L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 7 agosto 2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 ed 8, e l'art. 5;
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/195/CE
dell'8 gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione in un mercato
delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei
prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/322/CE
dell'8 aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato
delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione
contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  C(1999)  3863  del
24 novembre     1999,     concernente    "Fissazione    dei    prezzi
d'interconnessione  per  le  linee  affittate  in  un  mercato  delle
telecomunicazioni liberalizzato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria delibera n. 1/CIR/98, concernente "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di  Telecom  Italia  del  24 luglio  1998", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/99, concernente "Disciplina
della  numerazione  nel  settore delle telecomunicazioni", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  193  del 18 agosto 1999, e successive
modifiche;
  Vista  la propria delibera n. 197/99, relativa alla "Determinazione
degli   organismi  di  telecomunicazioni  aventi  notevole  forza  di
mercato";
  Vista  la  propria  delibera  n.  3/CIR/99,  recante "Regole per la
fornitura  della  Carrier  Selection  Equal  Access  in  modalita' di
preselezione   (Carrier  Preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  1/00/CIR,  recante "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di  Telecom  Italia  del  luglio  1999",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  3/00/CIR,  recante  "Disposizioni
relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento
1999  di  Telecom  Italia.  Servizi  di  interconnessione finalizzati
all'offerta  delle  prestazioni  di Carrier Preselection e di Service
Provider Portability";
  Vista  la propria delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle
modalita'  relative  alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e
sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
  Vista  la  propria  delibera n. 5/00/CIR, recante "Monitoraggio del
processo  di  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a
livello   di   rete   locale,   portabilita'  del  numero  e  Carrier
Preselection";
  Vista   la   propria   delibera  n.  6/00/CIR,  recante  "Piano  di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000;
  Vista  la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle
modalita'  relative  alla prestazione di Service Provider Portability
(SPP)  e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  10/00/CIR, recante "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di  Telecom  Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre 2000;
  Vista  l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom
Italia  per  l'anno  2000,  formulata  in data 23 novembre e 9 aprile
2001, in adempimento alla delibera n. 10/00/CIR;
  Vista   la   nota  dell'Autorita'  del  29 maggio  2001,  prot.  n.
530/01/RM,  indirizzata a Telecom Italia, concernente gli esiti della
valutazione   della  sopra  citata  offerta  di  interconnessione  di
riferimento;
  Sentita  la societa' Telecom Italia nell'ambito delle audizioni del
19 giugno   e  30 luglio  2001  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
formulate e dei documenti presentati dalla stessa Societa';
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
1. Iter istruttorio.
  In  data  23 novembre  2000,  a  seguito  e in adempimento a quanto
disposto  dalla  delibera  n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato
una  nuova  versione  dell'offerta di interconnessione di riferimento
per l'anno 2000.
  L'Autorita'  ha  provveduto ad un'analisi della nuova offerta ed ha
conseguentemente  indicato  a  Telecom Italia alcuni temi rispetto ai
quali  il  nuovo  testo  dell'offerta  non  e'  risultato  pienamente
allineato alle disposizioni della citata delibera.
  L'approfondimento   relativo   alle   numerose   tematiche  aperte,
effettuato dagli uffici istruttori, anche attraverso un confronto con
Telecom   Italia,   ha  condotto  alla  individuazione  di  soluzioni
applicative per alcune di tali tematiche.
  In data 9 aprile 2001 Telecom Italia ha proposto una nuova versione
dell'offerta  di  riferimento;  gli  uffici istruttori dell'Autorita'
hanno, peraltro, continuato a registrare un non completo allineamento
della nuova versione al quadro normativo vigente.
  L'Autorita'   ha,   pertanto,   deciso  di  avviare  una  specifica
istruttoria  finalizzata  a  determinare  i contenuti dell'offerta di
riferimento  per  gli aspetti di seguito elencati, in quanto ritenuti
non conformi alle disposizioni regolamentari:
    a) condizioni  economiche  per  la fornitura delle prestazioni di
fatturazione  e  rischio  d'insolvenza  per  l'accesso  da  parte  di
abbonati  di  Telecom  Italia  a numerazioni non geografiche di altri
operatori (art. 2, delibera n. 10/00/CIR);
    b) condizioni  economiche  per l'offerta del servizio di circuiti
parziali (art. 5, delibera n. 10/00/CIR);
    c) contenuti  del  Service level agreement relativo ai servizi di
Carrier  Preselection e Number Portability (delibere n. 4/00/CIR e n.
7/00/CIR).
2. Condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio
di   insolvenza  per  l'accesso  di  abbonati  di  Telecom  Italia  a
numerazioni non geografiche di altri operatori.
  L'art.   2   della  delibera  n.  10/00/CIR  dispone  l'inserimento
all'interno  dell'offerta  di  interconnessione  di riferimento delle
condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso
da   parte  di  abbonati  di  Telecom  Italia  alle  numerazioni  non
geografiche  assegnate ad altro operatore, ivi comprese le condizioni
economiche per le attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza.
  Telecom  Italia  ha  omesso  di  includere, nelle due pubblicazioni
dell'offerta  sopra  richiamate,  le condizioni economiche relative a
tali  prestazioni,  provvedendo  a  definire  tali condizioni su base
commerciale e a pubblicarle in un allegato a parte.
  La  soluzione applicativa proposta da Telecom Italia non risulta in
linea  con  le  vigenti  disposizioni:  in  primo luogo, l'inclusione
nell'offerta  di  condizioni economiche per la fatturazione e rischio
d'insolvenza  per  l'accesso  a  numerazioni non geografiche di altri
operatori  e  la  conseguente  applicazione  del regime regolamentare
connesso  (in  particolare,  degli  obblighi di non discriminazione e
orientamento ai costi) sono specificamente previste dalla delibera n.
10/00/CIR.
  Sotto   un  profilo  sostanziale,  la  mancata  applicazione  della
richiamata disciplina si risolve, d'altro canto, nella definizione di
valori  economici  tali  da non consentire lo sviluppo concorrenziale
del  mercato  dei  servizi non geografici; l'analisi delle condizioni
economiche   proposte   da   Telecom   Italia  per  le  attivita'  di
fatturazione e rischio d'insolvenza, effettuata anche alla luce delle
condizioni  che  Telecom  Italia  pratica  alla propria clientela per
servizi  analoghi,  evidenzia  che  tali  condizioni costituiscono un
ostacolo alla sostenibilita' di offerte concorrenziali da parte degli
operatori  interconnessi;  in  particolare  si  rileva che tali costi
raggiungono  anche  il  30%  del  prezzo  praticato dall'operatore al
cliente   finale   (a   cui   vanno   aggiunti   i  costi  sopportati
dall'operatore per la fornitura del proprio servizio).
  L'Autorita'  ha  chiesto  in  piu'  occasioni  a  Telecom Italia di
produrre  evidenza  dei  costi  sottesi  alle  condizioni  economiche
proposte  per  l'offerta  di tali servizi. Telecom Italia non ha reso
disponibili   i   dati  richiesti,  ritenendo  che  le  attivita'  di
fatturazione   e   rischio  d'insolvenza  non  rientrino  nel  regime
regolamentare definito per i servizi d'interconnessione.
  Al  fine  di  pervenire  alla  definizione  di  un valore economico
riferito a tali servizi, l'Autorita' ha ritenuto, pertanto, opportuno
procedere   ad   un'analisi  comparata  delle  condizioni  economiche
praticate  nei  principali  Paesi  europei  per  la  fornitura  delle
prestazioni  in  parola. Tale analisi ha evidenziato che, pur tenendo
in  considerazione le differenti articolazioni dei prezzi dei servizi
finali,  nonche'  i  differenti  modelli  regolamentari  e di pricing
applicati  nei  vari  Paesi  alla  fornitura  di tali prestazioni, la
remunerazione  dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza e'
quantificabile,  sulla  base di una valutazione della migliore prassi
corrente   a   livello  europeo,  in  un  valore  medio  pari  al  7%
complessivo,   ossia   remunerativo  di  entrambe  le  attivita',  da
calcolare sul prezzo praticato dall'operatore al cliente finale; tale
valore   risulta  significativamente  inferiore  rispetto  ai  valori
richiesti da Telecom Italia.
  E'  appena il caso di precisare che la definizione dei valori sulla
base  della  migliore  prassi  corrente  registrata a livello europeo
assume  un  carattere  transitorio;  infatti,  l'applicazione di tale
criterio  consegue  all'esigenza  di  pervenire  per  l'anno 2000, in
assenza  di  evidenze  contabili, alla definizione di valori coerenti
con  le  esigenze  di  sviluppo  del mercato, ferma restando la piena
applicabilita'  dei principi di non discriminazione e orientamento ai
costi.
3.  Condizioni  economiche  per la fornitura del servizio di circuiti
parziali.
