LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art.  7,  che istituisce la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  121,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993,  recante:  "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica", con
particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1993,  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,  recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - del 17 aprile 1998, n.
89,  recante:  "Individuazione  dei criteri per la determinazione del
prezzo   medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal
Servizio sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/1998);
  Visto  il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 26 ottobre 1998, n. 250,
recante: "Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i
quali non e' possibile calcolare il prezzo medio europeo";
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata  "Oramorph",  a  base di morfina solfato, della Boehringer
Ingelheim  Italia  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  con  particolare
riferimento   alle  confezioni  di  seguito  riportate:  20  fialoidi
monodose  10  mg/5  ml,  A.I.C. n. 031507039; 20 fialoidi monodose 30
mg/5  ml,  A.I.C.  n.  031507041;  20  fialoidi monodose 100 mg/5 ml,
A.I.C. n. 031507054, risultano classificate in classe "C";
  Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  1017  dell'11 dicembre  2000,
dell'Ufficio  valutazione  ed  immissione in commercio di specialita'
medicinali,  del  Ministero  della  sanita',  pubblicato per estratto
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 17 del 22 gennaio
2001,  nel  quale  e'  stato disposto il trasferimento di titolarita'
della specialita' medicinale denominata "Oramorph", anche nelle forme
e  confezioni  sopra  indicate,  dalla  Boehringer  Ingelheim  Italia
S.p.a.,  con  sede  in Firenze, alla L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Societa' di Esercizio S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze);
  Vista la domanda del 21 novembre 2000, integrata in data 15 gennaio
2001,  con  la  quale la L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa' di
Esercizio  S.p.a.  ha  chiesto  per  la specialita' "Oramorph", nelle
confezioni sotto indicate, la riclassificazione in classe "A";
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 gennaio
2001,   con   la   quale   viene   espresso  parere  favorevole  alla
riclassificazione   in   classe   "A"  della  specialita'  medicinale
denominata  "Oramorph"  nelle  forme farmaceutiche e confezioni sopra
citate;
  Rilevato  che  non  e'  possibile calcolare il prezzo medio europeo
della specialita' "Oramorph", secondo la procedura ordinaria ai sensi
della delibera CIPE 26 febbraio 1998;
  Vista  la  necessita'  di  ricorrere alla competente Commissione ex
decreto  ministeriale  17 luglio  1998,  per  la  determinazione  del
prezzo;
  Vista  la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei
prezzi  delle  specialita'  medicinali  per le quali non si e' potuto
calcolare   il  prezzo  medio  europeo,  adottata  nella  seduta  del
12 aprile  2001,  con  cui sono stati decisi, per le confezioni sopra
indicate,  i  prezzi  di  vendita  al  pubblico di L. 29.000 in prima
applicazione  ed  un  prezzo  medio  europeo  finale  al  pubblico di
L. 47.000  che  verra'  raggiunto  con l'attribuzione di tre tranches
annuali di L. 6.000;
  Vista  la  comunicazione  del  13 aprile  2001  con  la quale la L.
Molteni  & C. dei F.lli Alitti Societa' di Esercizio S.p.a., dichiara
di   accettare   per   la  specialita'  medicinale  "Oramorph"  nelle
confezioni sopra indicate i prezzi di L. 29.000 in prima applicazione
e i prezzi finali al pubblico di L. 49.000;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata ORAMORPH, a base di morfina
solfato, della L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa' di Esercizio
S.p.a.,  con sede in Scandicci (Firenze), nelle forme e confezioni 20
fialoidi  monodose  10  mg/5  ml,  A.I.C.  n.  031507039; 20 fialoidi
monodose  30  mg/5  ml, A.I.C. n. 031507041; 20 fialoidi monodose 100
mg/5  ml, A.I.C. n. 031507054 e' classifcata in classe "A" con prezzo
al   pubblico  iniziale  di  L. 29.000,  I.V.A.  compresa,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.