IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente le "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; Visti in particolare i commi 2-bis, 2-ter, 2-quarter e 2-quinquies dell'art. 60 del citato testo unico, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001, concernenti il modello di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui devono dotarsi le unita' operative del Servizio sanitario nazionale; Rilevato che, per le sue caratteristiche, il predetto modello di registro di carico e scarico non puo' coincidere con il registro di entrata e uscita di cui al comma 2 dello stesso art. 60, anche se deve essere approvato con le stesse modalita', secondo quanto previsto dal comma 2-ter; Ritenuta l'opportunita' di consentire l'impiego di tabulati elettrocontabili a quelle unita' operative del Servizio sanitario nazionale che sono dotate di sistemi informatici per la gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope: Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'allegato modello di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le relative norme d'uso, destinato alle unita' operative. 2. Il registro di carico e scarico e' costituito da cento pagine numerate progressivamente e vidimato in ogni pagina dal direttore sanitario a da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. 3. In alternativa il registro puo' essere costituito da un modulo continuo, adatto ad essere utilizzato come supporto cartaceo per sistemi informatici, fermo restando gli obblighi di numerazione delle pagine e di vidimazione di cui al comma 2.