zona interessata dalla
proposta o a modificazioni dell'aspetto esteriore degli edifici e dei
luoghi,   dovevano   essere  inoltrati  alla  Soprintendenza  per  le
verifiche di competenza;
  Considerato  che  avverso  la  proposta  di  vincolo in riferimento
all'art. 144, comma 3, del citato decreto legislativo n. 490/1999 non
risultano  pervenute  osservazioni da parte degli enti territoriali e
altri soggetti interessati;
  Considerato  che  la  proposta  di  vincolo come sopra riferita, in
adempimento  del  disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto
legislativo  n.  490/1999, e' stata pubblicata il 21 marzo 2001 su La
Repubblica e il 18 marzo 2001 su La Nazione;
  Considerato  che  l'area  sopradelimitata,  situata all'interno del
territorio  del Chianti classico, e' caratterizzata dalla presenza di
un  assetto  agrario  di antica origine, dove la coltura della vite e
dell'olivo,  praticata  da  secoli,  ha  modellato il paesaggio nelle
forme ormai universalmente note;
  Considerato  che  tale  area riveste grande interesse paesaggistico
perche'  caratterizzata  da  una  viabilita'  di  crinale fra le piu'
panoramiche  del  territorio a sud di Firenze, da cui la vista spazia
sul   Monte  Albano,  sulla  valle  dell'Arno  e  fino  alle  Apuane,
incontrando  le  pievi  di  Argiano,  di San Martino, di Mucciana, la
fattoria  Fonte del Beccaio, la villa di Montepaldi e la pieve di San
Giovanni  in  Sunaga,  l'abitato  di Cigliano, le ville Antinori, del
Gentilino e di Pisignano;
  Considerato  che  la  linea dell'orizzonte descrive un'ampia, lenta
distesa  sinusoidale, punteggiata da ville, pievi, filari di cipressi
e  pini isolati, sorreggendo velature di olivi e vigne contrappuntate
da  ciuffi  di  macchia  mediterranea,  mentre sul fondo della valle,
lungo i fossi, si dipana la vegetazione riparia;
  Considerato   che   tale   area  riveste  anche  elevato  interesse
culturale,  per  la presenza di numerosi monumenti civili e religiosi
sparsi sul territorio;
  Ritenuto  pertanto  che  la  zona  predetta  ha  notevole interesse
pubblico  perche',  per  la  varieta' degli aspetti e l'alternanza di
aree  boschive e aree coltivate, la bellezza dei paesaggi rurali nati
da  una secolare azione dell'uomo, la presenza di impianti poderali e
agglomerati  rurali  di  antica  origine, nonche' dei vigneti e degli
oliveti,   che  costituiscono  una  delle maggiori  e  piu'  rinomate
peculiarita' della zona del Chianti fiorentino, rappresenta una serie
di quadri naturali di grande valenza ambientale, godibile percorrendo
le  strade del territorio e costeggiando il fiume Pesa, e costituisce
un   complesso   di   cose   immobili   dove   l'opera  dell'uomo  e'
inscindibilmente fusa con quella della natura;
  Considerata   quindi  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  un
provvedimento  che garantisca una tutela efficace dell'area predetta,
al  fine  di  valorizzarla e preservarla da interventi che potrebbero
compromettere    irrimediabilmente   le   peculiari   caratteristiche
paesaggistico-ambientali;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  in  data 27 giugno 2000 ha espresso parere favorevole in
ordine  alla  proposta, formulata dalla predetta Soprintendenza per i
beni  ambientali  e  architettonici  di  Firenze  Pistoia e Prato, di
ampliamento  del  vincolo imposto con decreto ministeriale 31 gennaio
1966   "al   fine  di  garantire  la  conservazione  delle  pregevoli
caratteristiche  paesaggistico-ambientali  dell'area  in  questione",
specificando  che  la  stessa "e' caratterizzata dalla presenza di un
assetto  agrario  di  antica  origine  dove  la  coltura della vite e
dell'olivo,  praticata  da  secoli,  ha  modellato il paesaggio nelle
forme  ormai  universalmente note, inoltre l'aspetto paesaggistico e'
di  notevole  interesse  perche'  caratterizzato da una viabilita' di
crinale  fra  le  piu'  panoramiche del territorio a sud di Firenze e
l'interesse  culturale  e'  dato dalla presenza di numerosi monumenti
civili e religiosi sparsi sul territorio";
                              Decreta:
  La  localita'  "Ponterotto  -  Le  Lame" ed aree limitrofe sita nel
comune  di  San  Casciano  Val  di  Pesa in provincia di Firenze, nei
limiti  sopradescritti  e  indicati  nell'allegata  planimetria,  che
costituisce  parte  integrante del presente decreto, e' dichiarata di
notevole  interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta
ai  vincoli  e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo
decreto legislativo.
  La  Soprintendenza  per  i  beni ambientali e architettonici per le
provincie  di  Firenze, Pistoia e Prato provvedera' a che copia della
Gazzetta  Ufficiale  contenente  il presente decreto venga affissa ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  142  del  decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,
n.  1357, all'albo del comune di San Casciano Val di Pesa e che copia
della   Gazzetta   Ufficiale  stessa,  con  relativa  planimetria  da
allegare,  venga  depositata  presso  i  competenti uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 31 maggio 2001
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni  culturali,  registro n. 5 Beni e attivita' culturali, foglio n.
353