IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  della  legge  8 febbraio 2001, n. 12,
concernente  le "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei  nella  terapia del dolore", che integra e modifica il testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visti  in particolare i commi 2-bis, 2-ter, 2-quarter e 2-quinquies
dell'art.  60  del  citato  testo  unico, introdotti dall'articolo 1,
comma  1,  della  legge  n.  12  del  2001, concernenti il modello di
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di  cui  devono  dotarsi  le  unita' operative del Servizio sanitario
nazionale;
  Rilevato  che,  per  le sue caratteristiche, il predetto modello di
registro  di  carico e scarico non puo' coincidere con il registro di
entrata  e  uscita  di  cui al comma 2 dello stesso art. 60, anche se
deve  essere  approvato  con  le  stesse  modalita',  secondo  quanto
previsto dal comma 2-ter;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  consentire  l'impiego  di  tabulati
elettrocontabili  a  quelle  unita'  operative del Servizio sanitario
nazionale  che  sono  dotate  di  sistemi informatici per la gestione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato l'allegato modello di registro di carico e scarico
delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III  e  IV  previste  dall'art.  14  del decreto del Presidente della
Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  con  le relative norme d'uso,
destinato alle unita' operative.
  2.  Il  registro  di carico e scarico e' costituito da cento pagine
numerate  progressivamente  e  vidimato  in ogni pagina dal direttore
sanitario  a  da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60, comma 2-ter,
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni.
  3.  In  alternativa il registro puo' essere costituito da un modulo
continuo,  adatto  ad  essere  utilizzato  come supporto cartaceo per
sistemi informatici, fermo restando gli obblighi di numerazione delle
pagine e di vidimazione di cui al comma 2.