  L'art.  5  (commi  1  e  3)  della  delibera  n.  10/00/CIR prevede
l'inserimento  all'interno  dell'offerta di riferimento di condizioni
tecniche   ed  economiche  di  fornitura  di  circuiti  parziali  per
l'interconnessione di linee dedicate, con capacita' pari a 64 Kbit/s,
2Mbit/s  e 34 Mbit/s e per distanze predeterminate (5 km per circuiti
a  64  Kbit/s;  2  e  5  km per circuiti a 34 Mbit/s). Il comma 2 del
medesimo  art. 5 (letto in combinato con i considerando alla delibera
stessa)   provvede  a  definire  le  caratteristiche  tecniche  e  le
condizioni  d'utilizzo dei circuiti parziali; essi sono da intendersi
come  beni  intermedi  che  realizzano  un  collegamento tra un punto
terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo
di  consentire  all'operatore  interconnesso  di  fornire un servizio
finale  di linee affittate. Con specifico riferimento alle condizioni
economiche,  il  comma 4 del citato art. 5 fa esplicito richiamo alle
indicazioni   di   benchmark   fornite   dalla  Commissione  europea,
nell'ambito   della  raccomandazione  C (1999)  3863.  L'offerta  del
23 novembre   2000,  nel  contemplare  la  fattispecie  dei  circuiti
parziali, ne limita il profilo tecnico al caso in cui l'operatore sia
co-locato  presso  le  centrali  di  Telecom  Italia.  L'Autorita' ha
segnalato  a Telecom Italia che tale applicazione non e' in linea con
la  delibera  n.  10/00/CIR.  Nella  successiva versione del 9 aprile
2001,  Telecom  Italia  ha  modificato  la configurazione tecnica del
servizio,  allineandosi  alle  indicazioni fornite dall'Autorita', ma
discostandosi  in maniera significativa dalla raccomandazione europea
per quanto riguarda la formulazione delle condizioni economiche.
  Al  fine  di  superare gli ostacoli alla diffusione del servizio di
circuiti   parziali,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  intervenire  per
determinare  le  condizioni  economiche  di  tali  servizi  contenute
nell'offerta 2000.
  In  tal  senso,  l'Autorita' ha ritenuto opportuno procedere ad una
verifica   comparativa  delle  condizioni  economiche  praticate  nei
principali Paesi europei; tale scelta appare tanto piu' opportuna, ai
fini  di  una  migliore interpretazione dell'impatto dei valori della
raccomandazione europea, se si considera che i valori riportati nella
raccomandazione  stessa  sono  stati formulati nel 1999 (ovvero in un
periodo  nel  quale  l'offerta  di  circuiti  parziali non era ancora
diffusa  a  livello  internazionale),  prendendo  come  base i valori
economici  dei  servizi  retail  in  relazione alla maggior parte dei
Paesi  considerati.  Il  quadro  comparativo  internazionale ha fatto
emergere  che  il  servizio  di  circuiti  parziali  e'  stato finora
introdotto  in  un numero limitato di Paesi (quali, ad esempio, Regno
Unito,  Belgio  e  Lussemburgo), mentre sta per essere introdotto nel
corso  del 2001 in altri Paesi (quali, ad esempio, Spagna e Francia).
Anche  nei  Paesi  in  cui il servizio e' in fase di introduzione, le
Autorita'   di  regolamentazione  hanno  pubblicato  le  linee  guida
sull'implementazione   di   tale   servizio,   sia   in   termini  di
configurazione, sia in termini di valori economici.
  Telecom  Italia,  nel corso delle attivita' istruttorie, ha chiesto
una  applicazione progressiva dei valori della raccomandazione, su un
arco  temporale  di due anni, con particolare riferimento ai circuiti
parziali  a  64 Kbit/s.  L'Autorita'  ritiene  che,  in fase di prima
ap-plicazione,  possa  essere consentito un meccanismo di gradualita'
per  l'allineamento  ai  valori  della  raccomandazione  europea, con
esclusivo riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s.
  Particolarmente  importante e', inoltre, la previsione di opportuni
meccanismi  contrattuali che assicurino agli operatori interessati la
possibilita'   di   fruire   dei   servizi   di   circuiti   parziali
tempestivamente  e  senza eventuali penali o condizioni limitative in
caso di recesso da contratti pregressi per la fornitura di servizi di
linee affittate.
  Infine, appare opportuno sottolineare l'esigenza che Telecom Italia
definisca  un sistema di programmazione per la fornitura dei circuiti
parziali  adeguato  alla  natura  del  servizio. L'Autorita' ritiene,
infatti, che la previsione di condizioni contrattuali particolarmente
onerose  e  non  giustificate  per  la  programmazione  dei  circuiti
parziali  rischia  di  costituire  un  forte  ostacolo  all'effettiva
fruibilita' del servizio da parte degli operatori.
  Cio' detto, per quanto concerne l'applicazione della disciplina dei
circuiti parziali nell'ambito dell'offerta di interconnessione per il
2000,  e'  il  caso  di precisare che, anche alla luce dell'interesse
manifestato   da   parte  degli  operatori,  tale  disciplina  appare
destinata   a   produrre   effetti   di  notevole  rilievo  anche  in
prospettiva.
  In  tal senso, e' il caso di precisare che la raccomandazione della
Commissione  europea  suggerisce,  a titolo di modello, un sistema di
prezzi  massimi  per  circuiti  di  determinate distanze e capacita',
finalizzato   a   semplificare   le   attivita'  degli  Stati  membri
nell'applicazione  della  fattispecie,  senza  peraltro  limitare, in
termini di distanze e/o capacita', tale fattispecie del servizio.
  In tale ottica, non e' esclusa la possibilita' per gli operatori di
richiedere,  nell'ambito  dei negoziati d'interconnessione (e secondo
il  regime  generale  definito  per i servizi d'interconnessione, con
particolare   riguardo   agli   obblighi   di   non  discriminazione,
trasparenza ed orientamento ai costi), circuiti parziali per distanze
superiori   ai  5  km  e  per  tutte  le  capacita'  che  sono  nella
disponibilita'  tecnica di Telecom Italia. Si richiama al riguardo la
stessa  raccomandazione,  secondo  cui  tutte  le  tipologie di linee
affittate   che   sono   fornite   alla  clientela  finale  da  parte
dell'operatore   notificato   devono   essere  rese  disponibili  per
l'interconnessione   di  linee  dedicate  a  condizioni  trasparenti,
orientate  ai  costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione
del regolatore.
  Resta,  peraltro,  nella  competenza  dell'Autorita' di imporre che
l'offerta  di  circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km,
nonche'  con  capacita' superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le
capacita'    disponibili,    costituisca    contenuto    obbligatorio
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia.
  Sempre  sotto il profilo della configurazione tecnica del servizio,
le   attivita'   istruttorie  suggeriscono,  inoltre,  l'esigenza  di
puntualizzare   la   natura  del  circuito  parziale,  come  servizio
intermedio di collegamento tra un punto terminale di rete ed un punto
di  presenza  che  sia inequivocabilmente identificabile come un nodo
dell'operatore  interconnesso;  presso  tale  nodo  si  concentrera',
quindi,  tipicamente  la  raccolta  di  uno o piu' circuiti parziali,
utilizzati  dall'operatore  per la fornitura di un servizio finale di
linee  affittate.  In  tale ottica, ne consegue che in nessun caso un
singolo circuito parziale potra' essere utilizzato dall'operatore per
collegare due sedi di clienti finali.
  Una  ulteriore  notazione  tecnica  riguarda  un passaggio puntuale
dell'offerta  di  riferimento  dell'aprile  2001,  in cui si utilizza
l'espressione  "co-locazione  nel  sito  della centrale di competenza
della  sede di utente". Si tratta di una espressione che si presta ad
interpretazioni   restrittive   e   potenzialmente  limitative  della
discrezionalita'  dell'operatore  di  definire  il  proprio  punto di
raccolta  del  circuito parziale; naturalmente, tale discrezionalita'
trova   un   preciso   limite   nella   corretta  applicazione  della
fattispecie, cosi' come sopra descritta.
  In  termini  piu'  generali,  si ritiene utile, ai fini di una piu'
chiara  rappresentazione  della natura del servizio in questione, che
l'offerta  di  interconnessione  riporti  una dettagliata descrizione
delle  diverse  configurazioni tecniche del servizio. Al riguardo, e'
possibile prevedere almeno le seguenti differenti configurazioni:
    a) il  punto di interconnessione e' situato presso la centrale di
Telecom Italia: Telecom Italia fornisce, quindi, il circuito parziale
dalla  sede  del  cliente  fino  alla  propria  centrale, nella quale
l'operatore  e' co-locato. L'ulteriore prolungamento trasmissivo puo'
essere  fornito  dall'operatore  stesso,  da  Telecom  Italia o da un
operatore terzo;
    b) il  punto  di  interconnessione  e'  situato  presso  il  sito
dell'operatore:  Telecom  Italia  fornisce  l'intero collegamento (il
circuito  parziale),  costituito  dalla sede del cliente alla propria
centrale  e  dal  circuito  d'interconnessione di questa fino al sito
dell'operatore.
  Sulla  base  delle  configurazioni  sopra  descritte,  appare utile
precisare   che   le  condizioni  economiche  definite  dal  presente
provvedimento  (canoni  e  contributi  di attivazione) si riferiscono
alla  fornitura  dei  circuiti parziali propriamente detti, ovvero ai
collegamenti  tra  la  sede  d'utente  e il punto di interconnessione
dell'operatore,  indipendentemente  dal  fatto  che  quest'ultimo sia
co-locato  o  meno.  Nel  caso  di  cui alla lettera a) le condizioni
economiche  di  circuito parziale si applicano al collegamento tra la
sede  d'utente  e  la  centrale  di  Telecom  Italia.  In  tal  caso,
l'eventuale   servizio   di   prolungamento   trasmissivo   richiesto
dall'operatore  e'  da  considerarsi  non  compreso  nelle condizioni
economiche  del  circuito  parziale,  e  dovra'  essere evidenziato a
parte.
4.  Service  level  agreement  per  servizi di Carrier Preselection e
Number Portability.
  Telecom   Italia  ha  provveduto  a  pubblicare  un  Service  Level
Agreement  (SLA) per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e Number
Portability   (NP)  in  data  9 aprile  2001;  i  contenuti  del  SLA
risultano, in piu' punti, in contrasto con le vigenti disposizioni:
    a) per la Carrier Preselection, la previsione di un tempo massimo
di  quindici  giorni  e'  in  contrasto  con l'art. 2, comma 1, della
delibera  n.  4/00/CIR  che  prevede un tempo massimo di dieci giorni
lavorativi;
    b) per  la  Number Portability, i tempi massimi previsti di 25/30
giorni  sono  in  contrasto  con l'art. 7, comma 2, della delibera n.
4/CIR/99 che prevede un tempo massimo di quindici giorni lavorativi;
    c) il  SLA non viene applicato da Telecom Italia agli "ordinativi
non  standard",  intesi  da  Telecom  Italia  come quelli per i quali
l'operatore  non  riporti  informazioni  quali directory number, tipo
linea,  caposerie  e quantita' di flussi/linee; tali informazioni non
sono   ritenute   come  obbligatorie  ai  sensi  del  vigente  quadro
regolamentare;
    d) i tempi di assurance proposti sono inadeguati ad assicurare il
tempestivo ripristino del servizio;
    e) il   sistema   di  penali  proposto  non  appare  adeguato  ad
assicurare  uno  stimolo  all'efficace  e  tempestiva implementazione
delle prestazioni di Carrier Preselection e Number Portability.
  L'Autorita'  ritiene,  quindi, indispensabile una revisione del SLA
per  servizi  di  Carrier  Preselection  e Number Portability secondo
criteri  analoghi  a  quelli gia' adottati per la disciplina di altri
servizi intermedi forniti agli operatori; si richiamano, al riguardo,
le  disposizioni  definite  nell'ambito  della disciplina delle linee
affittate  (delibera  n.  711/00/CONS)  e dell'accesso disaggregato a
livello  di  rete  locale  (delibera  n.  13/00/CIR).  Con  specifico
riferimento  ai servizi in oggetto, emerge, inoltre, la necessita' di
definire   meccanismi   di   penali   per  garantire  una  tempestiva
comunicazione  all'operatore  di eventuali rifiuti, nonche', nel caso
della  Number  Portability,  per assicurare il rispetto della data di
cut-over prevista dalla delibera n. 7/00/CIR. Il meccanismo di penali
proposto  da  Telecom Italia fissa un tetto massimo della penale pari
al  100%  del costo di attivazione a partire dal trentesimo giorno di
ritardo. Tale proposta non e' coerente con il disposto della delibera
n.  10/00/CIR  ed, in particolare, con l'art. 1, comma 2, lettera e),
che   indica  chiaramente  che  le  penali  debbano  avere  carattere
progressivo.  L'Autorita'  ritiene,  infatti,  che,  con  particolare
riferimento  ai  servizi  in  questione  caratterizzati  da  un forte
rilievo  concorrenziale,  la  natura  progressiva  delle  penali  sia
indispensabile  al  fine  di disincentivare comportamenti dilatori da
parte di Telecom Italia;
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Condizioni  economiche  per le attivita' di fatturazione e rischio di
insolvenza  per  l'accesso  da  parte di abbonati di Telecom Italia a
           numerazioni non geografiche di altri operatori.
  1.   Le   condizioni   economiche,   all'interno   dell'offerta  di
interconnessione di riferimento, per la prestazione di fatturazione e
rischio  di  insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom
Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, sono fissate
in  una  misura  non superiore al 7% dei ricavi percepiti dall'utente
chiamante.